COMUNE DI SCANDIANO (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Modifiche all'art. 8 dello Statuto comunale

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 119 dell'8/11/2005 sono
state approvate le seguenti modifiche allo Statuto del Comune di
Scandiano:
all'art. 8, comma 2, il seguente periodo:
"Il parere delle Commissioni e' obbligatorio ma non vincolante";
e' sostituito, dal seguente:
"Le Commissioni esprimono pareri di propria iniziativa o su richiesta
del Consiglio o della Giunta";
all'art. 8, comma 4, il seguente periodo:
"Ciascuna Commissione e' composta da tanti Consiglieri comunali quanti
sono i gruppi consiliari, uno per ogni gruppo. Ciascun Commissario
esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo
consiliare che l'ha designato";
e' sostituito dal seguente:
"Ciascun gruppo consiliare e' rappresentato proporzionalmente in ogni
Commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti
quanti sono i componenti del gruppo nel Consiglio. Il numero minimo
dei componenti della Commissione e' pari al numero dei gruppi
costituiti nel Consiglio.".
L'articolo 8 comprensivo delle modifiche risulta come sotto
riportato:
"Art. 8
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa, nomina, nel
proprio seno le Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano le materie di
propria competenza e formalizzano il lavoro svolto mediante un verbale
conclusivo, inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione. Le
Commissioni esprimono pareri di propria iniziativa o su richiesta del
Consiglio o della Giunta
3. Su proposta del Sindaco o della Giunta o su istanza sottoscritta da
almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio puo' costituire di volta
in volta Commissioni temporanee con compiti speciali e/o di controllo
o garanzia che operano con le modalita' e le procedure stabilite dal
Regolamento. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere
comunale. Per le Commissioni di controllo o di garanzia la Presidenza
e' attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
4. Ciascun gruppo consiliare e' rappresentato proporzionalmente in
ogni Commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti
voti quanti sono i componenti del gruppo nel Consiglio. Il numero
minimo dei componenti della Commissione e' pari al numero dei gruppi
costituiti nel Consiglio.
5. Un apposito regolamento determina le Commissioni, le modalita' di
lavoro, e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme
di pubblicita' dei lavori, i rapporti con il Sindaco e con gli
Assessori.
6. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi
previsti da regolamento.".
IL SEGREATRIO GENERALE
Alfonso Pisacane

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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