ATO 5 - AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI - BOLOGNA

COMUNICATO

Costituzione del Comitato consultivo degli utenti - Decreto n. 3 del 7 dicembre 2005

La Presidente dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna
- ATO 5 nomina quali componenti del Comitato consultivo degli utenti
afferente all'ATO 5, i signori:
 1. Angiolini Paolo;
 2. Biagini Franca;
 3. Buzzi Franco;
 4. Calabritto Cristiana;
 5. Corazza Tiberio;
 6. Dall'Olio Giulio;
 7. Mengoli Giampaolo;
 8. Molinari Valerio;
 9. Pazzaglia Luigi;
10. Pierinelli David;
11. Pinamonti Enrico;
12. Tavanti Angiolo;
13. Tedeschi Corrado;
14. Tortoreto Gustavo;
15. Totire Vito;
16. Vignali Pietro.
Considerato:
1) che, in base alla L.R. Emilia-Romagna 6 settembre 1999 n. 25 e
successive modifiche, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici sono
gli enti competenti a nominare il Comitato consultivo degli utenti per
il controllo della qualita' del servizio idrico e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
2) che l'art. 18, comma 1, lett. m, della convenzione costitutiva
dell'Agenzia d'ambito di Bologna attribuisce all'Assemblea la
competenza e deliberare la costituzione del Comitato consultivo degli
utenti;
3) che in data 30 maggio 2005 il delegato del coordinamento del
Comitato consultivo degli utenti ha rassegnato le dimissioni per
intervenuta incompatibilita';
4) che non e' stato possibile procedere alla sua sostituzione e quindi
si e' dovuto rinnovare il procedimento di costituzione del Comitato
stesso;
5) che in data 22 giugno 2005 l'Assemblea dell'Agenzia d'ambito di
Bologna ha conferito mandato alla Presidente di assumere tutti gli
atti inerenti alla costituzione e all'insediamento del nuovo Comitato
consultivo degli utenti dopo avere modificato il previgente
regolamento;
6) che il nuovo regolamento e' stato adottato dopo essere stato
discusso ed approvato durante l'ufficio di presidenza del 21 settembre
2005;
7) che, a norma dell'art. 9 del regolamento, il Presidente
dell'Agenzia provvede a costituire il Comitato consultivo degli
utenti, che, a norma dell'articolo 10, dura in carica tre anni;
8) che, a norma dell'art. 4 del regolamento, i membri del Comitato
devono essere di numero pari, suddivisi equamente tra rappresentanti
delle associazioni dei consumatori e rappresentanti delle associazioni
di categoria, ed avere consistenza numerica complessiva non inferiore
alle 12 unita';
9) che:
a) sono state esperite le procedure elettorali di cui agli artt. 6 e 7
del regolamento;
b) le associazioni e le organizzazioni di categoria, di cui all'art.
4, comma 3, lett. b), del regolamento, che hanno presentato domanda di
partecipazione sono state in numero superiore ad 8 e che quindi sono
stati eletti i primi candidati delle 8 associazioni ed organizzazioni
di categoria piu' rappresentative;
c) al fine di conseguire un numero di rappresentanti pari a quello
delle associazioni di categoria, sono stati eletti per le associazioni
dei consumatori i primi due nominativi di ogni quaterna, come espresse
dall'Adiconsum, dal Codacons, dalla Federconsumatori e dalla Lega
Consumatori;
d) non sono state rilevate situazioni di ineleggibilita' o di
incompatibilita' degli eletti, come indicate all'art. 7 del
regolamento.
LA PRESIDENTE
Beatrice Draghetti

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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