REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2005, n. 1801

Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della
Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 di attuazione della Direttiva
91/156/CEE sui rifiuti, della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio;
- il DM 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la fissazione
di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze
pericolose ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DLgs  11 maggio 1999, n.
152";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1053
del 9 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto
2002, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n.1991
del 13 ottobre 2003 "Direttive per la determinazione delle garanzie
finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
ai sensi degli artt. 28 e 29 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 30
dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione
l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura",
come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14
febbraio 2005, n. 285;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e
della costa n. 11047 del 29 luglio 2005 "Orientamenti applicativi
della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo
in agricoltura dei fanghi di depurazione - deliberazione G.R. 2773/04
come modificata dalla deliberazione G.R. 285/05";
premesso:
- che con la richiamata deliberazione della Giunta regionale 2773/04,
fra l'altro, si e' ritenuto necessario indicare in apposito allegato
(Allegato 2) i settori produttivi che sulla base delle attuali
conoscenze  tecnico-scientifiche sono da considerarsi ragionevolmente
sicuri sotto il profilo della potenziale idoneita' dei fanghi di
depurazione prodotti;
- che in accordo al carattere di provvisorieta' di detto criterio, in
quanto legato all'evoluzione dei dati scientifici e quindi alla
necessita' di una periodica revisione, e' stato previsto di rivedere
entro un anno dall'emanazione della deliberazione della G.R. 2773/04
detto allegato;
premesso inoltre:
- che con la richiamata determinazione del Direttore generale Ambiente
Difesa del suolo e della costa n. 11047 del 29 luglio 2005 si e' dato
mandato ai servizi interessati, in raccordo con la Direzione generale
Agricoltura, di costituire gruppi di lavoro congiunti con le
organizzazioni di categoria (Confindustria Emilia-Romagna e Tavolo
regionale dell'imprenditoria) e le Province, con l'obiettivo di
raccogliere i dati tecnici e gli elementi informativi  finalizzati ad
individuare possibili soluzioni in merito ai seguenti aspetti:
- individuare, nell'ambito dell'elenco del predetto Allegato 2, i
settori appartenenti al cosiddetto "comparto agro-alimentare" per i
quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5
del DLgs 99/92 (triplicazione della dose di fango apportabile per
ettaro di terreno disponibile);
- individuare le tipologie di impianti del comparto agro-alimentare
che in ragione del carattere esclusivamente stagionale delle
lavorazioni e delle caratteristiche qualitative dei fanghi di
depurazione prodotti necessitano di indicazioni specifiche circa lo
stoccaggio dei fanghi medesimi e le modalita' di
utilizzo/distribuzione in campo non previste dalla deliberazione della
G.R. 2773/04;
- valutare, per il comparto agro-alimentare e per il servizio idrico
integrato, la situazione degli impianti di depurazione delle acque di
scarico che operano anche trattamento di rifiuti a base organica
naturale, connessi ai processi di valorizzazione dei prodotti agricoli
o di loro sottoprodotti, con l'obiettivo di accertare l'esistenza o
meno di condizioni tecniche coerenti per l'uso in agricoltura dei
fanghi prodotti da questi impianti, nell'ambito dei
divieti/limitazioni introdotti dalla deliberazione della G.R.
2773/04;
considerato che la documentazione prodotta dai gruppi di lavoro, agli
atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua della Direzione
generale Ambiente Difesa del suolo e della costa, risulta coerente
agli obiettivi prefissati e  contiene i dati tecnici e gli elementi di
valutazione necessari per individuare le possibili soluzioni agli
aspetti in precedenza richiamati;
considerato inoltre che nell'ambito delle attivita' dei predetti
Gruppi di lavoro sono emersi ulteriori elementi di criticita'
riguardanti in particolare:
- i tempi e le modalita' di adeguamento agli obblighi stoccaggio dei
fanghi previsti dalla deliberazione della G.R.  2773/04  in capo ai
titolari delle autorizzazioni all'utilizzo dei fanghi di depurazione
in agricoltura;
- gli importi delle garanzie finanziarie per le operazioni di recupero
di rifiuti ai sensi del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, nelle quali sono
ricomprese  le attivita' stoccaggio dei fanghi destinati all'utilizzo
in agricoltura;
ritenuto che per il conseguimento delle finalita' e degli obiettivi in
precedenza  richiamati, si rende  necessario integrare i contenuti
della deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre
2004 come modificata dalla deliberazione 14 febbraio 2005, n. 285, con
le seguenti disposizioni e criteri applicativi, sulla base delle
motivazioni specifiche  di seguito indicate:
a) divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in terreni in
pendenza per valori medi maggiori del 20%.
La modifica del valore attualmente previsto del 15%  si rende
necessaria per rendere coerenti le prescrizioni ed i divieti inerenti
l'utilizzo dei fanghi di depurazione sui terreni in pendenza con
quelli fissati dai "Criteri generali sull'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento", in corso di emanazione da parte dello
Stato ai sensi dell'art. 38 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed
integrazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ai
quali di fatto i fanghi sono riconducibili;
b) la copertura dei manufatti adibiti allo stoccaggio dei fanghi
depurazione per la protezione dalle precipitazioni assume carattere di
discrezionalita'.
L'esigenza di modificare il Paragrafo XI - punto 4 della deliberazione
G.R. 2773/04 prevedendo la possibilita', per i titolari delle
autorizzazioni, di realizzare interventi di copertura dei sistemi di
stoccaggio sulla base di  valutazioni tecnico economiche e gestionali,
e' motivata dal fatto che il rapporto costo/benefici non risulta
sempre favorevole alla loro introduzione, soprattutto per bacini di
rilevanti dimensioni. Detti interventi, infatti,  rispondono
esclusivamente ad esigenze gestionali per evitare, soprattutto nei
fanghi palabili, la formazione di rilevanti quantita' di percolati
connessi ai fenomeni di dilavamento.
Nel caso di bacini scoperti le esigenze di tutela dell'ambiente sono
comunque salvaguardate in quanto, fermo restando le prescrizioni
tecnico-gestionali dettate dall'autorizzazione di cui al DLgs 22/97,
detti manufatti sono realizzati a perfetta tenuta, dotati di muretto
perimetrale di contenimento e pozzetto di raccolta dei percolati di
dilavamento dimensionati in relazione alle superfici utilizzate,
dotati di adeguati sistemi di svuotamento (fissi o mobili);
c) per i programmi di adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi
definiti dai soggetti utilizzatori in attuazione della deliberazione
della G.R. 2773/04 e' stabilito il termine di trentasei mesi per il
loro completamento, dalla data adozione del presente provvedimento.
L'esigenza di integrare le vigenti disposizioni introducendo un
congruo tempo per la realizzazione degli interventi di
adeguamento/nuova realizzazione dei sistemi di stoccaggio, risponde ad
una oggettiva necessita' emersa in ambito locale  legata sia alla
difficolta' di reperire siti idonei, sia alla complessita'  e dalla
tempistica degli iter procedurali ai quali devono essere sottoposti i
progetti di intervento (conformita' alle norme urbanistiche,
valutazione di compatibilita' ambientale, approvazione ai sensi delle
disposizioni in materia di rifiuti). In questo ambito si e'  ritenuto
di prevedere altresi' che le Province, in sede di rilascio
dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi, definiscano specifiche
prescrizioni per l'attuazione delle diverse fasi operative del
programma individuando le modalita' per il monitoraggio del predetto
percorso di adeguamento;
d) adozione di disposizioni specifiche inerenti l'utilizzo dei fanghi
derivanti dal comparto agro-alimentare, con particolare riferimento
alla capacita' di stoccaggio richiesta in relazione al carattere
stagionale delle produzioni agricole ed ai livelli di
trattamento/stabilizzazione da garantire prima del loro utilizzo.
L'esigenza di prevedere specifici criteri applicativi sull'utilizzo
dei fanghi derivanti dal comparto agro-alimentare e' emersa dai
risultati delle attivita' svolte in questi mesi dai gruppi di lavoro
congiunti con Province e Organizzazioni di categoria, finalizzati a
definire un quadro conoscitivo aggiornato del comparto regionale.
Detti approfondimenti hanno consentito di definire per i circa cento
stabilimenti valutati, sia  il "calendario di produzione" dei fanghi
degli impianti di depurazione delle acque di scarico,   sia
l'appartenenza ad una delle seguenti casistiche-tipo: "periodica"
(produzione ed estrazione fanghi per un periodo minore di 12
mesi/anno), "stagionale" (produzione ed estrazione fanghi per un
periodo inferiore a 6 mesi/anno e comunque ricadente nell'arco
temporale compreso tra marzo e ottobre), "continuativa". Sulla base
dei predetti elementi di valutazione sono stati previsti criteri
diversificati circa gli obblighi di stoccaggio dei fanghi delle
lavorazioni periodiche e stagionali. Nel primo caso, con esclusioni
delle situazioni in cui  la produzione di fanghi e' presente nel
periodo di divieto di utilizzo (novembre-febbraio), e' stato previsto
l'obbligo di stoccaggio per una  capacita' pari alla produzione media
mensile di fanghi considerato il periodo complessivo  di lavorazione.
Cio' risulta coerente in quanto nei periodi precedenti e successivi  a
quello di punta che coincide peraltro con quello di utilizzo
(maggio-settembre), la produzione di fanghi e' molto limitata. Nel
secondo caso, da riferirsi sostanzialmente agli stabilimenti che
lavorano soltanto il pomodoro, in virtu' della specificita' del
settore e della coincidenza del periodo di produzione con quello di
utilizzo, peraltro concentrata in due/tre mesi
(agosto-settembre/ottobre), si prevede la totale esenzione dagli
obblighi stoccaggio. Qualora per sfavorevoli condizioni atmosferiche
vi sia oggettiva impossibilita' di applicazione dei fanghi ai terreni,
sara' comunque di competenza e onere del produttore/utilizzatore
provvedere a soluzioni di smaltimento alternative del fango
eventualmente prodotto (impianto di compostaggio, impianto di
digestione anaerobica, ecc.). Riguardo agli aspetti della
stabilizzazione del fango, gli approfondimenti suddetti hanno
evidenziato la specificita' degli impianti che lavorano il pomodoro,
in quanto, in ragione del ciclo produttivo e delle attuali tecnologie
utilizzate i fanghi risultano composti per i 2/3 da materiale inerte
(terriccio, limo e sabbia fine) derivante dalle fasi di lavorazione
preliminari (pulizia, lavaggio e trasporto idraulico della materia
prima) e per il restante 1/3 da fango biologico vero e proprio.
Coerentemente, in ragione delle predette considerazioni, per queste
tipologie di impianti si e' reso necessario introdurre un ulteriore
criterio di valutazione della condizione di fango stabilizzato,
prevedendo quello della % di sostanza organica presente nel fango da
destinare all'utilizzazione agronomica. Detto parametro, quale media
di almeno tre campioni effettuati nel corso della lavorazione
stagionale, dovra' attestarsi su valori inferiori o uguali al 40%;
e) non applicazione per i fanghi del comparto agro-alimentare del
criterio della rotazione dei terreni dopo tre anni di applicazione dei
fanghi.
Il divieto contenuto nella deliberazione della G.R. 2773/04, di
applicare fanghi agli stessi terreni oltre il periodo massimo di tre
anni, prevedendo il blocco della distribuzione per almeno due anni,
risponde all'esigenza di evitare possibili accumuli di sostanze
inquinanti nel suolo connessi all'apporto dei fanghi medesimi.
Per i fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare
l'attuale quadro conoscitivo evidenzia da un lato la sostanziale
assenza di inquinanti organici persistenti nei fanghi, mentre il
livello di metalli pesanti risulta nella generalita' dei casi molto
basso.
A fonte delle predette considerazioni si e' ritenuto coerente
prevedere il superamento del divieto, fermo restando l'obbligo i
soggetti utilizzatori di eseguire il programma  di controllo dei suoli
utilizzati prima della scadenza dell'autorizzazione;
f) modifica degli importi delle garanzie finanziarie per le operazioni
di recupero di rifiuti ai sensi del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22,
limitatamente alle operazioni di stoccaggio dei fanghi destinati
all'utilizzo in agricoltura, con particolare riferimento a quelli
derivanti dal comparto agro-alimentare.
L'esigenza di prevedere importi diversificati delle garanzie
finanziarie per le operazioni di stoccaggio dei fanghi destinati
all'utilizzo in agricoltura appare coerente, a fronte delle specifiche
e puntuali azioni/cautele di tutela ambientale da adottarsi da parte
dei soggetti utilizzatori, ai sensi delle disposizioni regionali
introdotte con la deliberazione della G.R. 2773/04. Gli elevati
"standard ambientali" richiesti nelle operazioni di gestione dei
fanghi in agricoltura riguardano, infatti, sia le caratteristiche di
qualita' fanghi stessi, sia le modalita'/criteri di utilizzo rispetto
alle esigenze della buona e corretta pratica agronomica.
Considerato che la corretta pratica agronomica e i suddetti standard
ambientali introdotti dalle disposizioni regionali comportano
l'adozione di volumetrie di stoccaggio superiori a quelle normalmente
richieste dalle sole attivita' di recupero, al fine di non sfavorire
il riutilizzo dei fanghi in agricoltura e consentire un parziale
recupero dei costi aggiuntivi e' opportuno ridurre gli importi delle
garanzie finanziarie.
A fronte delle predette considerazioni per le casistiche suddette, gli
importi previsti dalla deliberazione della G.R. 1991/03 sono cosi'
modificati:
- fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi
del DLgs 99/92 derivanti dai settori produttivi di cui all'Allegato 2
della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 2773,
come modificata dalla deliberazione del 14 febbraio 2005, n. 285: 40
Euro/tonnellata. L'importo minimo della garanzia e', comunque, pari a
10.000 Euro;
- fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi
del DLgs 99/92 diversi da quelli di  cui al punto precedente: 70
Euro/tonnellata. L'importo minimo della garanzia e', comunque, pari a
20 000 Euro;
g) adozione di disposizioni specifiche inerenti l'utilizzo dei fanghi
derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico che
operano anche trattamento di rifiuti.
L'approfondimento del quadro conoscitivo regionale eseguito
nell'ambito delle attivita' dei gruppi di lavoro richiamati in
precedenza ha evidenziato la necessita' di integrare le disposizioni
contenute nella deliberazione della G.R.  2773/04, con espresso
riferimento, sia agli impianti di depurazione a servizio degli
stabilimenti del comparto agro-alimentare che per esigenze  di
continuita' della filiera di trasformazione/valorizzazione dei
prodotti agricoli  e del recupero degli scarti e dei rifiuti organici,
sono stati dotati di sezioni dedicate di trattamento degli stessi, sia
degli impianti trattamento delle acque reflue urbane inseriti nel
servizio idrico integrato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del DLgs
152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, operano il
trattamento di rifiuti liquidi e di fanghi di depurazione. Nel primo
caso si pone l'esigenza di definire le condizioni affinche' gli
impianti del comparto agro-alimentare che, pur operando il trattamento
di rifiuti derivanti dal comparto stesso per esigenze di continuita'
della filiera, garantiscano la produzione di fango di qualita' da
destinare all'agricoltura, fermo restando il divieto generale previsto
dalla deliberazione della G.R. 2773/04. Nel secondo caso si e' posta
la necessita' di definire criteri operativi, modalita' e procedure
specifiche in ragione della diversa natura e tipologia dei rifiuti
trattati, con particolare riferimento alla presenza o meno di sostanze
pericolose. A fronte delle predette esigenze si e' ritenuto di
integrare le disposizioni vigenti con l'adozione dei seguenti criteri
e procedure:
- istituzione di una Lista positiva di rifiuti trattabili in impianti
di depurazione in ragione della loro natura/stato fisico e nel
rispetto delle buone tecniche gestionali, senza nessuna
caratterizzazione preventiva circa la presenza ed il contenuto di
eventuali sostanze pericolose. Il gestore dell'impianto di
depurazione, in ogni caso, e' tenuto ad attuare un programma di
omologa preventiva (caratterizzazione qualitativa) dei predetti
rifiuti rispetto ai parametri ritenuti significativi per prevenire
eventuali disfunzioni sull'impianto, ottimizzarne il funzionamento e
non compromettere il rendimento depurativo;
- nel caso di impianti di depurazione effettuano trattamento di
rifiuti diversi da quelli della Lista positiva, la possibilita' per il
titolare dell'impianto di destinare in agricoltura i fanghi prodotti
e' subordinata al rispetto di specifiche condizioni circa i rifiuti
conferiti all'impianto: acquisire la caratterizzazione di base
eseguita dal produttore dei rifiuti, anche in relazione alla presenza 
delle sostanze pericolose, sulla base di criteri prefissati desunti
dalla normativa di settore; eseguire le verifiche di conformita' su
rifiuti in ragione della loro natura e tipologia ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di sostanze pericolose; sottoporre a
trattamenti dedicati i rifiuti conferiti qualora non siano rispettati
i criteri di ammissibilita' fissati dalla deliberazione della G.R.
2773/04 e dal decreto 367/03 in materia di sostanze pericolose;
- in ogni caso per gli impianti di depurazione del comparto
agro-alimentare qualora trattino rifiuti diversi dalla Lista positiva,
la possibilita' di destinare i fanghi prodotti all'utilizzo in
agricoltura e' vincolata alla condizione che i rifiuti trattati 
derivino esclusivamente dal medesimo comparto e la caratterizzazione
di base abbia escluso la presenza di sostanze pericolose nel processo
di formazione dei rifiuti;
ritenuto pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni
precedentemente esposte, di adottare specifici indirizzi ad
integrazione della deliberazione della G.R. 2773/04 al fine di:
A) fornire indicazioni circa la tempistica dei  programmi di
adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi definiti dai soggetti
utilizzatori;
B) dettare specifiche disposizioni, in merito alla gestione ed alla
modalita' di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal comparto
agro-alimentare;
C) fornire criteri applicativi e procedure circa l'utilizzo in
agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di
depurazione delle acque di scarico che operano anche trattamento dei
rifiuti;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa e dal
Direttore generale Agricoltura ai sensi dell'art. 46, secondo comma
della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile e
dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, le "Integrazioni delle
disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in
agricoltura" secondo il documento in allegato, il quale e' parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il
conseguimento delle seguenti finalita':
A) fornire indicazioni circa la tempistica dei  programmi di
adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi definiti dai soggetti
utilizzatori;
B) dettare specifiche disposizioni, in merito alla gestione ed alla
modalita' di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal comparto
agro-alimentare;
C) fornire criteri applicativi e procedure circa l'utilizzo in
agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di
depurazione delle acque di scarico che operano anche trattamento dei
rifiuti;
2) di modificare la propria deliberazione n. 1991 del 13 ottobre 2003,
Allegato A, art. 5 - 5.2, punto 1, aggiungendo dopo il secondo alinea
il seguente testo:
" -  fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura ai
sensi del DLgs 99/92 derivanti dai settori produttivi di cui
all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre
2004, n. 2773 come modificata dalla deliberazione del 14 febbraio
2005, n. 285: 40 Euro/tonnellata. L'importo minimo della garanzia e',
comunque, pari a 10 000 Euro;
- fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi
del DLgs 99/92 diversi da quelli di cui al punto precedente: 70
Euro/tonnellata. L'importo minimo della garanzia e', comunque, pari a
20 000 Euro.";
3) di fissare in quindici giorni dalla data della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l'entrata in vigore
del presente provvedimento;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Integrazioni delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di
depurazione in agricoltura (deliberazione Giunta regionale 30 dicembre
2004, n. 2773 come modificata dalla deliberazione 14 febbraio 2005, n.
285)
1. Divieti di utilizzo
Al fine di rendere coerenti le prescrizioni ed i divieti
sull'applicazione dei fanghi di depurazione nei terreni in pendenza
con quelli previsti dai "Criteri generali sull'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento", in corso di emanazione da
parte dello Stato ai sensi dell'art. 38 del DLgs 152/99 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, la lettera g) del paragrafo VIII - punto 1, della
deliberazione della G.R. 2773/04, e' cosi' sostituita:
"g) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%.".
2. Protezione dei fanghi stoccati dalle precipitazioni
2.1 - I benefici indotti dall'adozione di sistemi di copertura dei
bacini/platee di stoccaggio dei fanghi ai fini della protezione dalle
precipitazioni risponde ad esigenze gestionali per garantire,
soprattutto nei fanghi palabili, il mantenimento  dello stato fisico
conseguito con la fase di disidratazione, evitare l'aumento del tenore
di umidita' e la formazione di significative quantita' di percolati
connessi ai fenomeni di dilavamento.
Nel caso di bacini scoperti le esigenze di tutela dell'ambiente sono
di fatto salvaguardate in quanto, fermo restando le prescrizioni
tecnico-gestionali dettate dall'autorizzazione di cui al DLgs 22/97,
detti manufatti sono realizzati a perfetta tenuta, dotati di muretto
perimetrale di contenimento e pozzetto di raccolta dei percolati di
dilavamento dimensionati in relazione alle superfici utilizzate,
dotati di adeguati sistemi di svuotamento (fissi o mobili).
2.2 - Tenuto conto che in relazione alle considerazioni di cui al
punto 2.1, i predetti sistemi di copertura pur apportando vantaggi
alle modalita' di gestione operativa dei fanghi  non determinano
benefici ambientali significativi, si ritiene coerente, in presenza di
un rapporto costo/benefici non sempre favorevole alla loro
introduzione, adottare il criterio della discrezionalita'. A tal fine
il  punto 4 del paragrafo XI della deliberazione della G.R. 2773/04 e'
sostituito dal seguente:
"4.I titolari di sistemi di stoccaggio, sulla base di  valutazioni
tecnico economiche e gestionali, possono dotare i manufatti utilizzati
di adeguate coperture per proteggere il fango di depurazione  da
fenomeni di dilavamento operato dalle acque meteoriche, riducendo
drasticamente la formazione dei percolati.".
3. Adeguamento agli obblighi di stoccaggio
3.1 - Con riferimento agli obblighi di stoccaggio dei fanghi in capo
ai soggetti utilizzatori  di cui al paragrafo XII - punti 2, 3 e 6
della deliberazione della G.R. 2773/04, si forniscono i seguenti
indirizzi e criteri applicativi:
a) i programmi di adeguamento definiti dai soggetti utilizzatori in
attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale sono
completati entro trentasei mesi dalla data di adozione del presente
provvedimento;
b) le Province in sede di rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
dei fanghi in agricoltura definiscono specifiche prescrizioni per
l'attuazione delle diverse fasi operative del programma di cui alla
precedente lettera a) individuando le modalita' per il monitoraggio
del predetto percorso di adeguamento.
3.2 - Nel periodo transitorio di cui al precedente punto 3.1, fermo
restando il divieto di utilizzo dei fanghi  dall'1 novembre a fine
febbraio previsto al paragrafo IV - punto 1 della deliberazione della
G.R. 2773/04 le Province, in deroga a tale divieto, possono consentire
l'utilizzo dei fanghi in presenza di idonee caratteristiche
agro-pedologiche dei suoli e favorevoli condizioni atmosferiche.
I soggetti utilizzatori ricadenti nelle condizioni richiamate al
precedente punto 3.1 che non dispongano in tutto o in parte della
capacita' di stoccaggio richiesta, per il periodo di divieto suddetto,
 dovranno prevedere forme di smaltimento alternative.
Resta altresi' fermo l'obbligo, nel predetto periodo transitorio, di
rispettare tutte le altre prescrizioni e/o limitazioni previste dalla
deliberazione della G.R. 2773/04 con particolare riguardo alla
caratterizzazione preventiva dei fanghi e agli accertamenti analitici
da effettuare sulle partite omogenee di fanghi da destinare in
agricoltura, in attesa di individuare i lotti omogenei da gestire con
le strutture di stoccaggio.
3.3 - Con riferimento alla capacita' utile di stoccaggio di cui al
paragrafo XII - punto 3 della deliberazione della G.R. 2773/04, si
precisa che nei casi in cui il produttore dei fanghi coincide con il
soggetto utilizzatore, tale  capacita' s'intende riferita alla
quantita' di fango effettivamente destinata all'utilizzo in
agricoltura.
3.4 - Al paragrafo XII punto 1 della deliberazione della G.R. 2773/04
e' aggiunto il seguente periodo:
"L'attivita' di messa in riserva R13 e' finalizzata esclusivamente
allo stoccaggio di fanghi destinati a recupero in agricoltura ai sensi
del DLgs 99/92 ovvero ad altre forme di recupero effettivo (operazioni
R) autorizzate ai sensi del citato DLgs 22/97, salva la possibilita'
di destinare una quota residuale a operazioni di smaltimento
(operazioni D) nel caso di problematiche legate alle caratteristiche
qualitative dei fanghi e/o ai periodi di utilizzo/divieto. In tali
casi il gestore dello stoccaggio deve dare comunicazione alla
Provincia e alla Sezione ARPA competenti per territorio.".
3.5 - Riguardo al periodo massimo di permanenza dei fanghi nei sistemi
di stoccaggio previsto al paragrafo XII - punto 7 della deliberazione
della G.R. 2773/04, si precisa che lo stesso non deve intendersi pari
ad un anno solare, bensi' i dodici mesi sono calcolati a partire dalla
data di "inizio carico " del lotto funzionale utilizzato, riportata
nel registro di carico e scarico.
4. Disposizioni inerenti l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di
depurazione  derivanti dal comparto agro-alimentare
4.1 - I presupposti tecnico - amministrativi delle disposizioni
contenute nel presente capitolo discendono dai risultati degli
approfondimenti  svolti dai gruppi di lavoro previsti dalla
determinazione del Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e
della costa n. 11047 del 29 luglio 2005 concernente orientamenti
applicativi della fase transitoria della deliberazione della G.R.
2773/04, aventi fra l'altro la finalita' di definire il quadro
conoscitivo aggiornato del comparto agro-alimentre regionale per
evidenziarne le specificita' riguardo agli aspetti della produzione e
gestione dei fanghi di depurazione.
4.2 - I criteri applicativi e le indicazioni operative per
l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione del comparto
agro-alimentare contenuti nel presente capitolo 4 trovano applicazione
esclusivamente nei casi in cui il produttore dei fanghi di depurazione
coincide con il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo, ai sensi
dell'art. 9 del DLgs 99/92. Nel caso in cui non si verifichi tale
univocita', resta fermo quanto definito in direttiva per tutte le
altre tipologie di fanghi, salvo diverse specificazioni sui singoli
aspetti riportate nei successivi punti.
4.3 Stagionalita'/periodicita' delle lavorazioni
4.3.1 - L'analisi dei risultati delle attivita' di approfondimento del
quadro conoscitivo del comparto agro-alimentare regionale, di cui al
precedente punto 4.1, ha evidenziato le seguenti specificita':
a) La produzione "stagionale" e' legata non tanto e non solo al
periodo di ingresso delle materie prime negli stabilimenti, ma al
periodo di "uscita" dagli impianti di depurazione delle acque reflue
dei  fanghi  prodotti.
b) Un'accurata analisi delle fasi di raccolta delle materie prime e
dei periodi di lavorazione presso i diversi stabilimenti ha consentito
di redigere, per settore,  il "calendario di produzione fanghi" dei
rispettivi  impianti di depurazione.
c) Dall'analisi di cui alla precedente lettera b) emerge quanto
segue:
i) i settori produttivi quali "macellazione e trasformazione carne
(bovina, suina, avicola)", "lavorazione latte", "trattamento scarti e
rifiuti liquidi da agro-industria" hanno una produzione regolare
annuale di fanghi di depurazione;
ii) per il settore "lavorazione esclusiva di pomodoro" la produzione
di fanghi e' effettivamente molto concentrata. La campagna di
lavorazione e la relativa produzione di fanghi hanno una durata di 2,5
- 3 mesi (agosto - ottobre) coincidente con il periodo di utilizzo.
iii) per il settore "produzione conserve vegetali diverse, tra cui il
pomodoro", la situazione e' diversificata in quanto a fianco di
situazioni cosiddette stagionali (lavorazione di soli ortaggi o di
sola frutta)  nei quali il periodo di lavorazione e di produzione dei
fanghi sono coincidenti con quello del loro utilizzo (maggio -
settembre), vi sono anche diversi casi in cui detti periodi si
protraggono nei mesi autunno - invernali per piu' di sei mesi.
4.3.2 - Sulla base delle considerazioni e delle valutazioni di cui al
precedente punto 4.3.1 sono  individuate le seguenti definizioni:
I. "attivita' agro-industriale periodica": attivita' di trasformazione
produzioni orto-frutticole che comporta produzione ed estrazione
fanghi per un periodo minore di 12 mesi/anno;
II. "attivita' agro-industriale stagionale": attivita' di
trasformazione produzioni orto-frutticole periodica con produzione ed
estrazione fanghi per un periodo inferiore a 6 mesi/anno e comunque
ricadente nell'arco temporale compreso tra marzo e ottobre.
4.4 Criteri di calcolo della capacita' di stoccaggio
Sulla base di quanto richiamato ai precedenti punti sono individuati i
seguenti criteri di calcolo della capacita' di stoccaggio dei fanghi
destinati all'utilizzazione in agricoltura:
1. Per stabilimenti agro-alimentari ad attivita' continuativa annuale
con produzione continuativa di fanghi di depurazione e per
stabilimenti agro-alimentari ad attivita' periodica che coinvolge
comunque tutti i mesi invernali (novembre-febbraio): la capacita' di
stoccaggio in disponibilita' resta pari ad 1/3 della quantita' totale
annua come previsto al par. XII, punto 3, della deliberazione della
G.R. 2773/04.
2. Per stabilimenti agro-alimentari ad attivita' periodica diversi da
quelli di cui al precedente punto 1 con produzione ed estrazione
periodica di fanghi di depurazione: la capacita' di stoccaggio di cui
disporre deve essere pari alla produzione media mensile di fanghi
considerato il periodo complessivo  di lavorazione.
3. Stabilimenti agro-alimentari ad attivita' stagionale con produzione
ed estrazione stagionale di fanghi di depurazione: in virtu' della
specificita' del comparto e della coincidenza del periodo di
produzione con quello di utilizzo si prevede la totale esenzione dagli
obblighi di stoccaggio.
Con riferimento alla casistica di cui al precedente punto 3, fatti
salvi gli accorgimenti tecnico- gestionali  atti ad utilizzare la
"capacita' di accumulo" dei fanghi all'interno degli impianti laddove
siano stati previsti parametri progettuali "sovradimensionati", resta
inteso quanto segue:
- Nel caso si presentino le condizioni di divieto di utilizzo di cui
al paragrafo VIII - lett. f della deliberazione della G.R. 2773/04
(condizioni meteo climatiche non coerenti alla buona pratica
agronomica) ovvero tale divieto sia prescritto dalla Provincia a
seguito della comunicazione scritta da effettuarsi ai sensi del
paragrafo XV - punto 5 della citata deliberazione, per oggettiva
impossibilita' di applicazione dei fanghi ai terreni,  sara' di
competenza e onere del produttore/utilizzatore provvedere a soluzioni
di smaltimento alternative del fango eventualmente prodotto (impianto
di compostaggio, impianto di digestione anaerobica, ecc.).
4.5 Periodo di permanenza dei fanghi nei sistemi di stoccaggio
Tenuto conto del carattere periodico / stagionale della maggior parte
degli stabilimenti del comparto agro-alimentare ed avendo definito
tempi di stoccaggio diversificati, al fine di  salvaguardare
l'utilizzazione dei fanghi anche in relazione ai periodi di divieto
fissati dalla deliberazione della G.R. 2773/04, si rende necessario
prolungare il periodo di permanenza dei fanghi nei sistemi di
stoccaggio.
Il punto 7 del paragrafo XII della citata deliberazione, pertanto, e'
integrato con il seguente periodo:
"Limitatamente ai fanghi di depurazione del comparto agro-alimentare,
il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli impianti di
stoccaggio e' pari a 18 mesi.".
4.6 Trattamento / stabilizzazione dei fanghi
4.6.1 - Come evidenziato dagli studi e dalle ricerche svolti in questi
anni dalla Stazione sperimentale per l'Industria delle Conserve
alimentari di Parma (SSICA), la lavorazione del pomodoro, quale
materia prima raccolta meccanicamente dai terreni, presenta ulteriori
specificita' nelle fasi di pulizia preliminare, lavaggio e trasporto
all'interno dello stabilimento che determinano l'allontanamento del
materiale inerte che accompagna  il pomodoro stesso, costituito da
terra, limo e sabbia, attraverso le acque di scarico convogliate
all'impianto di depurazione. Ne consegue una produzione di fango di
depurazione ad elevato contenuto di "materiale inerte" nettamente
superiore a quello riscontrabile in altre lavorazioni anche del
comparto agro-alimentare (ad esempio la lavorazione della carne).
4.6.2 - A fronte delle considerazioni suddette, nel dare applicazione
alle disposizioni previste dalla deliberazione della G.R. 2773/04
circa l'esigenza di sottoporre a trattamento i fanghi di depurazione
prima del loro utilizzo in agricoltura, si adottano i seguenti criteri
applicativi:
a) Per i fanghi di depurazione derivanti dal trattamento delle acque
di scarico dei settori produttivi del comparto agro-alimentare con
lavorazioni a carattere "periodico" e "stagionale" la condizione di
fango stabilizzato di cui al punto 2 - Allegato 1 della deliberazione
della G.R. 2773/04, indipendentemente dai trattamenti eseguiti,
compreso il deposito a lungo termine del fango prodotto, sara'
valutata con il metodo della riduzione % delle sostanze sospese
volatili (SSV) o con l'eta' del fango, nel rispetto dei valori
previsti dall'Allegato 1 della citata deliberazione, pari
rispettivamente ad un abbattimento minimo delle SSV compreso
nell'intervallo 35 - 45% o ad una eta' del fango superiore a 30
giorni. La scelta del tipo di "parametro indicatore" e' in capo al
titolare dell'impianto: in ogni caso la "conformita'" deve essere
documentata periodicamente con dati ed informazioni che siano
significativi per un congruo arco di tempo delle condizioni medie di
funzionamento dell'impianto.
b) Limitatamente al settore della trasformazione del solo pomodoro, i
risultati degli studi e delle ricerche condotte dalla Stazione
sperimentale per l'Industria delle Conserve alimentari di Parma
(SSICA)  evidenziano come i fanghi di depurazione derivanti dagli
stabilimenti suddetti siano composti per i 2/3 da materiale inerte
(terriccio, limo e sabbia fine) derivante dalle fasi di lavorazione
preliminari (pulizia, lavaggio e trasporto idraulico della materia
prima) e per il restante 1/3 da fango biologico vero e proprio. Ne
consegue una ridotta presenza di sostanze sospese volatili (SSV)  nel
fango prodotto rispetto a quello degli altri settori (trattamento
delle acque reflue urbane o restanti settori agro-alimentari). In
ragione delle predette considerazioni la condizione di fango
stabilizzato di cui all'Allegato 1 della deliberazione della G.R.
2773/04  e' valutata in ragione della % di SSV presenti nel fango da
destinare all'utilizzazione agronomica. Detto parametro, quale media
di almeno tre campioni effettuati nel corso della lavorazione
stagionale dell'anno precedente, dovra' attestarsi su valori inferiori
o uguali al 40%.
c) Al fine di ottimizzare i processi di lavorazione del comparto
agro-alimentare anche riguardo al miglioramento delle condizioni di
utilizzo e delle caratteristiche di utilizzabilita' agronomica dei
fanghi  prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico,
entro il 2006 la Regione Emilia-Romagna, le Associazioni delle imprese
del comparto agro-alimentare operanti nel territorio regionale
comprese le Centrali Cooperative e la Stazione sperimentale per
l'Industria delle Conserve alimentari di Parma promuovono un
Protocollo d'intesa per la realizzazione di una sperimentazione volta
ad individuare soluzioni tecniche sostenibili per il conseguimento
delle finalita' suddette, anche in riferimento alla situazione
presente per il medesimo comparto negli altri paesi della CE.
4.7 Caratterizzazione analitica  dei fanghi - Modalita' di gestione
dei fanghi nei sistemi di stoccaggio
1. Per le lavorazioni a carattere "periodico" e "stagionale", come in
precedenza definite, la caratterizzazione preventiva dei fanghi, di
cui all'Allegato 4 della deliberazione della G.R. 2773/04 come
modificata dalla deliberazione 14 febbraio 2005, n. 285, da allegare
alla domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo, potra' essere
effettuata nel corso della campagna di trasformazione relativa
all'anno precedente per un periodo di tempo che, per la tipologia di
lavorazioni suddette, potra' risultare inferiore ai 6 mesi richiesti.
In questi casi, in ragione dell'effettiva durata del ciclo produttivo
e della potenzialita' dell'impianto di depurazione, la Provincia
ridefinira', in raccordo con i produttori, le frequenze di
campionamento previste dalla tabella 1 - Allegato 4 della citata
deliberazione, rapportandole al periodo di lavorazione, fermi restando
il numero di campioni medi da effettuare.
2. Gli accertamenti analitici sui  fanghi prima del loro utilizzo in
agricoltura, previsti a carico dell'utilizzatore ai sensi del
Paragrafo XII - punto 6 della deliberazione della G.R. 2773/04,
possono coincidere, ovvero essere sostituiti con quelli che il
produttore medesimo deve svolgere secondo quanto previsto dall'art. 11
del DLgs 99/92 e dal paragrafo XVIII - punto 5 della citata
deliberazione.
Resta inteso che in ogni caso dovranno essere ricercati i parametri
analitici previsti dalla Tabella A dell'Allegato 4 richiamato al
precedente punto 1.
3. Fermi restando gli obblighi di stoccaggio richiamati al precedente
punto 4.4, sono ammesse limitatamente ai casi in cui il produttore dei
fanghi coincide con il soggetto utilizzatore, modalita' di gestione
dei fanghi che, nel periodo estivo (giugno-ottobre), possono prevedere
l'invio degli stessi dall'impianto di depurazione ai terreni agricoli
senza l'accumulo nei centri di stoccaggio. Resta inteso che dette
modalita' trovano applicazione nei casi in cui sia interessato
unicamente il fango prodotto da un singolo impianto di depurazione  e
lo stesso non venga sottoposto  a condizionamento o miscelazione  con
altri materiali o fanghi.
In ogni caso il  produttore / utilizzatore dei fanghi e' tenuto a
trasmettere alla Provincia ed alla Sezione ARPA  copia delle analisi
effettuate periodicamente ai sensi dell'art. 11 del DLgs 99/92.
4.8 Rotazione dei terreni dopo un triennio di utilizzo dei fanghi
1. Il divieto contenuto al paragrafo VIII - comma 3 ed all'Allegato 5,
comma 2, ultimo allinea, della deliberazione della G.R. 2773/04, di
applicare fanghi agli stessi terreni oltre il periodo massimo di tre
anni, prevedendo il blocco della distribuzione per almeno due anni,
risponde all'esigenza di evitare possibili accumuli di sostanze
inquinanti nel suolo connessi all'apporto dei fanghi medesimi.
2. Per i fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare
l'attuale quadro conoscitivo evidenzia da un lato la sostanziale
assenza di inquinanti organici persistenti nei fanghi, mentre il
livello di metalli pesanti risulta nella generalita' dei casi molto
basso.
3. A fonte delle predette considerazioni al paragrafo VIII - punto 3
della deliberazione della G.R. 2773/04 e' aggiunto il seguente
periodo:
"Il predetto divieto di distribuzione non si applica ai fanghi di
depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare.".
4. Resta inteso che ai sensi del Paragrafo XIV - punto 1, lettera b)
della predetta deliberazione, i soggetti utilizzatori sono comunque
tenuti ad  eseguire il programma  di controllo dei suoli utilizzati
prima della scadenza dell'autorizzazione secondo le modalita'
individuate dal medesimo provvedimento.
4.9 Impiego del quantitativo massimo di fanghi ai sensi dell'art. 3,
comma 5, del DLgs 99/92
1. La possibilita' di impiegare la quantita' massima di fanghi fino a
tre volte quella fissata dal comma 4 dell'art. 3 del DLgs 99/92  (15
t/ha di sostanza secca nel triennio), e' riservata esclusivamente ai
fanghi derivanti dai settori produttivi individuati come industria
agro-alimentare in Allegato 2 alla deliberazione della G.R. 2773/04,
purche' i suoli utilizzati presentino le specifiche caratteristiche
fissate dal medesimo art. 3, il contenuto dei metalli pesanti  nei
fanghi non sia superiore ad un quinto dei valori limite e  l'apporto
di azoto rientri nei limiti previsti in Allegato 5 alla citata
deliberazione.
5. Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero di
rifiuti ai sensi del DLgs 22/97
1. L'ammontare delle garanzie finanziarie in capo ai titolari delle
autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero dei rifiuti sono definite dalla deliberazione della Giunta
regionale 13 ottobre 2003, n. 1991.
2. Tenuto conto della specificita' delle problematiche connesse alle
operazioni di recupero dei fanghi di depurazione a beneficio
dell'agricoltura, l'ammontare delle garanzie finanziarie di cui alla
citata deliberazione della G.R. 1991/03, per questa fattispecie, sono
riviste con la seguente integrazione  al paragrafo 5.2, punto 1:
dopo il secondo allinea e' aggiunto il seguente:
"- fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura ai
sensi del DLgs 99/92 derivanti dai settori produttivi di cui
all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre
2004, n. 2773 come modificata dalla deliberazione del 14 febbraio 2005
n. 285: 40 Euro/tonnellata. L'importo minimo della garanzia e',
comunque, pari a 10 000 Euro;
- fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi
del DLgs 99/92: 70 Euro/tonnellata. L'importo minimo della garanzia
e', comunque, pari a 20 000 Euro.".
6. Impianti di depurazione delle acque di scarico che operano
trattamenti di rifiuti
6.1 L'approfondimento del quadro conoscitivo regionale eseguito
nell'ambito delle attivita' dei gruppi di lavoro richiamati al
precedente punto 4.1 ha evidenziato la necessita' di integrare le
disposizioni contenute nella direttiva, con espresso riferimento, sia
agli impianti di depurazione delle acque reflue industriali del
comparto agro-alimentare che per esigenze  di continuita' della
filiera di trasformazione/valorizzazione dei prodotti agricoli  e del
recupero degli scarti e dei rifiuti organici sono stati dotati di
sezioni dedicate di trattamento degli stessi, sia degli impianti
trattamento delle acque reflue urbane inseriti nel servizio idrico
integrato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del DLgs 152/99 in
materia di tutela delle acque dall'inquinamento, operano il
trattamento di rifiuti liquidi e di fanghi di depurazione.
6.2 Quanto previsto dal presente capitolo integra le disposizioni
contenute nel paragrafo IV - punto 4 della deliberazione della G.R.
2773/04 (divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura   prodotti da
impianti di depurazione delle acque di scarico autorizzati al
trattamento dei rifiuti ai sensi del DLgs 22/97) e nel paragrafo  V -
punto 2, lettere a) e c) della medesima deliberazione (pretrattamento
dei rifiuti prima dell'invio nell'impianto delle acque reflue urbane e
rispetto delle condizioni di cui al decreto 6 novembre 2003, n. 367
concernente gli standard di qualita'  in ambiente acquatico per le
sostanze pericolose). Costituisce inoltre disposizione integrativa o
sostitutiva, laddove espressamente richiamato, del capitolo 6 della
deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 concernente
indirizzi  per l'applicazione del DLgs 152/99 e successive modifiche
ed integrazioni, relativo allo smaltimento dei rifiuti negli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane.
6.3 Le disposizioni previste al successivo paragrafo 6.4 sul
trattamento dei rifiuti negli impianti di depurazione delle acque di
scarico trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui i rifiuti
stessi provengano dai produttori primari ossia dagli insediamenti /
stabilimenti o dalle attivita' che danno origine ai rifiuti stessi e
non da centri o attivita' che operano gestione di rifiuti ai sensi del
DLgs 22/97 (ad esempio centri di stoccaggio intermedio). Sono esclusi
i centri di stoccaggio funzionali ai predetti impianti di depurazione
per i quali la titolarita' risulti in capo al medesimo soggetto.
6.4 Al fine di garantire continuita' nella filiera di
lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli del comparto
agro-alimentare,  con particolare riferimento agli aspetti della
gestione e recupero degli scarti  e dei rifiuti organici recuperabili
derivanti dai settori produttivi dell'Allegato 2 della deliberazione
della G.R. 2773/04, e' istituita una Lista positiva di rifiuti
(tabella 1 allegata) trattabili in impianti di depurazione delle acque
reflue industriali a servizio dei predetti settori produttivi: in
questi casi viene meno il divieto di utilizzo in agricoltura dei
fanghi di depurazione prodotti stabilito al Paragrafo IV - punto 4
della citata deliberazione.
Rispetto al trattamento di rifiuti sopra richiamato valgono i seguenti
criteri applicativi:
a) nella lista positiva si intendono ricompresi i rifiuti ivi indicati
a prescindere dal loro stato fisico (liquido, solido e/o fangoso);
b) i rifiuti della lista positiva possono essere trattati anche negli
impianti delle acque reflue urbane del servizio idrico integrato
(SII);
c) tali rifiuti possono essere destinati al trattamento sia nella
"linea acqua" che nella "linea fanghi" dei rispettivi impianti,
compresa la "digestione anaerobica", in ragione della loro
natura/stato fisico e nel rispetto delle buone tecniche gestionali,
senza nessuna caratterizzazione preventiva circa la presenza ed il
contenuto di eventuali sostanze pericolose ai sensi del decreto
367/03.
Resta inteso che il gestore dell'impianto di depurazione delle acque
di scarico e' tenuto ad attuare un programma di omologa preventiva
(caratterizzazione qualitativa) dei predetti rifiuti rispetto ai
parametri ritenuti significativi per prevenire eventuali disfunzioni
sull'impianto, oltre ad eventuali altri parametri individuati dal
gestore stesso per ottimizzarne il funzionamento e non compromettere
il rendimento depurativo;
d) per gli impianti di trattamento del SII, i rifiuti liquidi della
lista positiva se ed in quanto equiparati a "rifiuti costituiti da
acque reflue" ai sensi dell'art. 36, comma 3. lettera a) del DLgs
152/99 e successive modifiche ed integrazioni, devono soddisfare i
requisiti stabiliti dal medesimo articolo: conformita' ai valori
limite per lo scarico in rete fognaria e la provenienza dal medesimo
Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del SII;
e) per gli impianti di cui alla precedente lettera d), limitatamente a
fanghi biologici di depurazione compresi nella lista positiva non
trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 6 punto 2.6
della deliberazione della G.R. 1053/03. Resta ferma la deroga prevista
al medesimo punto per gli impianti di potenzialita' superiore a 100
000 Abitanti Equivalenti (AE) di trattare tali rifiuti prodotti fuori
ATO;
f) fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera c), il
gestore dell'impianto di depurazione delle acque di scarico e' tenuto
ad ottemperare alle prescrizioni ed alle limitazioni previste dalla
richiamata deliberazione della G.R. 1053/03, in particolare:
i) adozione di specifici pretrattamenti dei rifiuti conferiti in
ragione della loro natura e tipologia, finalizzati ad ottimizzarne la
fase di gestione, migliorarne la biodegradibilita' e prevenire
possibili disfunzioni all'impianto di depurazione. A titolo
esemplificativo si richiamano ad esempio: la vagliatura/grigliatura
fine, l'equalizzazione, l'omogenizzazione, il dosaggio controllato;
ii) adozione di adeguati sistemi di stoccaggio dei rifiuti da
sottoporre a trattamento in modo da evitare la miscelazione di rifiuti
di differente natura;
iii) adozione, a prescindere dalle modalita' di immissione dei rifiuti
nella linea acqua o nella linea fanghi dell'impianto, di sistemi
idonei che consentano agli organi di controllo di  eseguire le normali
operazioni di ispezione e l'eventuale campionamento dei rifiuti;
g) il programma di omologa preventiva dei rifiuti ed i relativi esiti
sono conservati presso l'impianto di depurazione delle acque di
scarico per 5 anni e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6.5 Per gli impianti di depurazione dei settori agro-alimentare
dell'Allegato 2 della deliberazione della G.R. 2773/04 e quelli delle
acque reflue urbane del SII, di seguito "impianti di depurazione delle
acque di scarico", che operano anche trattamento dei rifiuti non
compresi nella lista positiva di cui al precedente punto 6.4, la
possibilita', per i titolari degli impianti medesimi, di destinare
all'utilizzo in agricoltura i fanghi di depurazione prodotti, fermi
restando i requisiti di qualita' di cui all'Allegato 4 della
deliberazione della G.R. 2773/04 come modificata dalla deliberazione
285/05, e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e
procedure:
A - Acquisire la caratterizzazione di base dei rifiuti conferiti
eseguita dal produttore dei rifiuti stessi, secondo i criteri e le
modalita'  riportate nell'Appendice 1 al presente provvedimento. Detta
procedura e' documentata attraverso uno specifico "Rapporto di
caratterizzazione dei rifiuti".
B - Eseguire i  programmi di omologa dei rifiuti conferiti e le
verifiche di conformita' indicati nei paragrafi successivi in
relazione alla loro natura e tipologia.
C - Adottare le procedure ed  i criteri operativi e gestionali sotto
indicati.
D - Limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue
industriali dell'Allegato 2 della deliberazione della G.R. 2773/04, i
rifiuti conferiti provengano esclusivamente dai settori produttivi
indicati nel medesimo allegato.
Per gli impianti di depurazione diversi da quelli indicati alla
precedente lettera D, qualora siano autorizzati al trattamento dei
rifiuti ai sensi dell'art. 28 o dell'art. 33 del DLgs 22/97 , trova
applicazione, in ogni caso, il divieto di utilizzo dei fanghi di
depurazione in agricoltura introdotto dal paragrafo IV - punto 4 della
citata deliberazione.
Con riferimento agli esiti della caratterizzazione di base dei rifiuti
operata dal produttore, in termini applicativi  sono individuate le
seguenti casistiche:
6.5.1 La caratterizzazione di base non evidenzia l'uso delle
sostanze/composti pericolose di cui al decreto 367/03 nei cicli di
lavorazione o nei processi che formano i rifiuti.
Per questa fattispecie si applicano i seguenti criteri operativo -
gestionali:
a) i gestori degli impianti di depurazione delle acque di scarico sono
tenuti ad attuare un programma di omologa preventiva dei rifiuti
secondo quanto indicato al precedente punto 6.4 - lettera c);
b) in aggiunta al programma della precedente lettera a), il gestore
provvede a garantire successivi controlli analitici periodici dei
rifiuti conferiti, anche al fine di escludere la eventuale presenza di
sostanze pericolose, avendo a riferimento le sostanze della Tabella 5
- Allegato 5 del DLgs 152/99, da definirsi in relazione alla natura
dei processi di formazione dei rifiuti descritti nel Rapporto di
caratterizzazione;
c) i rifiuti liquidi conferiti possono essere inseriti nella linea
acqua senza preventivo trattamento qualora i controlli di cui alla
precedente lettera b) abbiano evidenziato, per le sostanze ricercate
della predetta Tabella 5, il rispetto dei valori limite della Tabella
3 - Allegato 5 del DLgs 152/99 relativi allo scarico in rete
fognaria;
d) i rifiuti conferiti a matrice solido e/o fangosa possono essere
inseriti nella linea fanghi, compresa la digestione anaerobica, senza
preventivo trattamento qualora i controlli di cui alla precedente
lettera b) abbiano evidenziato il rispetto, per le sostanze ricercate,
dei valori limite della Tabella A2 dell'Allegato 4 della deliberazione
della G.R. 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05;
e) qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla precedenti
lettere c) e d) il gestore dell'impianto di depurazione delle acque di
scarico dovra' sottoporre i rifiuti interessati a pretrattamento per
il rispetto dei predetti valori limite;
f) il gestore dell'impianto di depurazione delle acque di scarico e'
tenuto altresi' ad ottemperare alle prescrizioni ed alle limitazioni
previste dalla deliberazione della G.R. 1053/03, in particolare quelle
richiamate al precedente punto 6.4 - lettera f);
g) il programma di omologa preventiva ed i controlli periodici di cui
alla precedente lettera b) ed i relativi esiti sono conservati presso
l'impianto di depurazione delle acque di scarico per 5 anni e tenuti a
disposizione degli organi di controllo.
6.5.2 La caratterizzazione di base evidenzia l'uso delle
sostanze/composti pericolose di cui al decreto 367/03 nei cicli di
lavorazione o nei processi che formano i rifiuti.
Per questa fattispecie si applicano i seguenti criteri operativo -
gestionali:
a) per gli impianti di depurazione dei settori produttivi
dell'Allegato 2 della deliberazione della G.R. 2773/04 che operano
trattamento di rifiuti ai sensi degli artt. 28  o 33 del DLgs 22/97 e
ricadono in questo ambito, si applica, in ogni caso, il divieto di
utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura introdotto dal
Paragrafo IV - punto 4 della citata deliberazione;
b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane
del SII, in aggiunta al programma di omologa preventiva, provvede a
garantire periodiche verifiche di conformita' dei rifiuti conferiti,
finalizzate ad accertare la presenza ed il quantitativo delle sostanze
pericolose certificate dal produttore dei rifiuti. Nel definire tali
verifiche il gestore avra' a   riferimento almeno le sostanze della
Tabella 5 - Allegato 5 del DLgs 152/99 per i rifiuti liquidi e quelle
delle Tabelle A2 e B dell'Allegato 4 della deliberazione della G.R.
2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 per quelli a
matrice solida o fangosa  nonche' eventuali altre sostanze, in
relazione alla natura dei processi di formazione dei rifiuti indicati
dal Rapporto di caratterizzazione;
c) il gestore dell'impianto  e' tenuto altresi' ad ottemperare alle
prescrizioni ed alle limitazioni previste dalla deliberazione della
G.R. 1053/03, in particolare quelle richiamate al precedente punto 6.4
- lettera f);
d) i rifiuti liquidi sono ammessi direttamente (senza trattamenti
preliminari) alla linea acque dell'impianto se per le sostanze
pericolose presenti viene rispettato il valore limite pari a 20 volte
lo standard di qualita' stabilito dal decreto 367/03 - Tabella 1 -
Allegato A - colonna B;
e) i rifiuti a matrice solida o fangosa sono ammessi direttamente
(senza trattamenti preliminari) alla linea fanghi (compresa la sezione
anaerobica) dell'impianto, se per le sostanze pericolose presenti
viene rispettato il valore limite delle Tabelle A2 e B dell'Allegato 4
della deliberazione della G.R. 2773/04 come modificata dalla
deliberazione 285/05;
f) nel caso i rifiuti presentino una concentrazione di sostanze
pericolose superiore ai valori limite sopra richiamati non possono
essere conferiti direttamente al trattamento biologico della linea
acque ovvero alla linea fanghi (compresa la sezione anaerobica).
Tali rifiuti devono essere sottoposti ad idonei trattamenti che
garantiscano il rispetto dei limiti sopraindicati;
g) per  i rifiuti liquidi, qualora sia necessario eseguire verifiche
di conformita' di sostanze pericolose per le quali non siano
disponibili valori limite di riferimento, si prenderanno in
considerazione quelli eventualmente riportati nella Tabella 3 
dell'Allegato 5 del DLgs 152/99, anche considerando le famiglie di
composti. Nel caso di rifiuti a matrice solido/fangosa potranno essere
considerati, se disponibili, valori limite relativi ai compost di
qualita' e/o ammendanti di cui alla Legge 748/84 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di fertilizzanti o desunti anche
dalla letteratura internazionale;
h) il programma di omologa preventiva e le verifiche di conformita' di
cui alla precedente lettera b) ed i relativi esiti sono conservati
presso l'impianto di depurazione delle acque di scarico per 5 anni e
tenuti a disposizione degli organi di controllo.
TABELLA 1 - Lista positiva dei rifiuti trattabili in impianti di
depurazione delle acque di scarico senza precludere l'uso dei fanghi
in agricoltura
02 01 - 	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura,
acquacoltura, caccia e pesca
	02 01 01 - 	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	02 01 06 - 	Feci animali, urine e letame, etc.
02 02 - 	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce
ed altri alimenti di origine animale
	02 02 01 - 	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	02 02 03 - 	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 02 04 - 	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 - 	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
vegetali, cereali, oli alimentari,
	cacao, caffe', te' e tabacco; della produzione di conserve
alimentari; della produzione di lievito
	ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di
melassa
	02 03 01 - 	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione
		e separazione di componenti
	02 03 04 - 	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 03 05 - 	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 - 	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
	02 04 03 - 	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 - 	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
	02 05 01 - 	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 05 02 - 	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 - 	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
	02 06 01 - 	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 06 03 - 	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 - 	Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed
analcoliche (tranne caffe', te' e cacao)
	02 07 01 - 	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
	02 07 02 - 	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande
alcoliche
	02 07 03 - 	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
	02 07 04 - 	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02 07 05 - 	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
APPENDICE 1 - Criteri e modalita' per la caratterizzazione di base dei
rifiuti da conferire agli impianti di trattamento delle acque di
scarico
I criteri e le indicazioni contenute nella presente appendice sono
stati desunti, esclusivamente per la parte metodologica generale,  dal
decreto 3 agosto 2005 concernente i criteri e le procedure per la
caratterizzazione dei rifiuti da conferire in impianti di discarica.
1.Il produttore dei rifiuti al fine di poterli conferire al
trattamento presso gli impianti di depurazione delle acque di scarico,
e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna
tipologia di rifiuti da conferire. Detta caratterizzazione deve essere
effettuata prima del conferimento al fine di valutare il rispetto
delle condizioni e dei criteri di ammissibilita' previsti al Capitolo
6.5 del presente provvedimento.
2.La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per
il conferimento, nel rispetto delle condizioni di cui al citato
Capitolo 6.5.  La caratterizzazione di base e' obbligatoria per
ciascun tipo di rifiuti ed e' effettuata in corrispondenza del primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo
che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
3.Qualora le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, non
soddisfano i criteri di ammissibilita' in precedenza richiamati, tali
rifiuti sono considerati inammissibili negli impianti di depurazione
delle acque di scarico presi in considerazione nel presente
provvedimento.
4.La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti da
conferire: tipo e origine, composizione, consistenza, e ove possibile
altre informazioni che possono fornire elementi utili alla verifica
dei criteri di ammissibilita' individuati con il presente
provvedimento;
b) individuare le variabili principali (parametri critici) per la
verifica di conformita' da effettuarsi da parte del gestore
dell'impianto di depurazione ai sensi del Capitolo 6.5.2 del presente
provvedimento, con particolare riguardo alle sostanze pericolose di
cui al decreto 367/03.
5.I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti:
a) la fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione
dei cicli produttivi, identificazione delle caratteristiche delle
materie prime e dei prodotti con particolare riguardo alle sostanze
pericolose di cui al decreto 367/03);
c) descrizione delle attivita' di pretrattamento dei rifiuti
eventualmente effettuato;
d) dati sulla composizione dei rifiuti e l'aspetto dei rifiuti (odore,
colore, morfologia);
e) il codice dell'elenco europeo dei rifiuti (Decisione della
Commissione 2000/532/CE e successive  modificazioni);
f) per i rifiuti pericolosi: le proprieta' che rendono pericolosi i
rifiuti, a norma dell'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
6.Caratterizzazioni analitiche dei rifiuti.
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 5. e'
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. A tal
fine si individuano due tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il
quale l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e
le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti.
Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi,
occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche per
evidenziare la variabilita' delle caratteristiche dei rifiuti;
b) rifiuti non generati regolarmente.
I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e
che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo caso potrebbe essere necessario determinare le caratteristiche
di ciascun lotto.
Le determinazioni analitiche da effettuarsi ai fini del rispetto dei
criteri di ammissibilita' fissati dal presente provvedimento devono
avere a riferimento, in particolare, la eventuale presenza delle
sostanze pericolose  nei rifiuti conferiti agli impianti di
depurazione delle acque di scarico.
In relazione al processo di formazione dei rifiuti, la gamma delle
determinazioni analitiche  da eseguire sara' definita avendo a
riferimento le sostanze pericolose previste dal decreto 367/03 in
materia di standard di qualita' in ambiente acquatico, integrate, se
necessario, con quelle della Tabella 5 - Allegato del DLgs 152/99 e
della Tabella A2 e B della deliberazione della G.R. 2773/04 come
modificata dalla deliberazione 285/05.
Per le operazioni di campionamento, al fine di ottenere un campione
rappresentativo si avranno a riferimento i criteri,  le procedure, i
metodi e gli standard previsti dalle Norme nazionali o
internazionali:
- per la composizione merceologica, il metodo di campionamento ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII - UNI9246;
- per la caratterizzazione chimico-fisica gli standard di cui alla
norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -
Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
Ai fini delle determinazioni analitiche si avranno a riferimento i
metodi tratti dalla raccolte di metodi standardizzati pubblicati a
livello nazionale o internazionale, nonche' quelli riportati dalla
determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e
della costa n. 11046 del 29 luglio 2005.
7.Rapporto di caratterizzazione dei rifiuti.
La caratterizzazione di base effettuata dal produttore dei rifiuti ai
fini del loro conferimento agli impianti di depurazione delle acque di
scarico e' documentata attraverso un "Rapporto di caratterizzazione".
Detto documento contiene gli elementi informativi di cui ai precedenti
punti 4, 5 e 6 con la specifica valutazione circa l'eventuale presenza
nei rifiuti delle sostanze pericolose e della loro quantita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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