DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 3 novembre 2005, n. 15900
Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica virigifera virgifera Le Conte" - Anno 2006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante "Disposizioni per la difesa
delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui
relativi servizi" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22;
- il RD 12 ottobre 1933, n. 1700, recante "Approvazione del
regolamento per l'applicazione della Legge 18 giugno 1931, n. 987" e
successive modificazioni ed integrazioni;
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536, recante "Attuazione della
Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali";
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il DM 21 agosto 2001, recante "Lotta obbligatoria contro la
Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.
31";
- le proprie determinazioni n. 10245 del 27 luglio 2004 e n. 3165 del
14 marzo 2005, recanti "Prescrizioni del Servizio Fitosanitario
regionale per la lotta contro il parassita da quarantena 'Diabrotica
virgifera virgifera' Le Conte";
- la circolare ministeriale prot. n. 37068 del 30 giugno 2004 recante
"Misure fitosanitarie concernenti l'applicazione del decreto di lotta
obbligatoria 21 agosto 2001 relativo all'organismo da quarantena
Diabrotica virgifera (Le Conte)";
considerato che tale insetto e' inserito nelle liste di quarantena per
l'Unione Europea (Dir. 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto
10.4) e che il parassita e' estremamente pericoloso e diffusibile nel
territorio, anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si
configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto
maidicolo emiliano-romagnolo;
preso atto dei risultati dei monitoraggi sistematici eseguiti
conformemente a quanto previsto dal DM 21 agosto 2001 e dalla
circolare ministeriale n. 37068 del 30 giugno 2004, che hanno
consentito l'accertamento della presenza di esemplari di Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte in Emilia-Romagna;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17/12/2001;
- n. 9311 del 30 giugno 2005, avente ad oggetto "L.R. 43/01.
Conferimento di incarichi di responsabilita' di struttura e
sostituzione provvisoria all'interno della Direzione generale
Agricoltura", avente decorrenza dall'1/7/2005 e fino al 31/12/2005,
nonche' la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1135 del
18/7/2005, che ha conferito efficacia giuridica ai predetti
incarichi;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di dichiarare "zone di insediamento", ai sensi della circolare
ministeriale 30 giugno 2004, i territori dei comuni di Busseto,
Colorno, Fidenza, Fontevivo, Mezzani, Polesine Parmense, Roccabianca,
San Secondo, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Trecasali e Zibello in
provincia di Parma; dei comuni di Borgonovo Val Tidone, Calendasco,
Caorso, Carpaneto, Castel S. Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore,
Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli, Piacenza, Rottofreno, S.
Giorgio Piacentino, S. Pietro in Cerro, Sarmato e Villanova sull'Arda
in provincia di Piacenza; dei comuni di Brescello e Reggiolo in
provincia di Reggio Emilia;
2) di dichiarare "zone a popolazione molto bassa", ai sensi della
circolare ministeriale 30 giugno 2004, i restanti comuni delle
province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonche' l'intero
territorio di tutte le altre province della regione Emilia-Romagna;
3) nei territori dichiarati "zone di insediamento" e fino a contraria
disposizione:
a) e' vietato trasportare nelle regioni italiane e negli altri paesi
della Comunita' non ancora interessati da infestazioni di Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte, piante o parti di piante di mais allo
stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il pastone di
pannocchie;
b) e' vietato lo spostamento, nelle regioni italiane e negli altri
paesi della Comunita' non ancora interessati da infestazioni di
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, di terreno che abbia ospitato
mais nell'anno in corso od in quello precedente;
c) e' vietato procedere al ristoppio del mais (divieto della
successione del mais a se' stesso), salvo specifica deroga del
Servizio Fitosanitario regionale. Detto divieto si ritiene rispettato
anche nel caso in cui la semina del mais venga posticipata in epoca
successiva al periodo di schiusa delle uova del parassita. La data
dopo la quale la semina del mais non verra' considerata "ristoppio",
ai fini della presente determinazione, sara' fissata annualmente dal
Servizio Fitosanitario regionale;
4) di concedere, sulla base dell'andamento climatico e della dinamica
biologica del parassita, deroghe alle prescrizioni di cui al
precedente punto 3). A tal fine le aziende interessate dovranno
inoltrare motivata richiesta al Servizio Fitosanitario regionale.
La mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, ai
sensi dell'art. 11, comma 8, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, fatta
salva la denuncia all'autorita' giudiziaria competente qualora il
fatto costituisca reato in base all'art. 500 c.p.
La presente determinazione dirigenziale sostituisce integralmente le
precedenti determinazioni n. 10245 del 27 luglio 2004 e n. 3165 del 14
marzo 2005. Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, lett.
c), della L.R. 9 settembre 1987, n. 28.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi