DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 1584
Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio
1954, n. 320;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10/6/1955
relativo al decentramento dei servizi per l'Alto Commissariato per
l'Igiene e la Sanita' pubblica ed in particolare l'art. 23;
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica";
- "l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per
l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture
pubbliche e private", pubblicato sul S.O. GURI n. 297 del 23 dicembre
2003;
tenuto conto in particolare dell'art. 3 della deliberazione
26/11/2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante
l'accordo sopra citato in cui si demanda alle Regioni l'attuazione
delle disposizioni contenute nella medesima deliberazione;
ritenuto di recepire la succitata deliberazione e di dare attuazione
alle disposizioni in essa contenute, relativamente alla
classificazione delle strutture, alla definizione dei requisiti delle
stesse, alle modalita' di autorizzazione delle nuove strutture, ai
tempi e modalita' per l'adeguamento delle strutture veterinarie
pubbliche e private gia' autorizzate ed in esercizio ai requisiti
minimi stabiliti, secondo le indicazione contenute nell'Allegato A
alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
ritenuto che dette strutture veterinarie per motivi igienico-sanitari
devono avere unita' edilizie separate da locali o impianti aventi
finalita' commerciali o artigianali o allevatoriali;
sentiti i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie,
i rappresentanti degli Ordini provinciali dei Medici veterinari, la
Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli Studi di
Parma, la Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli
Studi di Bologna;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Politiche
per la salute e Politiche sociali" espresso nella seduta del
5/10/2005;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di recepire la deliberazione 26/11/2003 della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, recante "Accordo tra il Ministro della Salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di
strutture pubbliche e private";
2. di dare attuazione alle disposizioni contenute nella succitata
deliberazione relativamente alla classificazione delle strutture, alla
definizione dei requisiti delle stesse, alle modalita' di
autorizzazione delle nuove strutture, ai tempi e modalita' per
l'adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private gia'
autorizzate ed in esercizio ai requisiti minimi stabiliti, secondo le
indicazione contenute nell'allegato A alla presente deliberazione,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che le strutture veterinarie pubbliche e private come
classificate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, soggette ad autorizzazione sanitaria per motivi
igienico-sanitari devono avere unita' edilizie separate da locali o
impianti aventi finalita' commerciali o artigianali o allevatoriali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti
per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture
pubbliche e private. Modalita' di autorizzazione delle nuove
strutture, tempi e modalita' per l'adeguamento delle strutture gia'
autorizzate
Art. 1
Classificazione delle strutture
1. Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate in
relazione alle seguenti tipologie:
a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che
associata;
c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
d) ospedale veterinario;
e) laboratorio veterinario di analisi.
2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle
norme generali e speciali in materia di igiene nonche' alle norme sul
benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate,
sono cosi' individuate:
a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico
veterinario, generico o specialista, esplica la sua attivita'
professionale in forma privata e personale.
Qualora due o piu' medici veterinari, generici o specialisti,
esplicano la loro attivita' professionale in forma privata ed
indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario
assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di
accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione
sanitaria;
b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente
individualita' ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono
fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o
piu' medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di
animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino
piu' di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia
medico veterinario, occorrera' nominare un direttore sanitario medico
veterinario;
c) per clinica veterinaria - casa di cura veterinaria si intende la
struttura veterinaria avente individualita' ed organizzazione proprie
ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da piu'
medici veterinari generici o specialisti e nella quale e' prevista la
degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria
- casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico
veterinario. La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve
poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo
specialistico;
d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente
individualita' ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono
fornite prestazioni professionali da piu' medici veterinari generici o
specialisti e nella quale e' prevista la degenza di animali oltre a
quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle
ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno
un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio.
L'ospedale veterinario e' dotato di direttore sanitario medico
veterinario;
e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura
veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con
richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere
fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico
ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio
di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non e' consentito
alcun tipo di attivita' clinica o chirurgica su animali.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonche' quanto previsto agli
articoli 2, non si applicano alle attivita' stabilite in applicazione
alla L.R. 27/00, fermo restando il pieno rispetto delle norme
igienico-sanitarie e del benessere animale.
4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di
quelle finalizzate al trasporto di animali feriti o gravi ed
utilizzate per lo svolgimento di attivita' organicamente collegate ad
una o piu' delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere
specificatamente autorizzate dal Sindaco previo parere favorevole del
Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
Art. 2
Autorizzazione delle strutture veterinarie
1. Le nuove strutture veterinarie di cui all'art. 1, lettera a), se vi
e' l'accesso di animali, b), c), d) ed e) sono sottoposte ad
autorizzazione sanitaria.
2. L'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 e' rilasciata, ai
sensi dell'art. 23 del DPR n. 854 del 10/6/1955, dal Sindaco, previo
parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL
competente per territorio.
Art. 3
Requisiti delle strutture veterinarie
1. Le nuove strutture veterinarie di cui all'art. 1, lettera a), se vi
e' l'accesso di animali, b), c), d) ed e), nonche' quelle gia'
autorizzate ed in esercizio sottoposte a ampliamenti pari ad un
aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente o
a trasformazione di tipologia, devono possedere i requisiti minimi
generali e specifici di cui alla successiva Sezione prima, alla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente
provvedimento.
2. Le strutture veterinarie di cui all'art. 1, gia' autorizzate ed in
esercizio, che non possiedono i requisiti minimi generali e specifici
di cui alla Sezione prima, devono adeguarvisi entro 5 anni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente
provvedimento.
Art. 4
Controllo del mantenimento dei requisiti
1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio
espleta i controlli sulle strutture veterinarie, finalizzati alla
verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3.
2. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere
effettuata con periodicita' almeno quinquennale.
Sezione prima
Requisiti minimi delle strutture veterinarie
1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO
VETERINARIO
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle
prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attivita' dell'ambulatorio
veterinario e' la seguente:
- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici;
- deve insistere su unita' edilizie separate da locali o impianti
aventi finalita' commerciali o artigianali o allevatoriali.
Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:
- nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata
adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti
(fino a 2 mt) devono essere lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico.
Requisiti minimi tecnologici
Deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione
alla specifica attivita' svolta.
Requisiti minimi organizzativi
Deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:
- affissione dell'orario e delle modalita' di accesso alla struttura;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del
direttore sanitario;
2) CLINICA VETERINARIA - CASA DI CURA VETERINARIA
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle
prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attivita' della clinica
veterinaria-casa di cura veterinaria e' la seguente:
- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- locale per la chirurgia;
- area per la diagnostica radiologica;
- area per il laboratorio d'analisi interno;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
- locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli
animali;
- locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- servizi igienici;
- la clinica - casa di cura veterinaria deve insistere su unita'
edilizie separate da locali o impianti aventi finalita' commerciali o
artigianali o allevatoriali.
Requisiti minimi impiantistici
- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata
adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti
(fino a 2 mt) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico;
- telefono.
Requisiti minimi tecnologici
La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve disporre di
attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attivita'
svolta.
Requisiti minimi organizzativi
La clinica - casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti
requisiti organizzativi:
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del
direttore sanitario;
- affissione dell'orario di attivita' e di apertura e delle modalita'
di accesso alla struttura;
- presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento
dell'attivita' e in caso di animali in degenza.
3) OSPEDALE VETERINARIO
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle
prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attivita' e' la seguente:
- sala di attesa;
- sale per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa
tipologia delle prestazioni fornite;
- locale per la chirurgia;
- locale per la diagnostica radiologica;
- locale per il laboratorio d'analisi interno;
- locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
- locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli
animali;
- locale separato per il ricovero di animali con malattie
trasmissibili;
- servizi igienici;
- locali ad uso del personale;
- locale per l'amministrazione;
- l'ospedale veterinario deve insistere su unita' edilizie separate da
locali o impianti aventi finalita' commerciali o artigianali o
allevatoriali.
Requisiti minimi tecnologici
L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione all'attivita' svolta.
Requisiti minimi impiantistici
- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata
adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti
(fino a 2 mt) devono essere lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico;
- telefono.
Requisiti minimi organizzativi
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del
direttore sanitario;
- affissione dell'orario di apertura e delle modalita' di accesso alle
strutture nell'arco delle 24 ore;
- presenza di almeno un medico veterinario nell'arco delle 24 ore.
4) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle
prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attivita' di laboratorio
veterinario di analisi e' la seguente:
- locale per l'accettazione dei campioni;
- locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- sala separata per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti,
attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici;
- il laboratorio veterinario d'analisi deve insistere su unita'
edilizie separate da locali o impianti aventi finalita' commerciali o
artigianali o allevatoriali.
Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:
- nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e
ventilazione, inoltre pavimento e pareti (fino a 2 mt) devono essere
lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico;
- telefono.
Requisiti minimi tecnologici
Il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e
reagenti in relazione alla specifica attivita' svolta.
Requisiti minimi organizzativi
Il laboratorio veterinario d'analisi deve almeno possedere i seguenti
requisiti organizzativi:
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del
direttore sanitario;
- affissione dell'orario di apertura e delle modalita' di accesso.