DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2005, n. 276
Approvazione Accordo di programma 2005/2006 tra RER, Province, Comuni capoluogo, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sulla qualita' dell'aria "per la gestione dell'emergenza da pm10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 dm 2/4/2002 n. 60"
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
- che in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione del
decreto ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento
della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido
di carbonio" e' stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla
qualita' dell'aria finalizzato in particolare "alla gestione
dell'emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai valori
fissati dalla UE al 2005";
- che in data 14 luglio 2003 e' stato sottoscritto da Regione,
Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il
secondo Accordo di programma sulla qualita' dell'aria anch'esso
finalizzato "alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo
allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005";
- che in data 28 settembre 2004 e' stato sottoscritto da Regione,
Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il terzo
Accordo di programma sulla qualita' dell'aria anch'esso finalizzato
"alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento
ai valori fissati dalla UE al 2005";
considerato:
- che a partire dal 2001 si e' registrato in quasi tutti gli
agglomerati e le zone di tutte le Province della Regione il
superamento del valore limite di PM10, per la protezione della salute
fissato dall'Unione Europea e dal decreto n. 60/2002;
- che a fronte di tali superamenti l'UE ha chiesto di acquisire le
iniziative concrete intraprese dalle Regioni per affrontare tale
criticita';
- che la Regione Emilia-Romagna, in accordo con le Province ha
trasmesso al Ministero dell'Ambiente per l'inoltro alla UE le
iniziative assunte con gli Accordi di programma gia' sottoscritti;
considerato inoltre che:
- i risultati dei provvedimenti programmati e permanenti di
limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di
programma, pur se insufficienti, hanno confermato il contributo
positivo al progressivo allineamento ai valori di qualita' ambientale
fissati dalle norme comunitarie e nazionali, a fronte di un contenuto
disagio per la societa' regionale;
- sono in fase di attuazione gli interventi strutturali di mobilita'
sostenibile previsti nei nove Accordi di programma sottoscritti da
Regione, Province e Comuni per il triennio 2004-2006, relativi ai
Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale per un importo
complessivo di 667 milioni di Euro;
- il rispetto degli impegni assunti nei precedenti Accordi e'
condizione per il mantenimento dei finanziamenti assegnati dalla
Regione;
- l'ambiente urbano costituisce una priorita' le cui strategie di
intervento vanno integrate con tutte le altre azioni che riguardano,
piu' in generale, l'intero territorio regionale. E' importante
sottolineare come questa strategia si inserisca, con coerenza, nella
linea indicata dalla Commissione Europea in tema di ambiente urbano
sintetizzata nella Comunicazione "Verso una strategia tematica
sull'ambiente urbano". Fra i settori prioritari nei quali e' possibile
ottenere i progressi piu' significativi, vi sono:
1. il trasporto urbano sostenibile,
2. la logistica urbana
3. l'edilizia sostenibile
4. l'energia
5. la produzione sostenibile;
- il costante aumento dell'utilizzo di carburante per autotrazione
evidenzia due elementi di criticita': il primo relativo all'incremento
del consumo di gasolio connesso all'acquisto di autovetture diesel, il
secondo alla stagnazione dei consumi di carburanti alternativi (in
regione metano e GPL rappresentano il 10%) con una realistica
previsione di non raggiungere la quota del 20% indicata dall'UE;
- la peculiare situazione meteoclimatica del bacino padano impone al
sistema Regione-Enti locali del territorio dell'Emilia-Romagna lo
sviluppo di un'azione sul piano nazionale per un confronto serrato e
costruttivo con il Governo ed anche un avvio di discussione a livello
comunitario. L'impegno comune e' pertanto quello di attivarsi,
immediatamente e unitariamente, per perseguire la ricerca di un'intesa
con il Governo orientata all'attuazione di un piano nazionale di
sviluppo del trasporto pubblico e della mobilita' sostenibile;
- il Piano d'Azione Ambientale 2001-2003 - II fase - finanziato
interventi per la riduzione delle emissioni climalteranti e degli
inquinanti in atmosfera sia da sorgenti fisse che da mezzi di
trasporto delle merci, incentivando, per questi ultimi, la
sostituzione dei mezzi alimentati a gasolio con mezzi a metano, gpl ed
elettrici, per un importo complessivo pari a circa 4,2 Meuro.
Valutata, pertanto, la necessita' di migliorare l'efficacia delle
azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene
superato il limite di emissione per il PM10, nella stagione
autunno-inverno sia con interventi di limitazione della circolazione
sia con risorse finanziarie proprie per completare l'installazione di
filtri anti-particolato sui mezzi del TPL e sostenere la conversione a
metano e gpl degli autoveicoli pre-euro, in attesa dell'approvazione,
da parte delle Province, dei piani e programmi di risanamento e tutela
della qualita' dell'aria previsti dal DLgs 351/99;
rilevato inoltre che:
- a seguito di tali incontri il 3 Ottobre 2005 e' stata convocata dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 34, comma
3, del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, una Conferenza dei Servizi tra
i rappresentanti delle Province, dei Comuni capoluogo e dei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti per la valutazione degli
elementi e delle condizioni per la sottoscrizione dell'integrazione al
Terzo Accordo di programma sulla qualita' dell'aria 2005-2006 "per la
gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai
valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n. 60";
- nel corso di tale Conferenza si e' addivenuto alla sottoscrizione
del citato Accordo di programma;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, in ordine
al presente atto, dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del
suolo e della costa dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta regionale
447/03 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
decreta:
1. di approvare ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs n. 267 del 18
agosto 2000, l'Accordo di programma 2005 - 2006, tra Regione
Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti sulla qualita' dell'aria "per la gestione
dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori
fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60" parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo in
parola, in attuazione di quanto stabilito al comma 7 del citato art.
34 del DLgs 267/00, sara' svolta dai soggetti sottoscrittori con le
procedure previste all'art. 2 dell'Accordo medesimo;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCE - COMUNI CAPOLUOGO E COMUNI
SUPERIORI A 50.000 ABITANTI
Accordo di programma sulla qualita' dell'aria - aggiornamento 2005 -
2006 - "Per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo
allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 2/4/2002, n. 60"
- 3 ottobre 2005
Premesso che:
- il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria costituiscono un
obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della
Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla
salute dei cittadini e sull'ambiente;
- in data 28 settembre 2004, e' stato sottoscritto da Regione,
Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il terzo
Accordo di programma sulla qualita' dell'aria finalizzato in
particolare "alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo
allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005, che ha definito gli
impegni delle parti fino all'approvazione, da parte delle Province,
dei piani di tutela e risanamento della qualita' dell'aria";
- in coerenza con quanto sopra sono stati sottoscritti nove Accordi di
programma, uno per ciascun bacino provinciale, relativi alla mobilita'
sostenibile ed al trasporto pubblico locale.
Considerato che:
- nel 2001, 2002, 2003 e nel 2004 e' stato superato, negli agglomerati
e nelle zone di tutte le province della Regione, il valore limite1 di
PM10 per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea e dal
decreto 60/022; sono stati, infatti, rilevati valori della media
giornaliera superiori a 50 mg/m3 per un numero di giornate superiore
a 35;
- l'UE ha chiesto di acquisire, per gli anni 2001, 2002, e 2003 le
iniziative concrete intraprese dalle Regioni che non hanno rispettato
tali valori limite e la Regione Emilia-Romagna a fronte dei
superamenti rilevati, in accordo con le Province, ha trasmesso al
Ministero dell'Ambiente per l'inoltro alla UE le iniziative assunte
con gli Accordi di programma gia' sottoscritti;
- i risultati dei provvedimenti programmati e permanenti di
limitazione della circolazione adottati, nei precedenti Accordi di
programma, pur se insufficienti hanno confermato il loro contributo
positivo al progressivo allineamento ai valori di qualita' ambientale
fissati dalle norme comunitarie e nazionali, a fronte di un contenuto
disagio per la societa' regionale;
- sono in fase di attuazione gli interventi strutturali di mobilita'
sostenibile previsti nei nove Accordi di programma sottoscritti da
Regione, Province e Comuni per il triennio 2004-2006, relativi ai
Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale per un importo
complessivo di 667 milioni di Euro;
- il rispetto degli impegni assunti nei precedenti Accordi e'
condizione per il mantenimento dei finanziamenti assegnati dalla
Regione.
Considerato inoltre che:
- l'ambiente urbano costituisce una priorita' le cui strategie di
intervento vanno integrate con tutte le altre azioni che riguardano,
piu' in generale, l'intero territorio regionale. E' importante
sottolineare come questa strategia si inserisca, con coerenza, nella
linea indicata dalla Commissione Europea in tema di ambiente urbano
sintetizzata nella Comunicazione "Verso una strategia tematica
sull'ambiente urbano"3. Fra i settori prioritari nei quali e'
possibile ottenere i progressi piu' significativi, vi sono:
6. il trasporto urbano sostenibile,
7. la logistica urbana
8. l'edilizia sostenibile
9. l'energia
10. la produzione sostenibile
- il costante aumento dell'utilizzo di carburante per autotrazione
evidenzia due elementi di criticita': il primo relativo all'incremento
del consumo di gasolio connesso all'acquisto di autovetture diesel, il
secondo alla stagnazione dei consumi di carburanti alternativi (in
regione metano e GPL rappresentano il 10%) con una realistica
previsione di non raggiungere la quota del 20% indicata dall'UE;
- la peculiare situazione meteoclimatica del bacino padano impone al
sistema Regione-Enti locali del territorio dell'Emilia-Romagna lo
sviluppo di un'azione sul piano nazionale per un confronto serrato e
costruttivo con il Governo ed anche un avvio di discussione a livello
comunitario. L'impegno comune e' pertanto quello di attivarsi,
immediatamente e unitariamente, per perseguire la ricerca di un'intesa
con il Governo orientata all'attuazione di un piano nazionale di
sviluppo del trasporto pubblico e della mobilita' sostenibile;
- il Piano d'Azione ambientale 2001-2003 - II fase - ha in corso di
finanziamento interventi per la riduzione delle emissioni
climalteranti e degli inquinanti in atmosfera sia da sorgenti fisse
che da mezzi di trasporto delle merci, incentivando, per questi
ultimi, la sostituzione dei mezzi alimentati a gasolio con mezzi a
metano, gpl ed elettrici, per un importo complessivo pari a circa 4,2
Meuro.
Valutata, pertanto,
- la necessita' di migliorare l'efficacia delle azioni necessarie per
ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di
emissione per il PM10 e per gli altri inquinanti normati, nella
stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli
interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei
livelli di qualita' dell'aria previsti dalle Direttive dell'U.E. e
recepiti da ultimo con il DM 60/02 ed in attesa dell'approvazione, da
parte delle Province, dei piani e programmi di risanamento e tutela
della qualita' dell'aria previsti dal D.Lgs 351/99.
Tutto cio' premesso
la Regione Emilia-Romagna, le Province della Regione, i Comuni
capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
stipulano il seguente Accordo di programma
Articolo 1
Finalita'
Il presente Accordo di programma, in coerenza e continuita' con quello
sottoscritto il 28 settembre 2004, individua il complesso di misure da
applicare per il risanamento della qualita' dell'aria ed in
particolare per la riduzione della concentrazioni di PM10 nel
territorio regionale al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Esso costituisce strumento propedeutico alla definizione dei piani e
programmi di tutela e risanamento della qualita' dell'aria che le
Province si sono impegnate ad adottare.
Articolo 2
Impegni dei soggetti sottoscrittori l'Accordo
1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma,
nello svolgimento dell'attivita' di propria competenza, si impegna a:
a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate
nel presente Accordo di programma con modalita' omogenee, mediante
intese attuative tra Province e Comuni;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto
coordinamento sia nella fase di informazione alla popolazione che
nell'adozione dei provvedimenti sottoelencati;
c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole
Amministrazioni, descritti all'art. 7), entro il 10/10/2005.
2. I soggetti si impegnano, inoltre, nelle seguenti iniziative.
Mobilita' sostenibile
a) proseguire nel controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu)
di tutti i veicoli di proprieta' dei residenti nel territorio
regionale, secondo gli accordi gia' sottoscritti, e potenziare
contestualmente l'attivita' di vigilanza;
b) promuovere e sostenere l'utilizzo del Trasporto pubblico locale
(TPL) durante l'intero arco della giornata e per l'intero territorio
interessato dai piani e programmi per il miglioramento della qualita'
dell'aria ambiente;
c) realizzare una rete di corsie riservate e controllate anche
mediante sistemi automatici e telematici, da estendere alle direttrici
di avvicinamento ai comuni capoluogo. Tale realizzazione consentira',
anche attraverso il necessario aumento della velocita' commerciale, il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di
trasporto collettivo, la riduzione dei tempi di percorrenza, il
miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'efficienza
energetica del sistema dei trasporti, nonche' la riduzione del costo
di gestione del servizio stesso;
d) accelerare l'attuazione di tutte le misure di razionalizzazione e
snellimento dei flussi di traffico attraverso l'applicazione delle
migliori pratiche e tecnologie (es: regolazione automatizzata degli
impianti semaforici, diffusione della sperimentazione del
telecontrollo sugli incroci semaforici, controllo informatizzato degli
accessi anche ad integrazione degli strumenti gia' esistenti di
programmazione del traffico, miglioramento della segnaletica relativa
ai provvedimenti adottati sulla circolazione, razionalizzazione dei
lavori stradali nelle aree urbane in relazione agli orari di maggior
flusso di traffico...);
e) prevedere, fra l'altro, nell'ambito dei piani e programmi di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria, previsti dal DLgs
351/99, dai DM 60/02 e 261/02, in corso di definizione da parte delle
Province, azioni a favore della mobilita' sostenibile quali:
- il progressivo divieto di circolazione dei veicoli ad accensione
comandata e ad accensione spontanea pre Euro, dei ciclomotori e dei
motocicli a due tempi pre Euro, nonche' il divieto di circolazione nei
centri urbani dei veicoli commerciali ad accensione spontanea Euro 1,
anche se provvisti di bollino blu;
- l'adeguamento dei mezzi del TPL non Euro ai valori di emissione
previsti per i veicoli Euro mediante idonei sistemi di filtri
anti-particolato o con alimentazione non convenzionale (emulsione,
biocarburante), in attesa della loro sostituzione con mezzi a metano,
gpl o elettrici;
- ricercare tutte le soluzioni normative necessarie ad implementare
sul territorio la rete di distributori di carburanti a basso impatto
ambientale (metano, gpl);
- il progressivo incremento delle zone pedonali e/o delle ZTL con un
obiettivo minimo del 15% del territorio urbano;
- la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri casa-scuola,
nonche' l'incremento di una rete di itinerari protetti, per agevolare
l'utilizzo prevalente della bicicletta per tutti gli spostamenti di
lunghezza inferiore ai 5 km. Alla progettazione e realizzazione della
rete dei percorsi ciclo-pedonali sicuri, si deve accompagnare la
progettazione e realizzazione degli interventi di traffic calming, in
particolare attraverso la sostituzione degli incroci, anche
semaforizzati, con rotatorie e l'utilizzo esteso dei passaggi pedonali
sopraelevati, l'introduzione in tutti i centri urbani di sistemi
automatici per il controllo dei limiti di velocita' e la progressiva
estensione delle zone con limite di velocita' di 30 Km nei centri
urbani interessati dai programmi di intervento per il miglioramento
della qualita' dell'aria ambiente;
- monitorare la concreta operativita' dei mobility managers aziendali
e di area previsti dal decreto ministeriale del 27/3/1998 "Mobilita'
sostenibile nelle aree urbane";
- prevedere l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte
le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della
circolazione stradale;
- prevedere nei capitolati d'appalto di opere pubbliche la condizione
di utilizzo di mezzi omologati almeno Euro 3, privilegiando i parchi
veicolari eco-compatibili, (elettrici, ibridi, gas metano e gpl).
Logistica regionale
a) Intervenire negli ambiti territoriali interessati con misure,
finalizzate :
- al governo degli accessi e dei percorsi, per regolare nel modo
migliore l'uso delle infrastrutture viarie, mediante definizione di
finestre orarie, realizzazione e riserva di corsie e piazzole
dedicate, definizione di percorsi ottimizzati da consigliare o imporre
a determinate categorie di veicoli;
- al miglioramento dell'efficienza del trasporto delle merci, mediante
misure tese al consolidamento dei carichi diretti in citta', capaci di
ridurre il numero di mezzi entranti;
- alla riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli commerciali,
mediante azioni di stimolo alla sostituzione o alla trasformazione del
parco mezzi, verso veicoli a basso impatto;
b) disseminare i risultati dei progetti riguardanti differenti settori
del trasporto merci e della logistica, sviluppati nell'ambito delle
iniziative comunitarie, quali i progetti Merope e City Ports;
c) promuovere la sperimentazione di progetti pilota che coinvolgono
direttamente sistemi locali di imprese ("distretti industriali") che
intendono cooperare per razionalizzare le proprie reti di
approvvigionamento e di distribuzione e sviluppare azioni logistiche
innovative orientate all'individuazione ed attivazione di soluzioni di
immediato impatto;
d) promuovere la razionalizzazione dell'approvvigionamento e della
distribuzione dei farmaci nelle strutture ospedaliere. Tutte le ASL
regionali, con riferimento a tre distinti aggregati territoriali
(Area Nord, Bologna e Area della Romagna), stanno oggi producendo uno
sforzo rilevante di analisi e di progettazione, supportato anche
dall'Istituto Trasporti e Logistica sia per testare l'efficienza delle
soluzioni organizzative indicate sia per verificarne l'impatto sul
sistema logistico regionale.
Edilizia sostenibile
a) Realizzare un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle
norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione
alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e manufatti;
b) promuovere il miglioramento del rendimento energetico in campo
residenziale;
c) introdurre nei regolamenti edilizi comunali, rigorosi standard di
prestazione di rendimento energetico;
d) prevedere per i nuovi insediamenti abitativi, accanto alle
tradizionali opere di urbanizzazione le nuove "reti energetiche" per
il teleriscaldamento e la cogenerazione;
e) completare il programma di trasformazione degli impianti termici
della pubblica Amministrazione da gasolio a metano, gpl o allacciarli
a reti di teleriscaldamento. Tale impegno e' riferito
prioritariamente agli impianti di proprieta' degli Enti
sottoscrittori;
f) incentivare la sostituzione delle caldaie alimentate con
combustibili ad elevato impatto ambientale con altre alimentate a gas
naturale, attraverso accordi di programma con i maggiori
distributori/venditori di gas presenti sul territorio regionale
affinche' essi si assumano quota parte degli oneri per la
realizzazione di tali interventi.
Attivita' produttive e aziende di servizi
a) Verificare e sviluppare l'attuazione degli indirizzi, forniti alle
Aziende di gestione dei servizi, per la destinazione di investimenti
aziendali all'ampliamento delle reti di teleriscaldamento, alla
realizzazione di progetti per il teleraffrescamento sulla costa,
nonche' all'acquisto di nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili
(metano, gpl, elettrici, ibridi..) affinche', entro il 31/12/2005,
almeno il 50% di quelli in esercizio risultino tali, fino al
completamento del rinnovo dell'intero parco automezzi entro il
31/12/2007;
b) dotare il rimanente parco veicoli delle aziende di gestione dei
servizi alimentati a carburante convenzionale di sistemi di
filtrazione dei gas di scarico;
c) razionalizzare il flusso dei mezzi di trasporto dei rifiuti
mediante l'utilizzo di specifici strumenti organizzativi e
informatici;
d) promuovere sistemi di trasporto intermodale che prevedano
l'utilizzo della rete ferroviaria per il trasporto di merci e di
rifiuti;
e) indirizzare le Aziende di trasporto pubblico locale e di servizi
all'utilizzo di gasolio con tenore di zolfo < 10 ppm;
f) prevedere nei capitolati d'appalto la condizione di utilizzo di
mezzi omologati almeno Euro 3, privilegiando i parchi veicolari
eco-compatibili, (elettrici, ibridi, gas metano e gpl);
g) individuare le forme piu' opportune per incentivare la
riconversione del parco veicolare circolante con veicoli a basso
impatto ambientale promuovendo la destinazione di risorse nazionali,
regionali e locali e favorendo anche iniziative per determinare
agevolazioni fiscali;
h) promuovere, sulla base di alcune positive esperienze, l'attivazione
di servizi di trasporto dedicati alle zone industriali anche con il
concorso delle Aziende pubbliche di trasporto, delle Agenzie locali
della mobilita' e dell'attivita' dei mobility managers, analogamente a
quanto previsto dalla lettera h);
i) ricercare, inoltre, ulteriori accordi volontari, con le aziende di
produzione di beni e servizi ad elevata capacita' emissiva (centrali
di potenza, cementifici, ecc..) per il contenimento delle emissioni
inquinanti;
j) perseguire, nell'ambito delle procedure previste per il rilascio
della Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), sia per i nuovi
impianti sia per l'adeguamento degli impianti esistenti, la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico mediante
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT).
Art. 3
Campo d'applicazione
1. Il presente Accordo trova applicazione nei territori dei Comuni
capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna, in quelli con
popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli di area vasta.
2. Fino a che non saranno resi esecutivi i piani e programmi di tutela
e risanamento della qualita' dell'aria continuano a trovare
applicazione, anche per la stagione autunno-inverno 2006-2007 i
provvedimenti di cui all'art. 7.
Art. 4
Impegni strategici delle Province
Le Province si impegnano ad adottare il piano di tutela e risanamento
della qualita' dell'aria entro il 31 Maggio 2006, confermando e
implementando tutti quegli interventi strutturali di mobilita'
sostenibile e di miglioramento della qualita' dell'aria gia' attivati
con i precedenti Accordi di programma da tutti gli Enti, predisponendo
uno specifico sistema di monitoraggio, in collaborazione con l'ARPA,
ed attivita' di benchmarking di analoghe politiche, gia' attuate in
altre realta'.
Art. 5
Ulteriori interventi strategici della Regione
1. La Regione da' attuazione, con un finanziamento di circa 3 Meuro,
al progetto di adeguamento della rete di monitoraggio della qualita'
dell'aria, in coerenza con le disposizioni previste dalle direttive
comunitarie e dai relativi decreti ministeriali di recepimento. Tale
progetto, redatto sulla base delle linee d'indirizzo approvate dalla
Regione con DGR 43/04 e delle integrazioni fornite dal tavolo tecnico
regionale, costituito da Regione, Province e Comuni capoluogo, ha
ricevuto in data 7/3/2005 l'approvazione dei membri del Comitato
d'indirizzo di ARPA, di cui all'art. 8 della L.R. 44/95.
2. Nella messa a regime della nuova rete di monitoraggio e' assicurata
una fase preliminare di verifica di funzionalita' nonche' di eventuali
particolari esigenze nei singoli ambiti territoriali.
3. Le azioni per la qualita' dell'aria costituiscono priorita' nella
destinazione delle risorse del Piano d'Azione Ambientale, per l'anno
2005. La Regione dara', pertanto, continuita' alla prima fase di
intervento, realizzata nell'ambito delle risorse stanziate con il
Programma straordinario per la mobilita' urbana sostenibile 2003-2005,
che ha gia' visto l'installazione di oltre 300 filtri antiparticolato
sui mezzi del TPL, cofinanziando il completo adeguamento della flotta
degli autobus urbani, con conseguente abbattimento delle emissioni di
polveri in atmosfera. La misura comporta un impiego di risorse
finanziarie regionali non inferiore a 4 Meuro. L'Agenzia regionale
trasporti pubblici e' incaricata di definire una proposta per avviare
una prima fase di installazione di filtri antiparticolato sui veicoli
commerciali con un primo impegno di 1 Meuro di risorse regionali.
4. La Regione si propone la trasformazione a gas metano e a GPL di
almeno 30.000 autoveicoli in un triennio, a partire dai pre-Euro, con
l'obiettivo di ridurre l'emissione di polveri sottili in atmosfera. A
tal fine la Regione si impegna a destinare un contributo di 5 Meuro, a
partire dal Bilancio 2006, a sostegno di tale misura, da affidare agli
enti locali sottoscrittori, che potranno integrarla sviluppando
iniziative avviate in alcune citta'.
Art. 6
Conferenza dei Sindaci
1. Per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalita'
richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene confermato e
rafforzato lo strumento della Conferenza dei Sindaci costituita dal
Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa e dalla Provincia che ne
assicura l'impulso e il coordinamento. In particolare la Conferenza ha
il compito di pervenire ad intese attuative del presente Accordo cosi'
da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla
mobilita' e delle relative aree di influenza al fine di tutelare la
salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.
2. In sede di Conferenza potranno essere valutate specifiche e
particolari soluzioni di maggiore flessibilita' a fronte di comprovate
situazioni eccezionali previste nei Comuni non capoluogo.
Art. 7
Provvedimenti e modalita' di adozione da parte dei Sindaci
1. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal
20/10/2005 al 6/1/2006
- Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dei veicoli
ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre-Euro4 nonche'
dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre-Euro5 dal lunedi' al
venerdi' dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30, anche se
provvisti di bollino blu.
2. Provvedimenti da attivare dal 7/1/2006 al 31/3/2006
- Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dal lunedi'
al venerdi' dalle 8,30 alle 18,30 dei veicoli ad accensione comandata
e ad accensione spontanea pre- Euro6 e dei veicoli ad accensione
spontanea Euro 1 (autovetture diesel conformi alla direttiva 91/441,
veicoli commerciali leggeri conformi alla direttiva 93/59), nonche'
dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre-Euro7, anche se
provvisti di bollino blu.
3. Provvedimenti da attivare dal 7/1/2006 al 31/3/2006
3.1 Blocco della circolazione il giovedi' dalle 8,30 alle 18,30,
qualora il valore di PM10, calcolato per ciascun agglomerato del
capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna8, risulti
superiore al valore di 50 mg/m3 per tre giorni consecutivi, sabato,
domenica, lunedi', e le previsioni sulle concentrazioni di PM10,
effettuate dal Servizio Idro-meteo di ARPA nella giornata di martedi',
facciano prevedere concentrazioni dell'inquinante superiori a 50 mg/m3
anche per il giovedi' successivo.
3.2 In considerazione delle non omogenee condizioni meteoclimatiche
dei vari territori e degli andamenti dell'inquinante registrati nel
precedente triennio, il Sindaco potra' attuare il blocco della
circolazione anche in forma predeterminata con la possibilita' di
revoca, qualora le previsioni sulle concentrazioni di PM10 effettuate
dal Servizio idro-meteo di ARPA risultino favorevoli.
3.3 In entrambe le modalita', ARPA provvede a darne comunicazione ai
referenti dei Comuni interessati, entro le ore 12,30 del martedi', per
l'adozione, da parte dei Sindaci, dei provvedimenti di competenza
nonche' per l'informazione alla popolazione.
4. Per agevolare gli spostamenti dei cittadini nelle giornate di
giovedi', le Aziende di trasporto pubblico locale dovranno potenziare
il servizio.
5. I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano
alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL,
alle autovetture ad accensione comandata (benzina) Euro 49, ai veicoli
ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtri antiparticolato dei
quali risulti annotazione sulla carta di circolazione, alle auto con
almeno 3 persone a bordo (car pooling) nonche' all'auto condivisa (car
sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai:
- veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q ) Euro 3 conformi alla
Direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'1/1/2001;
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla
Direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l'1/1/2001.
6. Per una piu' efficace armonizzazione delle deroghe, vengono fornite
nell'Allegato 1 indicazioni sulle tipologie di veicoli oggetto di
deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione.
7. Ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione potranno
essere assunti, anche a seguito di valutazione collegiale della
Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni
ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di
condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli
inquinanti. In caso di particolari situazioni meteoclimatiche (es.
neve) sara' possibile procedere alla revoca dei provvedimenti.
Art. 8
Ulteriori iniziative
1. Nell'ambito delle politiche di promozione della mobilita'
sostenibile, delle iniziative di uso sostenibile delle citta' e di
educazione ambientale, i Comuni, oltre alle misure gia' adottate,
attivano provvedimenti di limitazione della mobilita' privata in
alcune domeniche dell'anno individuate e programmate nell'ambito
della Conferenza dei Sindaci da svolgere nelle forme e con le
modalita' piu' appropriate alle esigenze delle comunita' amministrate.
Di tale programmazione e' data preventiva comunicazione alla
cittadinanza.
2. Le Province e i Comuni confermano l'esigenza di proseguire nelle
iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della
pubblica Amministrazione e delle attivita' commerciali per ridurre la
congestione del traffico veicolare e del trasposto pubblico negli
orari di punta.
3. I sottoscrittori dell'Accordo convengono sulla necessita' di
affrontare il tema della mobilita' sostenibile, in coerenza con i
processi di organizzazione della qualita' urbana, della programmazione
degli orari e delle molteplici funzioni delle citta'. A tal fine
promuovono una sede di confronto, coordinata dalla Regione, per
ricercare e sperimentare le soluzioni piu' efficaci e innovative,
individuando anche proposte e progetti per successivi accordi da
finanziare con il concorso di risorse locali, regionali, nazionali ed
europee.
4. I sottoscrittori dell'Accordo convengono sulla necessita' che anche
i gestori delle grandi infrastrutture stradali (Soc. Autostrade, ANAS
ecc..) contribuiscano, in analogia a quanto previsto dalla Legge
quadro 447/95, in materia di inquinamento acustico, agli interventi di
risanamento in ragione delle emissioni prodotte dalle relative
infrastrutture. A tal fine dovra' essere attivato un tavolo di
concertazione con i gestori medesimi.
Art. 9
Informazione e comunicazione
1. Tutti gli Enti sottoscrittori, sulla base della positiva esperienza
dei precedenti Accordi, convengono nel proseguire, anche con forme
organizzative comuni, per consentire alla cittadinanza di organizzarsi
al meglio, l'efficace campagna regionale di informazione "liberiamo
l'aria" che ha supportato le misure di limitazione della circolazione
sia permanenti che temporanee adottate nelle precedenti stagioni,
utilizzando i sistemi di comunicazione a piu' larga diffusione.
2. L'ARPA, analogamente a quanto realizzato nel corso dei tre Accordi
precedenti, continuera' nella gestione del sito: www.liberiamolaria.it
in cui vengono inseriti i dati di qualita' dell'aria, i dati
meteorologici, le previsioni a 72 ore delle concentrazioni di PM10,
nonche' i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni locali.
3. La Regione si impegna inoltre, con il contributo delle Aziende USL
e dell'ARPA, a proseguire la campagna di informazione e comunicazione
sui rischi sanitari da PM10.
4. Le Province ed i Comuni integrano la campagna regionale di
comunicazione con iniziative e strumenti diretti ad informare i propri
cittadini.
Art. 10
Monitoraggio e verifica dell'Accordo
1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere le necessarie
verifiche a livello istituzionale e con le rappresentanze economiche e
sociali per il monitoraggio dell'Accordo e per gli eventuali
adeguamenti che si rendessero necessari.
2. La Conferenza dei Sindaci presenta alla Regione un rapporto sullo
stato di attuazione degli interventi al fine dell'individuazione
congiunta delle misure di accelerazione che eventualmente si
rendessero necessarie.
3. Per la valutazione e comunicazione dei risultati raggiunti
dall'attuazione dell'insieme delle misure del presente Accordo, la
verifica si concludera' con la presentazione di un bilancio ambientale
sulla base dei dati forniti dalle Province.
Art. 11
Autorita' competente
1. L'adozione e la revoca dei provvedimenti restrittivi ed i relativi
controlli sono di competenza dei Sindaci.
2. In caso di aree sovracomunali interessate a provvedimenti di
limitazione di cui all'art. 7 la Provincia coordina e supporta i
Comuni interessati nell'attivita' di informazione e comunicazione.
Art. 12
Vigilanza e controllo
Per le limitazioni alla circolazione le Amministrazioni locali si
avvalgono della polizia urbana e del supporto del personale ausiliario
del traffico e, ove possibile, di personale appartenente a forme
associative ritenute idonee allo scopo. A tal fine la Regione e gli
Enti locali sottoscrittori sono impegnati a ricercare ogni utile forma
di collaborazione con gli Organi dello Stato preposti alle attivita'
di sicurezza sul territorio.
Art. 13
Sanzioni
1. Le infrazioni ai provvedimenti sindacali di limitazione della
circolazione, attuative del presente Accordo di programma, sono punite
ai sensi e con le modalita' previste dal Nuovo Codice della Strada.
2. La mancata attuazione del presente Accordo e dei programmi definiti
con gli Accordi precedenti, nonche' il mancato rispetto dei contenuti
sostanziali da parte dei soggetti sottoscrittori comportera' la
sospensione o la revoca dei contributi per il finanziamento delle
misure previste dal programma straordinario sulla mobilita'.
Art. 14
Provvedimenti contingibili ed urgenti
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della
Legge 833/78, puo' adottare ordinanze contingibili ed urgenti, con
efficacia su tutto il territorio regionale o porzioni del medesimo,
qualora la mancata adozione dei provvedimenti previsti dal presente
Accordo, nonche' la contestuale situazione meteoclimatica, rivelino un
consistente incremento degli inquinanti atmosferici, tali da
rappresentare un rischio per la salute pubblica.
2. Qualora si presentino situazioni di carattere eccezionale,
eventuali decisioni di modifica o sospensione temporanea dei
provvedimenti, saranno assunte a seguito di concertazioni tra i
sottoscrittori dell'Accordo.
NOTE
(1) Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 50
mg/m3 PM10 da non superare piu' di 35 volte per anno civile dal 2005;
data alla quale il valore limite deve essere raggiunto: 1 gennaio
2005
(2) Decreto 2 aprile 2002, n 60. Recepimento della direttiva
1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita'
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(3) COM (2004)60 definitivo Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni "Verso una strategia tematica
sull'ambiente urbano"
(4) Non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati
prima del 31/12/1992.
(5) Non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE.
(6) Non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati
prima del 31/12/1992.
(7) Non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE.
(8) Come valore massimo delle concentrazioni di PM10 riportate dalle
stazioni di rilevamento della qualita' dell'aria presenti.
(9) Omologati ai sensi delle Direttive: 98/69 CE B, 98/77, 1999/96 CE
B, 1999/102 CE, 2001/1, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B,
2003/CE B.
ALL. 1
Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della
circolazione
1) Veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
2) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione
ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e
della residenza;
3) veicoli di sicurezza pubblica;
4) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilita'
muniti di certificazione del datore di lavoro;
5) carri funebri e veicoli al seguito e cortei matrimoniali;
6) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico
(taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea,
scuolabus, ecc.).
8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno
"H" (handicap);
9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per
visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la
relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della
prestazione sanitaria;
10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di
assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura
pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in
visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal
rispettivo ordine;
11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico
(gas terapeutici, ecc.);
12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta,
ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini,
ecc.);
13) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima
superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede
operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilita' esclusa dai
divieti e viceversa;
14) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente
autorizzate;
15) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o
condotti fognari;
17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento
di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e
cantieri;
19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo
svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a
bordo);
20) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60
del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri:
ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,
limitatamente alle manifestazioni organizzate.
COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI CARPI, COMUNE DI CESENA, COMUNE DI
FAENZA, COMUNE DI FERRARA, COMUNE DI FORLI', COMUNE DI IMOLA, COMUNE
DI MODENA, COMUNE DI PARMA, COMUNE DI PIACENZA, COMUNE DI RAVENNA,
COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI RIMINI, PROVINCIA DI BOLOGNA,
PROVINCIA DI FERRARA, PROVINCIA DI FORLI'-CESENA, PROVINCIA DI MODENA,
PROVINCIA DI PARMA, PROVINCIA DI PIACENZA, PROVINCIA DI RAVENNA,
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI RIMINI, REGIONE
EMILIA-ROMAGNA.