DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 5 novembre 2004, n. 16218
Eridania Sadam SpA, Lievitalia SpA, Edison SpA. Domande in data 16/7/1993 e 28/2/1996 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Trecasali e Torrile (PR), localita' San Quirico. R.R. 41/01 - Artt. 5, 6 e 43, comma 3. Provvedimento di concessione di derivazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) d'assentire alle Societa':
- Eridania Sadam SpA, codice fiscale e partita IVA: 02282311204, con
sede in comune di Trecasali (PR), localita' S. Quirico, Piazzale
Zuccherificio n. 1;
- Lievitalia SpA, codice fiscale e partita IVA 02141990347, con sede
in comune di Trecasali, localita' S. Quirico, Via Mazzacallo n. 47;
- Edison SpA Centrale di S. Quirico, codice fiscale: 0672600019 e
partita IVA: 08263330014, con sede in comune di Trecasali, localita'
S. Quirico, Via Mazzacallo n. 47;
e legalmente domiciliate presso la sede del Comune di Trecasali (PR),
la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in
Comune di Torrile e Trecasali, da destinare ad uso industriale, nella
quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a 4,20 moduli,
per un volume complessivo annuo di circa 12.614.400 metri cubi;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata, con
sanatoria per l'uso pregresso, a decorrere dall'1 gennaio 1969 e per
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui
all'art. 27 del R.R. 41/01, con le ulteriori condizioni d'esercizio e
prescrizioni che si rendessero necessarie per ragioni di pubblico
interesse ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, ed in particolare dalle prescrizioni,
limitazioni e precarieta' di cui all'art. 3 del disciplinare
medesimo, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei
progetti di massima e definitivi approvati con il presente atto;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 540,00
l/s.;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 16218 in data 5/11/2004
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini