DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2666
Disposizioni in materia di unificazione delle comunicazioni obbligatorie delle imprese sull'assunzione, trasformazione, cessazione in relazione a contratti di apprendistato attraverso il Sistema telematico SARE
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti :
- il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni,
recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 27 luglio 1998, n. 25 "Norme in materia di politiche
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";
- il DL dell'1 luglio 1999, n. 214 "Disposizioni urgenti per
disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali e per incentivare il ricorso
all'apprendistato" convertito con modificazioni con Legge n. 263 del
1999, che detta disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2
della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni
recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in
particolare all'art. 2: " . . . il predetto decreto legge definisce
altresi' i termini e le modalita' per la certificazione
dell'attivita' formativa svolta, per la dislocazione territoriale
della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per
consentire all'amministrazione competente l'organizzazione
dell'attivita' formativa esterna";
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.
243 del 7 ottobre 1999 recante "Norme in materia di promozione
dell'occupazione" per l'attuazione dell'art. 16, comma 2 della Legge
24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni che prevede
all'art. 1) "In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del DL 1
luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella Legge 2
agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione
competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale
entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista
stesso";
- il DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal DLgs 19
dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1,
lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- l'art. 1, comma 2 del DPR 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8
della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che demanda alle Regioni di
stabilire "i criteri di organizzazione, le modalita', le
specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione
presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo
confronto con le autonomie locali";
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 16;
- la propria deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003, e successive
modificazioni, avente ad oggetto "Indirizzi operativi per
l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle
Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e
successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR
7 luglio 2000, n. 442";
considerato che:
- la citata deliberazione 810/03 al punto E) dell'Allegato 1) "Gli
obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego ricadenti
su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e figure a questi
assimilate" prevede: "A partire dalla data in cui sara' operativo in
tutto il territorio regionale il sistema semplificato di
comunicazione in via telematica denominato 'SARE', sara' consentito
alle imprese, o ai consulenti, o centri di servizio da esse delegati,
di adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti dei servizi
per l'impiego con tale specifica modalita', previa sottoscrizione di
apposita convenzione con la provincia competente. La comunicazione da
inviare entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del DL 1
luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2
agosto 1999, n. 263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del
tutore aziendale, sara' unificata con la comunicazione di assunzione
e trasmessa automaticamente dal 'SARE' al sistema informativo della
formazione professionale regionale";
- il SARE e' ormai operativo a tutti gli effetti in tutte le province
della Regione;
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale
Tripartita nelle sedute del 22/7/2004 e 21/10/2004;
ritenuto:
- di attivare in maniera obbligatoria ed esclusiva l'invio della
comunicazione di accensione del contratto di apprendistato tramite il
sistema "SARE" a far data dal 14 febbraio 2005, per consentire
l'adeguamento da parte delle imprese stesse, o dei centri di servizi
e dei consulenti da queste eventualmente impiegati, dei sistemi per
la spedizione telematica;
- di rinviare al 30 settembre 2005 l'utilizzo esclusivo del sistema
SARE per le piccolissime imprese che inviano poche comunicazioni
all'anno e non dispongono ancora di collegamento telematico e che non
operano tramite l'ausilio di consulenti o associazioni, nonche' per
le imprese che hanno sede legale fuori regione poiche' comportano un
numero limitato di comunicazioni e il coinvolgimento delle quali
porrebbe al momento problemi tecnici e comunicativi di complessa
soluzione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale dell'area "Cultura, Formazione e Lavoro" dott.ssa
Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, le seguenti disposizioni:
a) l'invio delle comunicazioni di attivazione, trasformazione,
cessazione del contratto di apprendistato avverra' per via
telematica utilizzando il sistema "SARE" in maniera obbligatoria ed
esclusiva a fare data dal 14 febbraio 2005 in sostituzione della
modalita' attuale e contestualmente viene abolita, unificando le
relative informazioni, la ulteriore comunicazione alla Regione
prevista dalle norme riportate in premessa. I soggetti (imprese,
centri di servizio, consulenti, associazioni ecc.) convenzionati con
una delle Province del sistema "SARE" possono comunque utilizzare la
comunicazione telematica di cui sopra anche prima di tale data;
b) le imprese con sede legale situata fuori dal territorio regionale
e sede operativa temporanea in Emilia-Romagna (es. cantieri edili
ecc...), nonche' le imprese che abbiano alle loro dipendenze non piu'
di un lavoratore specializzato o qualificato e che assumano
apprendisti non piu' di una volta all'anno, potranno derogare a
quanto stabilito nel punto precedente sino al 30 settembre 2005.
Dette imprese dovranno pertanto, sino a tale data, continuare a
rivolgersi al Centro per l'impiego competente che indichera' e
fornira' il servizio specifico adeguato anche eventualmente con
modalita' tradizionali. Inoltre dette imprese dovranno comunque
fornire le informazioni coerenti con quelle previste dal sistema
"SARE"(le comunicazioni previste dall'attuale procedura arricchite
dall'indicazione del tutor aziendale ): a questa condizione saranno
dispensate dalla comunicazione aggiuntiva alla Regione legata
all'assolvimento dell'obbligo formativo prevista dalla normativa
riportata in premessa;
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.