COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO -BORGO VAL DI TARO (PARMA)

COMUNICATO

Modifiche allo Statuto

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/4/2001, n. 11 si pubblicano le               
modifiche apportate allo Statuto della Comunita' Montana delle Valli            
del Taro e del Ceno, gia' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna il 5/4/2002, n. 51, riguardanti gli articoli 7           
comma 1, 18 comma 1; 13 bis, 13 ter, 58.                                        
Le predette modifiche statutarie sono state approvate con atto del              
Consiglio n. 34 del 14/12/2004 e sono divenute esecutive il                     
16/1/2005:                                                                      
"Art. 7                                                                         
Elezione, dimissioni, sostituzionee durata in carica dei consiglieri            
1. I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione             
dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita'                  
Montana con le modalita' ed i termini fissati dall'art. 27 del DLgs             
267/00 e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati                  
provvedono all'elezione dei consiglieri della Comunita' Montana entro           
e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In              
caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati                  
decaduti, il Consiglio comunale interessato dovra' provvedere entro             
il termine sopra indicato, che decorrera' dalla data di presentazione           
delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.".                          
"Art. 18                                                                        
Il Presidente                                                                   
1. Il Presidente e' l'Organo responsabile dell'amministrazione della            
Comunita' Montana, rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta             
sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario -                
Direttore generale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli           
uffici e all'esecuzione degli atti.".                                           
"Art. 13 bis                                                                    
Presidente del Consiglio                                                        
Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea, la convoca e ne           
dirige i lavori e l'attivita' con imparzialita', nel rispetto della             
legge, dello statuto e del regolamento.                                         
In particolare il Presidente del Consiglio:                                     
- stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze su proposta del                 
Presidente della Comunita' Montana;                                             
- adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Organo;            
- sottoscrive, unitamente al Segretario - Direttore generale i                  
verbali del Consiglio;                                                          
- tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei                 
membri del Consiglio, nonche' la funzione delle minoranze;                      
- assicura adeguata e preventiva informazione ai Capi gruppi                    
consiliari circa le tematiche sottoposte al Consiglio;                          
- rappresenta il Consiglio in giudizio per la tutela delle                      
prerogative dei consiglieri e per gli atti rientranti nella autonomia           
organizzativa del Consiglio;                                                    
- garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento del                    
Consiglio;                                                                      
- esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal                   
regolamento e dalle norme vigenti.                                              
Il Presidente e' tenuto a riunire nei successivi venti giorni il                
Consiglio della Comunita' Montana, quando lo richieda un quinto dei             
consiglieri assegnati o il Presidente della Comunita' Montana,                  
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.                         
In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio,           
previa diffida, provvede il Prefetto.                                           
In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio e'                 
sostituito dal Presidente della Comunita' Montana.                              
Il Presidente del Consiglio non puo' ricoprire la carica di Capo                
Gruppo.                                                                         
Art. 13 ter                                                                     
Elezione del Presidente del Consiglio                                           
Il Presidente del Consiglio e' eletto tra i consiglieri nel corso               
della prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti con                 
votazione palese.                                                               
In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti             
di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio. In seconda                  
votazione, da tenersi nella medesima seduta, viene eletto il                    
candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei consiglieri                
assegnati.                                                                      
Il Presidente del Consiglio puo' essere revocato dalla carica su                
proposta motivata e sottoscritta da un quino dei consiglieri                    
assegnati ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri                   
assegnati.".                                                                    
"Art. 58                                                                        
Norma transitoria                                                               
In sede di prima applicazione la nomina del Presidente del Consiglio            
avverra' dopo l'approvazione degli artt. 13 bis e ter.".                        
IL SEGRETARIO                                                                   
Rolando Scatena                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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