COMUNICATO
Modifiche allo Statuto
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/4/2001, n. 11 si pubblicano le
modifiche apportate allo Statuto della Comunita' Montana delle Valli
del Taro e del Ceno, gia' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna il 5/4/2002, n. 51, riguardanti gli articoli 7
comma 1, 18 comma 1; 13 bis, 13 ter, 58.
Le predette modifiche statutarie sono state approvate con atto del
Consiglio n. 34 del 14/12/2004 e sono divenute esecutive il
16/1/2005:
"Art. 7
Elezione, dimissioni, sostituzionee durata in carica dei consiglieri
1. I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione
dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunita'
Montana con le modalita' ed i termini fissati dall'art. 27 del DLgs
267/00 e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati
provvedono all'elezione dei consiglieri della Comunita' Montana entro
e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In
caso di surrogazione dei consiglieri dimissionari o dichiarati
decaduti, il Consiglio comunale interessato dovra' provvedere entro
il termine sopra indicato, che decorrera' dalla data di presentazione
delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.".
"Art. 18
Il Presidente
1. Il Presidente e' l'Organo responsabile dell'amministrazione della
Comunita' Montana, rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta
sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario -
Direttore generale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti.".
"Art. 13 bis
Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea, la convoca e ne
dirige i lavori e l'attivita' con imparzialita', nel rispetto della
legge, dello statuto e del regolamento.
In particolare il Presidente del Consiglio:
- stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze su proposta del
Presidente della Comunita' Montana;
- adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Organo;
- sottoscrive, unitamente al Segretario - Direttore generale i
verbali del Consiglio;
- tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei
membri del Consiglio, nonche' la funzione delle minoranze;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai Capi gruppi
consiliari circa le tematiche sottoposte al Consiglio;
- rappresenta il Consiglio in giudizio per la tutela delle
prerogative dei consiglieri e per gli atti rientranti nella autonomia
organizzativa del Consiglio;
- garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento del
Consiglio;
- esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal
regolamento e dalle norme vigenti.
Il Presidente e' tenuto a riunire nei successivi venti giorni il
Consiglio della Comunita' Montana, quando lo richieda un quinto dei
consiglieri assegnati o il Presidente della Comunita' Montana,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio,
previa diffida, provvede il Prefetto.
In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio e'
sostituito dal Presidente della Comunita' Montana.
Il Presidente del Consiglio non puo' ricoprire la carica di Capo
Gruppo.
Art. 13 ter
Elezione del Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio e' eletto tra i consiglieri nel corso
della prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti con
votazione palese.
In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti
di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio. In seconda
votazione, da tenersi nella medesima seduta, viene eletto il
candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei consiglieri
assegnati.
Il Presidente del Consiglio puo' essere revocato dalla carica su
proposta motivata e sottoscritta da un quino dei consiglieri
assegnati ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.".
"Art. 58
Norma transitoria
In sede di prima applicazione la nomina del Presidente del Consiglio
avverra' dopo l'approvazione degli artt. 13 bis e ter.".
IL SEGRETARIO
Rolando Scatena