DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2005, n. 9
Approvazione del documento sulla definizione dei casi nei quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare il documento "Ambito di applicazione della delibera
775/04" e la relativa modulistica, di cui all'Allegato n. 1, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che i soggetti interessati dovranno attenersi ai
contenuti del documento di cui al punto precedente per individuare i
casi per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla
pratica sportiva non agonistica e distinguerli da quelli per i quali
non occorre, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti,
alcuna certificazione di idoneita'.
ALLEGATO N. 1
Ambito di applicazione della delibera 775/04
La delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 775/04, la cui
finalita' principale e' quella di favorire la diffusione
dell'abitudine alla pratica motoria e sportiva nella popolazione,
soprattutto giovanile, e di incrementare la sicurezza sanitaria nello
svolgimento delle attivita' sportive, rende gratuite per i soggetti
minorenni e i disabili di ogni eta' le certificazioni di idoneita'
alla pratica sportiva non agonistica nei casi previsti dal DM
28/2/1983 del Ministero della Sanita'.
Si rende pertanto necessario definire concretamente cosa si intenda
per "pratica sportiva non agonistica" al fine di identificare in modo
certo i casi nei quali e' richiesto il certificato di idoneita' di
cui alla citata deliberazione, e distinguerli da quelli per i quali
non occorre, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti,
alcuna certificazione di idoneita'.
Occorre infatti promuovere con forza ogni azione finalizzata ad
aumentare l'appropriatezza degli interventi sanitari, riservandoli a
quelle situazioni che effettivamente richiedono, per le particolari
sollecitazioni cui l'organismo viene sottoposto nel corso dello
svolgimento di attivita' che comportano carichi di lavoro tipici
dell'attivita' sportiva, un controllo sanitario specifico e una
preventiva valutazione di idoneita'.
Al proposito sono gia' state fornite indicazioni con le note n. 34685
del 30 settembre 2004 e 36000 del 12 ottobre 2004 a cura della
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali, ma sono state
sollecitate ulteriori precisazioni, con particolare riferimento alle
attivita' svolte in eta' prescolare. Si rende tuttavia necessario
riprendere l'intera tematica e, alla luce della avvenuta condivisione
delle scelte operate e delle soluzioni individuate, fornire linee
per una piu' omogenea applicazione della normativa sul territorio
regionale.
Il principale punto di riferimento per l'applicazione della delibera
regionale e' rappresentato, come detto, dal Decreto del Ministero
della Sanita' 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela dell'attivita'
sportiva non agonistica", il quale prevede che la certificazione di
idoneita' alla pratica sportiva non agonistica sia necessaria per:
- gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli
organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche;
- coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa'
sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati
atleti agonisti ai sensi del DM 18/2/1982;
- coloro che partecipano ai Giochi della Gioventu', nelle fasi
precedenti quella nazionale.
Premesso che la certificazione di idoneita' si rende dunque
necessaria solo in presenza di attivita' che si caratterizza comunque
come attivita' "sportiva", anche se non agonistica, occorre precisare
meglio cosa e' compreso all'interno delle definizioni contenute ai
primi due punti dell'elenco che precede, dal momento che il terzo di
essi non puo' ingenerare alcun dubbio interpretativo ed applicativo.
Ai fini dell'applicazione della delibera 775/04 risulta infatti
evidente che il criterio relativo al soggetto che cura
l'organizzazione dell'attivita' (scuola o societa' sportiva affiliata
alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI) non e' di per se' sufficiente a
caratterizzare l'attivita' stessa connotandola come "sportiva non
agonistica", ma occorra altresi' la presenza di ulteriori
caratteristiche relative ai contenuti dell'attivita' sia per quanto
riguarda gli aspetti di impegno fisico e psicologico, sia per quanto
riguarda gli aspetti educativi.
In termini generali occorre considerare che l'"attivita' sportiva"
deve essere chiaramente distinta dalla piu' generica "attivita'
fisica"; infatti svolgere attivita' sportiva (agonistica e non
agonistica) significa allenarsi con costanza, prendere parte ad
attivita' regolamentate, competitive o meno. Il termine "attivita'
motoria" e' stato invece introdotto per sottolineare l'accezione di
significato educativo delle attivita' fisiche e sportive, laddove
cioe' - in campo educativo - viene assunto lo strumento del movimento
per perseguire un obiettivo educativo e/o didattico.
Ai fini della tutela sanitaria della popolazione occorre considerare
che lo svolgimento di un'attivita' fisica, anche se effettuata in
forma collettiva organizzata, non puo' essere ritenuta un elemento di
rischio sanitario aggiuntivo per la persona che la effettua, bensi'
una pratica che caratterizza un piu' adeguato stile di vita e che ne
favorisce l'adozione negli atti quotidiani; per questo e' opportuno
che tali attivita' non siano assoggettate all'obbligo della
certificazione preventiva di idoneita', che invece deve essere
riservata a situazioni, inquadrabili sotto il profilo dell'attivita'
sportiva, in cui un controllo sanitario specificamente mirato puo'
contribuire efficacemente alla tutela della salute dei praticanti.
Pertanto si definisce come segue il concetto di "attivita' sportiva
non agonistica", ai fini della precisa individuazione del campo di
applicazione della delibera regionale 775/04, relativamente al
rilascio gratuito della certificazione di idoneita' ai minori e ai
disabili di ogni eta'.
a) Per quanto riguarda l'attivita' organizzata dal CONI, da societa'
sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene che debba
definirsi "attivita' sportiva non agonistica" quella che possieda
entrambe le seguenti caratteristiche:
- sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli
indirizzi sportivi della federazione, disciplina, ente di
appartenenza, in attuazione dei programmi tecnico-didattici della
societa' organizzatrice contenuti nello statuto della stessa, come
attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della
societa' sportiva;
- sia effettuata da bambini di eta' non inferiore a cinque anni per
la generalita' delle discipline sportive, con la sola eccezione della
pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l'eta' di
accesso all'attivita' "sportiva" e' fissata a quattro anni.
Ne consegue che le attivita' che non possiedano entrambi i requisiti
teste' elencati, ancorche' organizzate da societa' sportive aventi le
caratteristiche piu' volte sopra riportate, sono da considerarsi a
carattere ricreativo o ludico-motorio, e di conseguenza non deve
essere richiesta certificazione medica di alcun tipo per le persone,
bambini o adulti, che la pratichino.b) Per quanto riguarda
l'attivita' svolta in ambito scolastico, si precisa quanto segue:
- la certificazione di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica
va richiesta esclusivamente per le attivita' sportive
extracurriculari (non vanno richieste certificazioni per la frequenza
alle attivita' curriculari per le quali vige, al contrario, il
principio che deve essere certificata la eventuale non idoneita'
dell'alunno) o altre iniziative specifiche a carattere competitivo
(es. tornei sportivi scolastici, giochi sportivi studenteschi);
- le attivita' extracurriculari a contenuto sportivo iniziano con la
scuola elementare (quindi non prima dei cinque anni di eta'), dal
momento che la Scuola dell'infanzia svolge eventuali attivita' di
tipo motorio, di natura educativa e/o ludica, in ambito curriculare.
In entrambe le situazioni sopra descritte e' necessario che il legale
rappresentante della societa' sportiva o il dirigente scolastico
consegnino all'interessato una specifica richiesta, come da modelli
che seguono, perche' il medico che deve rilasciare la certificazione
di idoneita' possa prenderne visione.
segue allegato fotografato)