COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) sul progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi fino ad una volumetria di 460.000 mc localizzata in comune di Civitella di Romagna, in localita' San Martino in Varolo
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena, comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al progetto
di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi fino ad una
volumetria di 460.000 mc localizzata in comune di Civitella di
Romagna, in localita' San Martino in Varolo.
Il progetto e' presentato da HERA SpA.
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce A.2.5)
dell'Allegato A.2 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed
integrazioni ed e' assoggettato alla procedura di screening in
applicazione dell'art. 4, comma 1, L.R. 9/99: ". . . . . Sono
altresi' assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le
parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od
ampliamento dai quali derivino impianti, opere ed interventi con
caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli
Allegati A.l, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3".
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di
Romagna e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
2843/12 del 18/1/2005, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi di progetto ed
in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi fino ad una
volumetria di 460.000 mc localizzata in Comune di Civitella di
Romagna, in localita' San Martino in Varolo - presentato dalla
societa' HERA SpA, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1) affinche' sia garantita la stabilita' nel tempo dell'opera
dovranno essere messi in atto gli interventi di carattere
tecnico-progettuale e gli accorgimenti gestionali per tutta la vita
della discarica, compreso il periodo di post-chiusura, di seguito
indicati: - si dovra' prevedere in fase di esecuzione delle opere la
predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, tramite il
posizionamento di inclinometri verticali e piezometri sull'argine di
valle e sulle spalle della discarica, allo scopo di verificare ed
osservare nel tempo il comportamento dell'opera; - poiche'
all'aumentare del battente del percolato sul fondo della discarica il
fattore di sicurezza riflettente la stabilita' della stessa tende a
ridursi, dovra' essere mantenuto in piena efficienza per tutta la
vita della stessa il sistema di drenaggio e raccolta del percolato; -
analogamente dovra' essere mantenuto in piena efficienza il sistema
dei drenaggi per l'intercettazione delle acque meteoriche provenienti
dalle pendici a monte della discarica, nonche' previsto il corretto
funzionamento dei drenaggi di sottotelo, evitando il generarsi di
sottopressioni idrostatiche; - le analisi di stabilita' concernenti
il corpo discarica sviluppate dai progettisti sono basate
sull'assunzione di parametri geo-meccanici del rifiuto tal quale,
pertanto, nel caso in cui conscguentemente ai disposti fissati dal
DLgs 36/03 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti", non sia possibile nelle successive fasi
operative collocare presso la discarica di Civitella rifiuti se non
precedentemente sottoposti ad operazioni di trattamento che ne
modifichino sostanzialmente i parametri di resistenza, dovranno
essere effettuate nuove analisi di stabilita' che dimostrino la
sostanziale invarianza delle condizioni di stabilita' accertate;
2) allo scopo di completare le tipologie dei controlli previsti
sulla matrice acque, ed in adempimento a quanto precisato nel Piano
di controllo e sorveglianza suddetto, si ritiene necessario
predisporre, preliminarmente a qualsiasi ulteriore attivita' di
coltivazione presso la discarica di Civitella, il sistema di
monitoraggio delle acque sotterranee attraverso la realizzazione dei
tre punti di prelievo delle acque sotterranee previsti dal citato
piano;
3) considerando che l'intera superficie interessata dagli interventi
di ripristino e' di circa 4,34 ha e che gli impianti erbosi occupano
circa 3,91 ha, mentre la restante parte e' costituita dagli impianti
arborei e arbustivi e dalle siepi, si richiede che il progetto venga
modificato e le superfici vengano calcolate, al netto delle aree
nelle quali sono previste le siepi che risultano difficilmente
quantifi'cabili, in questo modo: il 60% a bosco (inteso come impianto
misto arboreo e arbustivo) e il restante 40% a prato stabile. La
distribuzione delle macchie arboree-arbustive, ferme restando le
essenze indicate (con l'unica esclusione di Crataegus monogyna, per
la quale sara' necessario verificare che al momento dell'impianto non
sia piu' in vigore il divieto per motivi fitosanitari disposto dalla
Regione Emilia-Romagna con determinazione del Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale del 12 settembre 2001, in quanto, in
caso affermativo, si dovra' provvedere a sostituirla con un'essenza
idonea), dovra' prevedere una alternanza di zone nelle quali il sesto
di impianto e' quello descritto, con zone che invece presentano sesto
di impianto irregolare, mantenendo tra di esse delle fasce ecotonali
(descritte alla tavola "Planimetria delle opere di ripristino
naturalistico"), che amplifichino l'effetto margine, aumentando di
conseguenza la diversita' bio-ecologica degli impianti;
4) sara' inoltre necessario seguire operativamente quanto riportato
nella "Relazione integrativa sulle opere di ripristino ambientale"
con particolare riferimento al paragrafo relativo alla messa a dimora
delle piante (sia per quel che riguarda la scansione temporale degli
impianti che relativamente al sesto di impianto previsto), al
paragrafo sulla scansione delle operazioni e a quello sulla
manutenzione e sui risarcimenti nei primi anni dopo l'impianto;
5) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e di
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e di tutelare la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede
stradale di cantiere, si prescrive quanto segue: a) si dovra'
prevedere la copertura di eventuali depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime e di inerti; b) le vie di transito non
asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente
umidificate;
6) e' necessario pianificare e predisporre un piano di monitoraggio
della qualita' dell'aria e dei parametri meteorologici, seguendo le
indicazioni operative di seguito riportate: - predisporre e mettere
in esercizio all'interno dell'area di pertinenza della discarica,
come previsto nel Piano di sorveglianza e controllo, una stazione
fissa di monitoraggio in continuo dei dati meteorologici esistente.
La centralina fi'ssa deve monitorare almeno i seguenti parametri in
continuo secondo la frequenza minima stabilita dal DLgs 36/03: -
direzione e velocita' del vento; - precipitazioni; - temperatura; -
evaporazione; - umidita' atmosferica; - pressione atmosferica; -
definire periodici programmi di campionamento mediante mezzo mobile,
o mediante altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente
significativa e utile allo scopo prefissato, sia in opportuni punti
ubicati in prossimita' di ricettori significativi presenti
nell'intorno del perimetro dell'area della discarica, sia presso i
ricettori maggiormente significativi ed esposti all'inquinamento
atmosferico da traffico stradale e maggiormente prossimi al tracciato
viabilistico interessato. Le modalita' di gestione delle campagne di
monitoraggio, l'ubicazione e il numero dei punti di rilievo, la
periodicita' e la durata delle campagne e i parametri da acquisire,
fermo restando quanto disposto dal DLgs n. 36 del 13 gennaio 2003,
dovranno essere definiti e concordati con ARPA e con il Servizio
Pianificazione territoriale della Provincia, anche in relazione alla
tipologia di inquinanti e alle sostanze odorigene potenzialmente
prodotti dalle emissioni presenti e ritenuti maggiormente importanti,
al fine di fornire dati significativi per la definizione della
qualita' dell'aria nell'area in oggetto; - tutti i dati di cui ai due
punti precedenti acquisiti ed elaborati secondo quanto disposto da
ARPA, dovranno essere inviati a cadenza annuale al centro di
elaborazione dati presso ARPA e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Servizio
Risorse idriche atmosferiche e Smaltimento rifiuti;
7) ferma restante la necessita' di adeguare il sistema di
termodistruzione del biogas a quanto stabilito dal DLgs 36/03, si
ritiene necessario progettare e gestire tale sistema mediante le
migliori tecnologie disponibili in grado di minimizzare le emissioni
di sostanze odorigene contenute nei gas a valle del processo di
combustione, al fine di ottenere livelli di concentrazione di ogni
singola sostanza, nell'ambiente esterno in prossimita' dei ricettori
presenti, al di sotto delle soglie di percezione olfattiva umana;
8) durante le attivita' di coltivazione ordinaria e di cantiere,
dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al
contenimento delle emissioni sonore, sia mediante l'impiego delle
piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale, sia con un'adeguata
organizzazione delle singole attivita', che con la realizzazione
delle misure di mitigazione temporanee eventualmente necessarie, al
fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei
periodi di loro attivita';
9) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area
della discarica (ricettore 2, edificio ubicato in prossimita' del
confine sud est della discarica in progetto ed eventuali altri
ricettori individuati). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di coltivazione e gestione e il livello equivalente di
rumore ambientale con discarica in attivita'. Le rilevazioni vanno
effettuate durante l'attivita' di coltivazione maggiormente prossima
al ricettore monitorato;
10) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno e notturno, di durata non inferiore alle
24 ore in continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente
prossimi all'area della discarica (ricettore 2, edificio ubicato in
prossimita' del confine sud est della discarica in progetto ed
eventuali altri ricettori individuati). Le rilevazioni vanno
effettuate sia durante le attivita' di cantiere previste (fase di
costruzione), sia in periodo seguente alla messa in esercizio della
discarica (durante l'attivita' di coltivazione maggiormente prossima
al ricettore). I dati elaborati di Leq, Lmax, Lmin dovranno essere
riferiti a periodi non superiori all'ora e dovranno essere forniti i
dati relativi ai Leq diurni, ai Leq notturni, l'analisi statistica, i
profili temporali e l'analisi in frequenza dei dati;
11) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere conclusi da ARPA, entro tre mesi dall'inizio attivita' di
gestione e coltivazione e in situazione di funzionamento a regime
dell'impianto e delle sue componenti, secondo le modalita' e i
criteri da essa definiti, con oneri a carico della societa'
proponente. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e
conclusioni dovranno essere trasmessi in forma di relazione tecnica
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente, e alla societa'
proponente;
12) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a
proprio carico ed entro 3 mesi dal ricevimento da parte della stessa
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato, idonee
misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di
tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
13) le comunicazioni di inizio attivita' di cantiere e di inizio
attivita' di coltivazione dovranno essere tempestivamente trasmesse a
cura del proponente ad ARPA e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e al Servizio
Ambiente;
b) di quantificare in Euro 126, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di trasmettere la presente delibera alla societa' proponente HERA
SpA, al Comune di Civitella di Romagna e ad ARPA;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza ed al Servizio Risorse
idriche, atmosferiche e Smaltimento rifiuti;
f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
g) di richiamare l'impegno espresso dal Consiglio provinciale nella
delibera n. 4 del 15/1/2004 "Accordo di programma finalizzato a
conservare l'efficienza del sistema provinciale di gestione dei
rifiuti urbani mediante l'incremento della potenzialita' di
smaltimento della discarica controllata sita in comune di Civitella,
localita' Fosso Pondo - ratifica" cosi' testualmente enunciato "(...)
in fase di presentazione del progetto definitivo di ampliamento della
discarica di Civitella da parte di HERA SpA, vengano predisposte
contestualmente la tempistica e la modalita' di esecuzione
dell'impianto di compostaggio della frazione organica raccolta
separatamente".