COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica screening concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena) in loc. Scalello
L'Autorita' competente: Comune di
Sarsina - Ufficio Urbanistica - Edilizia privata, comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra
serena).
Il progetto e' presentato da: Ditta Bieffe Snc di Fabrizi Luigi
Fausto e Ditta Fabrizi Piero residenti rispettivamente in Alfero di
Verghereto, Via Para n. 23 ed in Sarsina, Via Lastreto Scalello.
Il progetto e' localizzato: in loc. Scalello.
Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina prov. di
Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l'Autorita' competente
con atto G.C. n. 117 del 9/8/2005 ha assunto la seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione della cava di arenaria sita in localita' Scalello nel
comune di Sarsina, presentato dalla ditta proponente: Fabrizi Piero e
Bieffe Snc, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1. il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
estrattiva su nuovi comparti dell'area di cava 3S - Scalello, dovra'
essere subordinato al preventivo recupero e sistemazione delle aree
di cava gia' esaurite ad eccezione della fascia strettamente
necessaria a consentire il mantenimento del fronte di attacco nonche'
delle superfici di accumulo dello sfrido;
2. quale importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, si dovra' fare riferimento a quanto riportato
nell'elaborato integrativo a firma della dott.ssa Arianna Lazzerini
datato luglio 2005;
3. durante le attivita' di coltivazione e lavorazione dovra' essere
utilizzato un solo mezzo operatore alla volta;
4. in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi
operatori e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:
a) copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; b)
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di
inattivita'; c) si dovra' provvedere nei periodi secchi alla
periodica umidificazione degli eventuali depositi di accumulo
provvisorio, delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate
(interne ed esterne all'area di cava) e dei fronti di scavo;
5. durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita' (ubicazione dei mezzi nell'area), sia mediante la
eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione
temporanee (trincee, rilevati, o barriere mobili), al fine di
garantire il rispetto di tutti i valori limite vigenti durante le
fasi previste nei periodi di loro attivita';
6. l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate inoltre, i mezzi
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;
7. durante tutto il periodo di coltivazione dovranno essere
realizzati fossi di guardia temporanei per lo smaltimento delle acque
meteoriche impedendo alle stesse di invadere i fronti di scavo e
prevedendo zone di calma delle acque per ridurne la velocita' e
consentire la sedimentazione dei materiali in sospensione;
8. visti gli elaborati integrativi trasmessi, nei quali si prevede di
impiantare una compagine arbustiva nell'area attualmente occupata da
bosco, si ritiene necessario prescrivere che l'intervento in esame
sia realizzato tramite la messa a dimora di essenze arboree
necessarie al fine di compensare l'eliminazione di bosco derivante
dall'attivita' estrattiva di progetto;
9. l'attuazione dell'intervento di forestazione previsto sulla
superficie sud-orientale dell'area di cava per una superficie di
1.000 metri quadrati dovra' prevedere sul nuovo impianto operazioni
di manutenzione, quali l'irrigazione di soccorso, la sarchiatura
delle macchie alberate, il risarcimento delle fallanze e le
concimazioni con concimi a rapida ed a lenta cessione, per almeno i
primi tre anni successivi all'impianto;
b) di quantificare in Euro 340,8, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
340,8 all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa;
d) di dare atto che preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva, dovra' essere acquisito il parere di ARPA
in merito alla procedura in oggetto ai sensi delle vigenti norme
urbanistiche comunali.