COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica screening concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena) in loc. Scalello

L'Autorita' competente: Comune di                                               
Sarsina - Ufficio Urbanistica - Edilizia privata, comunica la                   
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente           
il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra                 
serena).                                                                        
Il progetto e' presentato da: Ditta Bieffe Snc di Fabrizi Luigi                 
Fausto e Ditta Fabrizi Piero residenti rispettivamente in Alfero di             
Verghereto, Via Para n. 23 ed in Sarsina, Via Lastreto Scalello.                
Il progetto e' localizzato: in loc. Scalello.                                   
Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e                    
torbiere.                                                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina prov. di              
Forli'-Cesena.                                                                  
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l'Autorita' competente             
con atto G.C. n. 117 del 9/8/2005 ha assunto la seguente decisione:             
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione della cava di arenaria sita in localita' Scalello nel              
comune di Sarsina, presentato dalla ditta proponente: Fabrizi Piero e           
Bieffe Snc, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti                     
prescrizioni:                                                                   
1. il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'             
estrattiva su nuovi comparti dell'area di cava 3S - Scalello, dovra'            
essere subordinato al preventivo recupero e sistemazione delle aree             
di cava gia' esaurite ad eccezione della fascia strettamente                    
necessaria a consentire il mantenimento del fronte di attacco nonche'           
delle superfici di accumulo dello sfrido;                                       
2. quale importo della fideiussione, a garanzia finanziaria                     
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da                 
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18             
luglio 1991, n. 17, si dovra' fare riferimento a quanto riportato               
nell'elaborato integrativo a firma della dott.ssa Arianna Lazzerini             
datato luglio 2005;                                                             
3. durante le attivita' di coltivazione e lavorazione dovra' essere             
utilizzato un solo mezzo operatore alla volta;                                  
4. in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le               
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri                
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi           
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire           
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla                    
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al            
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti           
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi                 
operatori e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:           
a) copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; b)              
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di            
inattivita'; c) si dovra' provvedere nei periodi secchi alla                    
periodica umidificazione degli eventuali depositi di accumulo                   
provvisorio, delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate             
(interne ed esterne all'area di cava) e dei fronti di scavo;                    
5. durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione             
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto               
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita' (ubicazione dei mezzi nell'area), sia mediante la                     
eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione                 
temporanee (trincee, rilevati, o barriere mobili), al fine di                   
garantire il rispetto di tutti i valori limite vigenti durante le               
fasi previste nei periodi di loro attivita';                                    
6. l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari              
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite           
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate inoltre, i mezzi              
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere                
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere             
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente           
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;                             
7. durante tutto il periodo di coltivazione dovranno essere                     
realizzati fossi di guardia temporanei per lo smaltimento delle acque           
meteoriche impedendo alle stesse di invadere i fronti di scavo e                
prevedendo zone di calma delle acque per ridurne la velocita' e                 
consentire la sedimentazione dei materiali in sospensione;                      
8. visti gli elaborati integrativi trasmessi, nei quali si prevede di           
impiantare una compagine arbustiva nell'area attualmente occupata da            
bosco, si ritiene necessario prescrivere che l'intervento in esame              
sia realizzato tramite la messa a dimora di essenze arboree                     
necessarie al fine di compensare l'eliminazione di bosco derivante              
dall'attivita' estrattiva di progetto;                                          
9. l'attuazione dell'intervento di forestazione previsto sulla                  
superficie sud-orientale dell'area di cava per una superficie di                
1.000 metri quadrati dovra' prevedere sul nuovo impianto operazioni             
di manutenzione, quali l'irrigazione di soccorso, la sarchiatura                
delle macchie alberate, il risarcimento delle fallanze e le                     
concimazioni con concimi a rapida ed a lenta cessione, per almeno i             
primi tre anni successivi all'impianto;                                         
b) di quantificare in Euro 340,8, pari allo 0,02 % del valore                   
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro               
340,8 all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena per                    
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa;                                                                    
d) di dare atto che preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione             
all'attivita' estrattiva, dovra' essere acquisito il parere di ARPA             
in merito alla procedura in oggetto ai sensi delle vigenti norme                
urbanistiche comunali.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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