COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex artt. 9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa alla realizzazione di un parco tematico dimostrativo per la produzione di energia elettrica da fonti alternative
L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex artt.
9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa alla realizzazione di un parco
tematico dimostrativo per la produzione di energia elettrica da fonti
alternative.
Il progetto e' presentato dal Comune di Portico e San Benedetto.
Il progetto interessa il territorio del comune di Portico e San
Benedetto e della provincia di Forli'-Cesena.
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.14 "Parchi
tematici" dell'Allegato B.3 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni ed e' soggetto, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, lett. c, della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, ad una procedura di screening di competenza
provinciale, anziche' comunale, perche' il Comune e' il soggetto
proponente.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'
competente: Provincia di Forli' - Cesena, con atto di Giunta
provinciale del 23/8/2005, prot. n. 59397/296, ha assunto la seguente
decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA
(omissis) delibera:
a) di escludere dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art.
10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo
degli impatti attesi il progetto relativo alla realizzazione di un
parco tematico dimostrativo per la produzione di energia elettrica da
fonti alternative - presentato dal Comune di Portico e San Benedetto
alle seguenti prescrizioni:
1. considerato che il progetto presentato dichiara, sui tratti
fluviali compresi tra le opere di presa e quella di restituzione,
l'osservanza di portate istantanee tali da salvaguardare le
caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque, nonche' il mantenimento delle biocenosi
tipiche delle condizioni naturali locali, ovvero del Deflusso minimo
vitale (DMV), e che tali portate risultano specificamente
identificate dal progetto attraverso una regionalizzazione dei valori
calcolati dall'Autorita' di Bacino dei Fiumi Romagnoli per specifiche
e puntuali sezioni dislocate lungo l'asta del fiume Montone, si
ritiene che, allo scopo di consentire un'effettiva e reale
determinazione delle portate fluenti in alveo lungo il tratto
fluviale interessato dalle opere in progetto, validare i dati di
input utilizzati nei calcoli idraulici a sostegno del progetto
proposto ed infine di verificare, nella fase di esercizio,
l'effettivo rispetto dei valori di DMV, sia necessario prescrivere la
predisposizione di un sistema automatico mediante il quale,
attraverso l'acquisizione in continuo dei valori di portata fluviale
a monte delle opere di presa, sia consentita in tempo reale
l'esclusione dei volumi idrici derivati in caso di mancato
raggiungimento di portate pari a quelle di DMV;
2. si ritiene necessario prescrivere che, in caso non venga concessa
la possibilita' di andare in deroga all'art. 96 del RD 523/1904 che
stabilisce che nella realizzazione dei manufatti si debba tenere una
distanza di 10 m dal corso d'acqua, l'edificio dove si prevede di
alloggiare le turbine in localita' Portico, deve essere posizionato
esternamente rispetto alla suddetta fascia nel rispetto di tutti i
vincoli e le prescrizioni contenute nel PTCP;
3. le opere in esame possono essere ritenute compatibili all'interno
delle aree individuate ai sensi dell'art. 10 delle norme del Piano
provinciale a condizione che, nella realizzazione delle stesse, non
vengano eliminati e/o danneggiati gli elementi vegetali, arborei e
arbustivi, presenti;
4. conformemente a quanto previsto al comma 7 dell'art. 10, e'
necessario che le opere si inseriscano in maniera idonea
nell'ambiente caratterizzato da un alto livello di tutela e
conseguentemente vengano utilizzati, per la realizzazione dei
manufatti destinati ad ospitare le sale macchine, materiali locali e
tipologie edilizie compatibili con l'assetto naturale e paesaggistico
circostante;
5. nella realizzazione di tutte le opere previste dal progetto, con
particolare riferimento ai due manufatti destinati ad ospitare le
turbine, e con riguardo al peculiare contesto geomorfologico ed
ambientale in cui si opera, dovra' trovare compiuto recepimento il
principio della trasformazione ad invarianza idraulica prevista
dall'articolo 9 delle NTA del Piano stralcio per il rischio
idrogeologico, prevedendo idonei sistemi per lo stoccaggio e/o
dispersione dei volumi minimi d'invaso atti alla laminazione delle
piene;
6. relativamente all'impianto di Portico, ricadente secondo il Piano
stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' di Bacino
Regionale dei Fiumi Romagnoli in zona definita a rischio medio (R2),
e' necessario che l'Amministrazione comunale approfondisca e
verifichi gli eventuali rischi assoluti, definendo le eventuali
misure di salvaguardia ed opere di mitigazione. Altresi' per
l'impianto di San Benedetto, zonizzato dal citato in area a rischio
elevato (R3), la realizzazione degli interventi edilizi previsti e le
modificazioni morfologiche dei luoghi dovra' essere autorizzata dal
Comune previa valutazione, tramite l'acquisizione di una relazione
geologico-tecnica, della fattibilita' degli interventi;
7. per ogni singolo cantiere previsto, le attivita' di cantiere
devono venire svolte mediante l'utilizzo di un solo mezzo operatore
alla volta;
8. durante tutte le attivita' di cantiere e in ogni area adibita a
tali attivita' dovranno essere comunque messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventuale realizzazione di misure di
mitigazione acustica temporanee (barriere, rilevati, ecc.) a
protezione dei ricettori maggiormente prossimi, al fine di garantire
il rispetto dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori
presenti;
9. durante la fase di esercizio ordinario degli impianti si ritiene
necessario, per ogni singolo impianto (nelle localita' Portico,
Bocconi e S. Benedetto), che vengano effettuati rilievi fonometrici
di verifica secondo le modalita' di seguito descritte: a. devono
essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite
differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimita'
del ricettore presente maggiormente prossimo ai locali turbina di
ciascuno dei tre impianti previsti. Tali rilievi vanno eseguiti
all'interno degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo e
il livello equivalente di rumore ambientale con impianto in
attivita'; b. devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello
di rumore ambientale in periodo diurno e notturno, in prossimita' del
ricettore presente maggiormente prossimo ai locali turbina di
ciascuno dei tre impianti previsti, secondo le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare
i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dal funzionamento
degli impianti in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto
dei valori limite vigenti nelle aree monitorate; c. il monitoraggio
di cui ai punti precedenti dovra' essere eseguito con oneri a carico
del proponente entro e non oltre 2 mesi dalla data di messa a regime
di ogni singolo impianto, in situazione di funzionamento a regime
massimo; d. le comunicazioni delle date di messa a regime di ciascun
impianto dovranno essere trasmesse a cura del proponente
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale; e. tutti i risultati e le relative
conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
f. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti dovuto
all'attivita' oggetto di valutazione, dovranno essere messi in atto
dal proponente, a proprio carico ed entro 3 mesi dalla trasmissione
all'Amministrazione provinciale dei risultati del monitoraggio
effettuato, idonei interventi di mitigazione e bonifica acustica
necessari per garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i
ricettori presenti;
10. durante tutte le attivita' di cantiere e in ogni area adibita a
tale attivita' dovranno essere messe in atto tutte le misure di
mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tali fasi, al fine di garantire il non
peggioramento della qualita' dell'aria esistente, il rispetto dei
limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e
garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le
emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalle attivita' di
lavorazione e dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di
impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su piste o aree di
cantiere si prescrive quanto segue: a. per eventuali impianti fissi,
e' necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione; b. si dovra' prevedere la
copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di
terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare
attenzione a non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali
o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a margine
dell'area di cantiere; c. le vie di transito e le aree non asfaltate
dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate; d. i
cassoni per il trasporto degli inerti o materiale di scavo dovranno
essere ricoperti con teloni; e. i camion dovranno mantenere il motore
spento durante le fasi di sosta degli stessi all'interno del cantiere
nonche' durante le fasi di carico;
11. le griglie che verranno realizzate a monte delle briglie lungo i
corsi d'acqua, dovranno avere caratteristiche tali da evitare che i
pesci presenti possano rimanere intrappolati o cadere all'interno
delle vasche di accumulo;
12. nelle aree interessate dagli interventi di progetto, devono
essere previsti, cosi' come evidenziato negli elaborati presentati,
l'inerbimento e la piantumazione, con essenze quali l'acero di monte
(Acer pseudoplatanus), il frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e
l'ontano bianco (Alnus incana), disposti secondo un sesto di impianto
irregolare, al fine di minimizzare gli impatti visivi delle opere;
13. la temperatura delle acque prelevate dal corso d'acqua e quella
delle acque in esso rilasciate, non dovra' assumere valori tali da
compromettere, nei tratti immediatamente a valle dei punti di
rilascio, la funzionalita' dell'ecosistema fluviale;
14. i materiali di risulta derivanti dagli interventi e quelli
necessari alla realizzazione delle opere non dovranno essere
scaricati nel corso d'acqua o posizionati nell'alveo al fine di non
alterare la qualita' delle acque e per non causare una riduzione
della sezione dell'alveo;b) di quantificare in Euro 169,6 pari allo
0,02 % del valore dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi
dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono a carico del Comune proponente;
c) di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale
di Portico e San Benedetto;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione.