DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 29 luglio 2005, n. 11005
Eridania Sadam SpA, Lievitalia SpA, Edison SpA - Atto aggiuntivo alla det. n. 16218 del 5/11/2004 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, su domanda 16/7/1993 e 28/2/1996 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso ind., dalle falde sotterranee in comune di Trecasali e Torrile (PR), loc. San Quirico. R.R.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
- di integrare il dispositivo del provvedimento di concessione n.
16218 in data 5/11/2004 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini
Taro e Parma, pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n.
15/02.02.2005 come segue:
- il capoverso di cui alla lett. b) a pag. 9 e' sostituito dal
seguente:
"b) - di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata,
con sanatoria per l'uso pregresso, a decorrere dall'l gennaio 1969 e
per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre
2005, con possibilita' di rinnovazione secondo le disposizioni di cui
all'art. 27 del Regolamento regionale 41/01 e nel rispetto delle
ulteriori condizioni di esercizio e prescrizioni, per ragioni di
pubblico interesse, cui l'utenza sara' assoggettata ai fini della sua
prosecuzione, a seguito dell'esperimento del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, di cui agli artt. 4 e 11 della
Legge regionale 9/99 e successive integrazioni al quale saranno
rinviati gli esiti della campagna di monitoraggio quali-quantitativo
dell'acquifero e degli eventuali fenomeni di subsidenza del suolo.
Fino al termine di validita' del presente atto la concessione sara'
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute
nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto,
ed in particolare delle prescrizioni, limitazioni e precarieta' di
cui all'art. 3 del disciplinare medesimo, mediante le opere di presa
ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi approvati
con il presente atto;
- di disporre che le Societa' utenti provvedano ad inoltrare entro il
termine di giorni trenta dalla conclusione della campagna di
monitoraggio e non oltre la data del 31/10/2005, idonea domanda e
progetto di impatto ambientale ai sensi degli artt. 11 e 13; L.R.
9/99;";
- di integrare il disciplinare vincolante la concessione medesima,
sottoscritto in data 27/5/1999 come segue:
- l'art. 3 a pag. 4 e' cosi' integrato dopo l'ultimo capoverso:
"Articolo 3) Condizioni particolari cui dovra' sottostare la
derivazione
(omissis)
Gli esiti della campagna di monitoraggio quali-quantitativo
dell'acquifero e di controllo degli eventuali fenomeni di subsidenza
del suolo, cui e' stata condizionata l'eduzione delle acque dai pozzi
in questione secondo le previsioni della concessione assentita alle
Societa' richiedenti con il provvedimento n. 16218 del 5/11/2004, nel
rispetto dei termini e prescrizioni contenute nella convenzione
stipulata in data 24/4/2003 che disciplina l'esecuzione del progetto
di monitoraggio medesimo, dovranno essere esaminati e valutati, ai
fini della determinazione delle modalita' e condizioni di
prosecuzione dell'utenza, in sede di valutazione di impatto
ambientale, secondo le norme di cui agli artt. 4 e 11 della L.R.
9/99.".
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini