DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 1418
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un invaso ad uso irriguo dell'Azienda agricola Visani in Via Canovetta n. 11 nel comune di Faenza, provincia di Ravenna (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
dei modesti impatti attesi, il progetto relativo alla realizzazione
di un invaso ad uso irriguo situato in Via Canovetta n. 11 localita'
Rivalta, nel comune Faenza in provincia di Ravenna, dalla ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni gia' riportate al punto
7:
- poiche' l'area e' classificata come "Zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (art. 17) dal PTCP della
Provincia di Ravenna, inoltre, in data 2/11/2004 e' divenuto
esecutivo l'atto deliberativo n. 2131 della Giunta della RER in
merito a "Indicazioni generali per l'interpretazione delle norme del
Piano territoriale paesaggistico regionale in relazione alle opere di
interesse meramente locale da realizzare in zone tutelate", che
definisce le opere di interesse meramente locale gli invasi per
l'approvvigionamento irriguo quelli di capacita' non superiore a
50.000 mc e visto il fabbisogno idrico dell'azienda, si prescrive che
l'invaso in oggetto possa essere realizzato per una capacita' di
invaso inferiore a 50.000 mc;
- dovra' essere garantita l'impermeabilizzazione dell'invaso allo
scopo di evitare perdite per infiltrazione, le interferenze con le
acque di falda e contenere la spinta idrostatica dell'acqua di falda
in qualsiasi condizione di livello piezometrico della falda stessa; a
tale riguardo sono necessarie verifiche geotecniche, in corso d'opera
e al termine dei lavori, del grado di compattazione raggiunto dal
tampone dei terreni costituenti lo strato di rivestimento
impermeabile (prove Proctor, prove di permeabilita' in situ e in
laboratorio, etc.); la tenuta idraulica dell'invaso dovra' comunque
essere verificata in fase di collaudo;
- come da parere espresso dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli
prot. n. AMB/TB1/05/72343/050 ed acquisito da questa Regione al prot.
n. 72375/VIM del 2 settembre 2005, considerato che l'area di progetto
ricade in zona a forte criticita' idraulica con ripercussioni sulla
pubblica incolumita' e viabilita', si richiede l'esecuzione delle
seguenti opere:
- la demolizione dell'attuale arginatura perimetrale in toto
attualmente esistente a protezione dei terreni del fondo agricolo;
- la realizzazione di una nuova arginatura trasversale a protezione
del fabbricato rurale esistente, dovra' essere realizzata in
ottemperanza alle norme del DM 21/1/1981 (scarpa interna 2/3, corona
minima 3.0 m, scarpa esterna 2/1) e posizionata dall'attuale destra
idraulica a partire dal ponte esistente, proseguire in adiacenza al
fabbricato fino ad incontrare la quota naturale del terreno in
direzione est; la posizione dovra' comunque essere concordata con il
Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli e sottoposto
all'approvazione del Servizio stesso; la distanza minima dal piede
arginale di nuova realizzazione al ciglione golenale non dovra'
essere inferiore a 20 m;
- lo scolmatore di troppo pieno dovra' essere costituito da una
canaletta a cielo aperto adottando una protezione di sponda in
corrispondenza dell'immissione nel T. Marzeno;
- dovranno essere realizzate opere di consolidamento della sponda
destra a monte dall'inizio dell'ansa del T. Marzeno, le opere di
protezione spondale dovranno essere realizzate con tecniche di
ingegneria naturalistica mediante copertura diffusa di astoni di
salici o scogliera rinverdita con essenze tipo Salix purpurea, Salix
eleagnos, Salix triandra;
- il materiale in esubero dovra' essere ridisteso nei terreni
dell'azienda agricola o riutilizzato in modo conforme alle vigenti
disposizioni normative; a tale proposito in base all'art. 7 del PIAE
della Provincia di Ravenna approvato con delibera di Consiglio
provinciale n. 75/66404 del 26 luglio 2005, sono stabiliti, i
quantitativi massimi di materiale commercializzabile derivanti da
migliorie fondiarie in aree libere da vincolo, assegnate ai singoli
Comuni e stabilito per il Comune di Faenza in 77914 mc; tali
quantitativi sono soggetti all'onere relativo alle attivita'
estrattive (art. 12 LR 17/91); dovra' quindi essere acquisita dal
proponente per l'eventuale commercializzazione dei materiali
sabbioso-ghiaiosi di risulta, il provvedimento autorizzativo ai sensi
dell'art. 14 LR 17/91;
- per l'attingimento di acqua dal Torrente Marzeno per il riempimento
dell'invaso di progetto, deve essere acquisita rispettivamente
l'autorizzazione o la concessione rilasciate dalla Autorita'
competente in materia, ai sensi del Regolamento regionale 41/01;
- inoltre al fine di garantire il deflusso minimo vitale lungo il
Torrente Marzeno dovra' essere programmata la temporizzazione dei
prelievi in modo da evitare gli attingimenti durante i periodi
siccitosi, tale programma sara' predisposto in base alla
regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali redatta
in data 26/6/2002 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino
Fiumi Romagnoli, e sara' approvato dallo stesso Servizio;
- gli interventi di ripristino vegetazionale e ricostituzione della
vegetazione previsti dall'art. 16.3 delle NTA del PRG del Comune di
Faenza dovranno essere realizzati in raccordo alla fascia ripariale
in corrispondenza del tratto in demolizione dell'argine esistente per
una fascia di 20 metri dalla sponda destra del Torrente Marzeno ed in
corrispondenza della nuova arginatura osservando la distanza minima
di 4.0 m, al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico
e dovranno prevedere l'utilizzo esclusivamente di essenze autoctone
di ambiente di ripa e/o naturalizzate evitando le specie riconosciute
come infestanti (Robinia, Alianto, ecc.); gli interventi di
ripristino ambientale, dovranno essere sottoposti all'approvazione
del Comune di Faenza;
- per l'inerbimento dei riporti esterni e per il ripristino delle
aree di cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle
altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
- necessita' di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142
del DLgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137";
- considerato che l'area in esame e' classificata come zona sismica,
dovranno essere attuate tutte le eventuali prescrizioni riguardanti
le fasi costruttive emanate dalle Autorita' competenti;
- resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Azienda
agricola di Visani Graziano, Visani Giacomo e Pacciani Maria, allo
Sportello Unico per le Attivita' produttive del Comune di Faenza, al
Comune di Faenza, all'Autorita' Bacino Fiumi Romagnoli, al Servizio
Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede di Ravenna, alla Amministrazione
provinciale di Ravenna, e all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.