COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente la coltivazione di una cava di ghiaia in localita' Cascina Valso di Pontenure
L'Autorita' competente: Comune di Pontenure (PC) - Servizio Edilizia
Urbanistica sito in Via Moschini n. 16, comunica la decisione
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
- proggetto: coltivazione di una cava di ghiaia in localita' Cascina
Valso di Pontenure che si estende su un'area di circa 6,3 ettari
interessata da attivita' estrattiva. Il volume ipotizzato di inerti
e' stato calcolato in 90.800 mc. circa. I valori di estrazione si
sviluppano in un periodo di anni 5. A fine lavori la cava sara'
ritombata e ripristinata all'uso agricolo;
- presentato: dall'Impresa Pagani Snc di Pagani Franco e C. con sede
in Pontenure (PC) Via Ferrari n. 82;
- localizzato: comune di Pontenure (PC) "Localita' Cascina Valso".
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'autorita' competente
Comune di Pontenure (PC) - Servizio Edilizia Urbanistica sito in Via
Moschini n. 16 con atto deliberazione di Giunta comunale n. 133 del
27/8/2005 ha assunto le seguenti decisioni:
1) di decidere, a conclusione della verifica effettuata sul progetto
di cui alla richiesta pervenuta in data 7/12/2004 da parte
dell'impresa Pagani di Pagani Franco e C. Snc con sede in Pontenure
(PC), Via Ferrari n. 82, per la realizzazione di una cava di ghiaia
in localita' Cascina Valso, in conformita' alle valutazioni contenute
nella relazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica, che la
suddetta verifica ha avuto esito positivo e che conseguentemente il
progetto deve essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA, previa
ottemperanza alle seguenti prescrizioni impartite da ARPA con nota
prot. n. 8108/80P/DF del 28/6/2005, e precisamente:
- dovranno essere adottate soluzioni mitigative rispetto alla
diffusione di polveri per la barriera in terrapieno prevista a
protezione del fabbricato esistente denominato "Cascina Valso" quali
ad esempio la copertura vegetale;
- dovra' essere prevista la realizzazione di barriere in terrapieno,
cosi' come indicato nella valutazione di impatto acustico, al fine
del rispetto dei limiti acustici individuati dalla normativa, in
ragione di cio' si ritiene che la distanza fra l'area di escavazione
ed il fabbricato civile, per ragioni cautelative debba essere
mantenuta a 20 metri;
- sulle macchine operatrici utilizzate all'interno del perimetro di
cava:
- non dovranno essere eseguite operazioni di lavaggio e di
manutenzione ai mezzi aziendali e/o qualsiasi altra attivita' che
possa provocare, anche accidentalmente, l'inquinamento del suolo o
delle acque;
- i serbatoi di carburanti, per il rifornimento dei mezzi, dovranno
essere realizzati con modalita' e caratteristiche costruttive idonee
a garantirne la completa tenuta e posizionati su piazzola
impermeabile dotata di opportuni cordoli;
- si dovra' prevedere all'allontanamento delle acque piovane, nei
reticoli di canali adiacenti alla zona di escavazione, al fine di
evitare eventuali fenomeni di impaludamento e/o saturazione del sito
di escavazione;
- relativamente al ripristino della zona di cava, dovranno essere
seguite le indicazioni previste dal P.I.A.E. provinciale ed in
particolare l'impermeabilizzazione del fondo di scavo dovra' avvenire
con materiale argilloso ad elevata impermeabilita', ben compattato,
per uno strato di almeno 50/70 cm.;
- nella fase di recupero ambientale del sito (operazioni di
ritombamento) non dovranno essere utilizzati terreni provenienti da
zone di bonifica; potranno essere invece utilizzati materiali per
ripristino ambientale previsti dal DM 5/2/1998, secondo le modalita'
di cui all'art. 33 del DLgs 22/97 oltre al terreno agrario,
precedentemente asportato, che non dovra' comunque essere soggetto a
miscelazioni di alcun tipo;
- al fine di procedere al controllo della qualita' delle acque di
falda che interessano l'area di scavo, dovranno essere posizionati n.
3 piezometri, con diametro di almeno 10 cm., lungo la direzione di
flusso della falda medesima. Gli stessi dovranno essere posti uno a
monte della zona di escavazione e due a valle al di fuori dell'area
di escavazione. Le verifiche qualitative delle acque prelevate dai
piezometri dovranno essere eseguite con cadenza trimestrale e
dovranno prevedere la valutazione dei seguenti parametri: pH,
conducibilita', idrocarburi totali, cloruri, calcio, magnesio, sodio,
potassio, nichel e piombo;
- la coltivazione della cava dovra' avvenire per lotti al fine di
assicurare il progressivo recupero ambientale, la sistemazione finale
di un lotto su cui si e' esaurita la fase di scavo deve essere
completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo,
relativamente alle specifiche inerenti le modalita' di sistemazione
finale si rimanda alle valutazioni della competente Amministrazione
provinciale;
- l'eventuale deroga alle distanze ai sensi dell'art. 104 del DPR n.
128 del 9/4/1954, rispetto al corpo idrico superficiale denominato
"Rio Braccioforte", dovra' essere valutata e autorizzata dall'Ente
gestore;
- relativamente ai campi elettromagnetici derivanti dalla presenza in
sito di una linea elettrica aerea, si fa presente la necessita' di
una valutazione, da parte del competente organo di controllo, in
merito alla possibile esposizione dei lavoratori;
e secondo le indicazioni contenute nella relazione dell'Ufficio
Tecnico Edilizia Urbanistica e precisamente:
- l'uscita della strada di uso pubblico dovra' essere maggiormente
dettagliata e andra' adeguatamente segnalata con l'obbligo di apporre
idonea segnaletica verticale e orizzontale;
- dovranno essere rispettate le distanze previste dall'art. 25 delle
NTA del PAE, salvo deroga da parte degli Enti;
- la sistemazione finale dell'area dovra' essere eseguita secondo
quanto previsto dal PIAE;
- lo strato di terreno agrario non dovra' essere inferiore a ml.
0,50;
2) di dare atto che a seguito della presente verifica positiva il
proponente dovra' conformare il progetto alle prescrizioni ed
indicazioni soprariportate;3) di quantificare le spese istruttorie
previste dall'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni, in attesa della definizione regionale dei relativi
criteri, e tenuto conto del limite massimo dello 0,05% contenuto nel
citato art. 28, con riferimento alla tipologia di intervento di cui
trattasi, nella misura dello 0,025% del costo di intervento,
assumendo come tale il costo di recupero ambientale della cava,
stabilito in Euro 325.299,00, e pertanto con importo di Euro 81,32;
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni si provvedera' a far pubblicare,
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente
decisione.