REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1264

Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:                                         
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare l'allegato "Linee guida della Giunta della Regione              
Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali" da                  
ritenersi parte integrante del presente atto;                                   
b) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di             
protezione dei dati personali                                                   
Art. 1                                                                          
Finalita' generali                                                              
1. Il DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di           
dati personali", di seguito indicato come Codice, impone                        
comportamenti rispondenti a principi tali da assicurare a chiunque il           
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.                   
2. A cio' si aggiunge il progressivo mutamento della societa' verso             
modelli di comunicazione sempre piu' integrati ed interconnessi (la             
c.d. "societa' dell'informazione"),  che rende fondamentale per ogni            
organizzazione, ed a maggior ragione per un Ente pubblico, lo                   
sviluppo di una cultura della protezione delle informazioni e della             
tutela dei diritti degli interessati.                                           
3. Le linee guida definite in questo documento hanno come finalita'             
il rafforzamento della sicurezza dei sistemi e delle reti di                    
informazione e lo snellimento delle procedure per l'esercizio dei               
diritti degli interessati, nel rispetto dei valori di una societa'              
democratica e dell'esigenza della liberta' di informazione nonche'              
del rispetto della vita privata delle singole persone.                          
Art. 2                                                                          
Processo di gestione della sicurezza                                            
1. L'applicazione ed il mantenimento della sicurezza si attuano                 
attraverso misure tecniche e misure organizzative che devono essere             
recepite dai processi di lavoro per diventarne parte integrante.                
2. La costruzione di un adeguato processo di gestione della sicurezza           
comprende le seguenti fasi distinte:                                            
a) pianificazione della sicurezza: definizione degli obiettivi di               
sicurezza, analisi dei rischi, individuazione delle misure di                   
sicurezza;                                                                      
b) implementazione delle misure di sicurezza: messa in opera delle              
misure di sicurezza individuate;                                                
c) controlli: verifica dell'efficienza e della corretta applicazione            
delle misure di sicurezza adottate;                                             
d) revisioni: attuazione di correzioni ed adeguamenti al sistema di             
protezione delle informazioni sulla base dei risultati ottenuti dai             
controlli degli aggiornamenti normativi e tecnologici.                          
3. La scelta delle misure da rendere esecutive e' quindi effettuata a           
seguito di un'analisi costi/benefici (analisi dei rischi) e tale                
analisi e' costantemente ripetuta nel tempo alla luce dei progressi             
tecnologici, dei mutamenti normativi e del riscontro ottenuto dai               
controlli sulle misure gia' adottate.                                           
Art. 3                                                                          
Definizioni di riferimento                                                      
1. Ai fini del presente documento, si fa riferimento alle definizioni           
contenute nel Titolo I, art. 4 (Definizioni) del Codice.                        
2. Per finalita' istituzionali, ai sensi dell'art. 18 del Codice, si            
intendono:                                                                      
a) le funzioni attribuite alla Giunta della Regione Emilia-Romagna              
dalla legge e/o della normativa comunitaria;                                    
b) le funzioni attribuite dallo Statuto regionale;                              
c) le funzioni attribuite dai regolamenti;                                      
d) le funzioni attribuite per mezzo di convenzioni, accordi, intese e           
mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla               
normativa vigente;                                                              
e) le attivita' collegate all'accesso e all'erogazione dei servizi              
resi dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna;                                 
f) le attivita' necessarie per soddisfare finalita' di rilevante                
interesse pubblico;                                                             
g) le attivita' di studio, ricerca e/o contabili-amministrative;                
h) le attivita' volte a soddisfare esigenze informative, operative e            
gestionali per il migliore svolgimento dei compiti istituzionali e              
del mandato politico-istituzionale.                                             
Art. 4                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
1. Le linee guida disciplinano l'attivita' dei dipendenti                       
appartenenti all'organico della Giunta della Regione Emilia-Romagna             
che effettuano trattamenti di dati personali nonche' di tutti coloro            
che a vario titolo li effettuano in nome e/o per conto della Giunta             
medesima, siano essi responsabili o incaricati.                                 
2. Le linee guida si applicano sia ai trattamenti effettuati con                
l'ausilio di strumenti elettronici sia ai trattamenti effettuati                
senza l'ausilio di strumenti elettronici.                                       
Art. 5                                                                          
Tutela del patrimonio informativo                                               
1. La tutela del patrimonio delle informazioni riveste importanza               
strategica per la Giunta della Regione Emilia-Romagna, oltre che                
essere soggetta a precisi vincoli di legge imposti dal Codice.                  
2. La sicurezza delle informazioni e' definita come la salvaguardia             
di riservatezza, integrita' e disponibilita' delle stesse.                      
In particolare:                                                                 
a) tutelare la riservatezza significa assicurare che le informazioni            
siano accessibili solo a coloro che sono autorizzati ad avervi                  
accesso;                                                                        
b) tutelare l'integrita' significa salvaguardare l'accuratezza e                
completezza delle informazioni e del loro trattamento;                          
c) tutelare la disponibilita' significa assicurare che gli utenti               
autorizzati abbiano accesso, quando richiesto, alle informazioni e ai           
beni ad esse associati.                                                         
3. Il comportamento dei destinatari di queste linee guida deve                  
essere improntato alla tutela della sicurezza delle informazioni.               
Art. 6                                                                          
Sensibilizzazione                                                               
1. La sicurezza di un sistema e' costituita da tecnologie, procedure            
e comportamenti di tutti gli utenti del sistema stesso. Cio' rende              
fondamentale la sensibilizzazione di tutti coloro che effettuano                
trattamenti di dati personali circa i rischi incombenti sui dati e              
circa il corretto utilizzo dei relativi strumenti di protezione                 
disponibili. Tale sensibilizzazione e' fondamentale per assicurare la           
sicurezza dei sistemi e delle reti d'informazione.                              
2. I sistemi e le reti d'informazione sono sottoposti a rischi                  
interni ed esterni, quindi e' necessario che tutti sappiano e siano             
consapevoli che, a causa dell'interconnettivita' e                              
dell'interdipendenza tra sistemi, falle in materia di sicurezza su un           
componente del sistema possono propagare i loro effetti fino ad                 
incidere gravemente sull'integrita' dei sistemi, delle reti, delle              
banche dati, degli archivi e arrecare danni ad altri.                           
3. Comportamenti non partecipi, disinformati o indifferenti, possono            
ostacolare gravemente la tutela del patrimonio informativo e ledere             
il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra                
l'Amministrazione regionale e la societa' civile.                               
Art. 7                                                                          
Responsabilita'                                                                 
1. Tutti coloro che effettuano trattamenti di dati personali devono             
essere consapevoli del fatto che la loro azione o inazione puo'                 
causare danni ad altri o ledere diritti altrui.                                 
2. La societa' dell'informazione dipende da sistemi e da reti                   
d'informazione locali e globali interconnessi; per questo motivo                
tutti coloro che effettuano trattamenti di dati personali, devono               
essere consapevoli della propria responsabilita' rispetto alla                  
sicurezza del sistema nel suo complesso, in funzione del proprio                
ruolo e devono adeguare le proprie pratiche, misure e procedure                 
affinche' siano coerenti con queste linee guida e con il sistema di             
protezione delle informazioni adottato dalla Giunta regionale.                  
3. Coloro che gestiscono, sviluppano, progettano e forniscono                   
prodotti e servizi nell'ambito dei sistemi informativi, devono agire            
in modo da garantire la sicurezza dei sistemi e delle reti, tutelare            
la riservatezza dei dati personali e diffondere informazioni utili              
per assicurare l'adozione di idonee pratiche di sicurezza.                      
4. Un comportamento responsabile e' quindi indispensabile e tutti,              
per il proprio ambito di competenza, devono adoperarsi per elaborare            
e adottare pratiche esemplari e incoraggiare comportamenti che                  
tengano conto degli imperativi di sicurezza e di tutela dei diritti             
altrui.                                                                         
Art. 8                                                                          
Risposta agli incidenti di sicurezza                                            
1. I soggetti che effettuano il trattamento devono operare                      
tempestivamente e in uno spirito di collaborazione per prevenire,               
rilevare e rispondere efficacemente agli incidenti di sicurezza nel             
minor tempo possibile.                                                          
2. A causa dell'interconnettivita' dei sistemi e delle reti                     
d'informazione, gli impatti causati da un incidente di sicurezza si             
diffondono rapidamente ed in modo molto esteso; e' necessario quindi            
che i soggetti che effettuano il trattamento, in funzione del proprio           
ruolo, reagiscano agli incidenti di sicurezza con prontezza e con               
spirito di collaborazione. In particolare tutti devono contribuire              
per prevenire gli incidenti di sicurezza e garantire una risposta               
adeguata.                                                                       
Art. 9                                                                          
Diritto di accesso                                                              
dell'interessato ai propri dati personali                                       
1. I soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali devono           
operare tempestivamente e in uno spirito di collaborazione per                  
garantire all'interessato un accesso agevole, certo e semplificato ai           
propri dati personali e per favorire la corretta gestione delle                 
istanze dell'interessato per un riscontro chiaro ed esauriente nel              
minor tempo possibile.                                                          
2. Il diritto dell'interessato di tutelare i propri dati personali e            
l'imposizione di regole di comportamento a tutti coloro che                     
effettuano operazioni sui medesimi, danno concreta attuazione ai                
principi di eguaglianza e dignita' sociale della persona.                       
3. Le regole tecniche in materia di diritto di accesso                          
dell'interessato ai propri dati personali sono definite ai sensi                
dell'articolo 16 delle presenti linee guida.                                    
Art. 10                                                                         
Trasparenza amministrativa                                                      
e diritto d'accesso ai documenti amministrativi                                 
1. La tutela della privacy e dei diritti dell'interessato, cosi' come           
la sicurezza dei sistemi e delle reti d'informazione, devono essere             
compatibili con i valori fondamentali di una societa' democratica e,            
in particolare, con il principio di trasparenza dell'attivita'                  
amministrativa.                                                                 
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di agevolare l'attuazione del             
principio di trasparenza, provvede alla diffusione, oltre che nel               
Bollettino Ufficiale, tramite le proprie reti telematiche,                      
dell'elenco e dei testi dei propri atti amministrativi di natura                
generale.                                                                       
3. Gli atti amministrativi devono essere redatti dai destinatari di             
queste linee guida riportando direttamente nell'oggetto e nel testo             
soltanto i dati personali strettamente necessari alla finalita'                 
dell'atto.                                                                      
4. In particolare gli atti che devono essere pubblicati nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione, o sottoposti ad altre forme di              
pubblicita' previste da legge o regolamento, non devono riportare               
nell'oggetto e nel testo dati sensibili e/o giudiziari se non nei               
casi previsti da espressa disposizione di legge. Non devono in nessun           
caso essere riportati direttamente dati idonei a rivelare lo stato di           
salute di persone identificate o identificabili. Nel caso in cui i              
suddetti dati siano indispensabili per la finalita' dell'atto, nella            
pubblicizzazione devono essere adottate opportune misure che evitino            
l'associazione, anche indiretta, all'interessato, ad esempio tramite            
l'impiego di diciture generiche o codici alfanumerici.                          
5. Quanto previsto dal precedente capoverso deve essere applicato               
anche nel caso di diffusione attraverso le bacheche, comprese quelle            
telematiche.                                                                    
6. La Giunta della Regione Emilia-Romagna puo' pubblicare sul proprio           
sito Internet, al fine di agevolare la comunicazione con il pubblico,           
i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail istituzionale delle proprie            
strutture o dei dipendenti che operano presso le stesse. Essi possono           
essere utilizzati soltanto per fini inerenti alle attivita'                     
istituzionali della Giunta della Regione Emilia-Romagna. In                     
particolare, non possono essere utilizzati per finalita'                        
pubblicitarie o commerciali. Di questa limitazione all'utilizzo da              
parte dei terzi e' riportato avviso nel sito web della Giunta della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
7. In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il             
principio di trasparenza puo' prevalere sulla tutela della                      
riservatezza, consentendo al legittimo titolare del diritto di                  
accedere anche ai documenti contenenti dati personali di terzi la cui           
conoscenza  e' necessaria per la cura o la difesa dei suoi interessi            
giuridici.                                                                      
8. Nel caso di istanza d'accesso a documenti amministrativi                     
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'esercizio del diritto e'              
concesso tuttavia nei limiti strettamente indispensabili. Peraltro,             
quando i documenti contengono dati idonei a rivelare lo stato di                
salute e la vita sessuale di terzi, l'accesso  e' consentito soltanto           
se strumentale alla tutela di un diritto della personalita' o altro             
diritto o liberta' fondamentale e inviolabile o, comunque, a tutela             
di una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti                     
dell'interessato.                                                               
Art. 11                                                                         
Uso delle strumentazioni informatiche                                           
1. Le strumentazioni informatiche che la Giunta della Regione                   
Emilia-Romagna mette a disposizione devono essere utilizzate in modo            
strettamente pertinente allo svolgimento dell'attivita' lavorativa,             
secondo un utilizzo appropriato, efficiente, corretto e razionale.              
2. Con specifico riferimento agli strumenti informatici e telematici,           
alla posta elettronica e a Internet, i destinatari delle presenti               
linee guida sono tenuti in particolare a:                                       
a) utilizzare tali beni per motivi non attinenti all'attivita'                  
lavorativa soltanto in casi di urgenza e comunque non in modo                   
ripetuto o per periodi di tempo prolungati;                                     
b) utilizzare la posta elettronica e Internet nel rispetto del                  
principio di riservatezza, per le specifiche finalita' della propria            
attivita' e rispettando le esigenze di funzionalita' della rete e               
quelle di semplificazione dei processi lavorativi;                              
c) non appesantire il traffico della rete con operazioni                        
particolarmente lunghe e complesse quando cio' non sia necessario               
allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.                                     
3. Le regole tecniche in materia di utilizzo delle strumentazioni               
informatiche sono definite ai sensi dell'articolo 16 delle presenti             
linee guida.                                                                    
Art. 12                                                                         
Segnalazione delle violazioni                                                   
1. Le violazioni di sicurezza interna o gli eventi che possono                  
portare a credere che vi sia stata un'elusione delle misure di                  
sicurezza previste per un determinato trattamento, devono essere                
tempestivamente segnalate secondo le modalita' e le regole tecniche             
definite ai sensi dell'articolo 16 delle presenti linee guida.                  
Art. 13                                                                         
Controlli di sicurezza                                                          
1. La Giunta della Regione Emilia-Romagna si riserva la facolta' di             
effettuare i controlli ritenuti opportuni per la verifica della                 
corretta applicazione e dell'efficienza delle misure di sicurezza               
adottate per la protezione dei dati personali.                                  
2. Tali controlli possono essere effettuati esclusivamente da                   
personale debitamente autorizzato secondo modalita' dipendenti dal              
valore dei dati trattati e dai rischi di sicurezza che incombono su             
di essi.                                                                        
3. In ogni caso, le modalita' dei controlli devono essere                       
preventivamente comunicate ed illustrate a chi effettua trattamenti             
di dati personali nei modi previsti dall'art. 16.                               
Art. 14                                                                         
Sanzioni                                                                        
1. La violazione di comportamenti prescritti nelle presenti linee               
guida puo' comportare l'applicazione di una sanzione disciplinare se            
la fattispecie integra gli estremi di una infrazione prevista dai               
Contratti Collettivi o determinare una responsabilita' dirigenziale,            
 ferma restando anche una possibile responsabilita' penale, civile o            
amministrativa-contabile.                                                       
Art. 15                                                                         
Registro informatico dei trattamenti dei dati personali                         
ed Elenco dei responsabili del trattamento                                      
1. Si istituisce il Registro informatico dei trattamenti dei dati               
personali per censire i trattamenti effettuati nell'ambito delle                
strutture afferenti alla Giunta regionale e le relative banche dati.            
Tale Registro costituisce il supporto necessario alla redazione e               
all'aggiornamento annuale del Documento Programmatico per la                    
Sicurezza. E' fatto obbligo ai responsabili del trattamento, di cui             
al paragrafo 3 della deliberazione n. 960 del 27/6/2005, di                     
provvedere all'aggiornamento del Registro con cadenza almeno annuale.           
Tali responsabili possono individuare uno o piu' addetti incaricati             
del censimento e dell'aggiornamento dei trattamenti di competenza.              
2. La supervisione del Registro e degli aggiornamenti effettuati,               
nonche' l'estrazione dei dati in forma omogenea per il loro utilizzo            
nell'aggiornamento annuale del Documento Programmatico per la                   
Sicurezza compete al Responsabile della sicurezza.                              
3. L'Elenco dei responsabili interni ed esterni, al fine di renderlo            
conoscibile in modo agevole e chiaro agli interessati, come stabilito           
dal Codice, e' pubblicato sul sito ufficiale regionale a cura del               
Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati             
personali.                                                                      
4. L'Elenco deve essere tempestivamente aggiornato. Al fine di                  
consentire un puntuale aggiornamento, gli atti e i documenti di                 
nomina e di individuazione dei responsabili interni ed esterni devono           
essere resi noti al Coordinatore del diritto di accesso                         
dell'interessato ai propri dati personali.                                      
5. In sede di aggiornamento del Registro informatico dei trattamenti,           
il Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri               
dati personali, in accordo con il Responsabile della sicurezza,                 
verifica la corrispondenza tra l'Elenco ed il Registro.                         
Art. 16                                                                         
Disciplinari tecnici                                                            
1. L'applicazione pratica dei principi contenuti in queste linee                
guida e' definita attraverso appositi disciplinari tecnici secondo              
quanto stabilito dal paragrafo 3 della deliberazione 960 del                    
27/6/2005.                                                                      
2. I disciplinari tecnici contengono specifiche indicazioni                     
comportamentali e/o procedurali rivolte principalmente ai                       
responsabili e agli incaricati dei trattamenti di dati personali                
nonche' agli altri soggetti che, nello svolgimento della propria                
attivita', possono ostacolare il raggiungimento delle finalita' di              
cui all'art.1 delle presenti linee guida.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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