COMUNICATO
Titolo II - Procedura di verifica (screening) - Decisione relativa al progetto di realizzazione di modifiche sostanziali all'impianto esistente di trattamento del percolato
L'autorita' competente Provincia di Parma comunica la decisione
relativa alla procedura di verifica (screening) inerente il progetto
di realizzazione di modifiche sostanziali all'impianto esistente di
trattamento del percolato.
Il progetto e' presentato da: Ditta Acel Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Borgo Val di Taro e
della provincia di Parma.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Parma con atto determinazione del Dirigente del Servizio
Ambiente e Difesa del suolo n. 3534 del 22/8/2005, ha assunto la
seguente decisione:
a) per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, di non
assoggettare alla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10
comma 1 lettera b) della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, il progetto inerente la realizzazione di modifiche
sostanziali all'impianto esistente di trattamento del percolato
ubicato in localita' Piani di Tiedoli (Comune di Borgo Val di Taro),
a condizione e nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati
presentati, cosi' come integrati, e che siano ottemperate le seguenti
prescrizioni: - contenute nel parere scritto di AUSL - Distretto
Valli Taro e Ceno del 19/8/2005 n. prot. 76211(acquisito agli atti
dalla Provincia di Parma in data 22/8/2005 n. prot. 77246), che
costituisce l'Allegato 4 del presente atto; - preventivamente alla
presentazione, ai vari Enti competenti, di tutte le istanze relative
al rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione e
l'esercizio degli interventi in progetto, dovra' essere volturata,
dalla Ditta Oppimitti Costruzioni Srl alla Ditta Acel Srl, la
titolarita' della gestione dell'impianto in oggetto; - nelle
successive fasi progettuali dovra' essere valutato il rischio di
brevi interruzioni della corrente elettrica, che potrebbe provocare
problemi gestionali, comportando la necessita' di utilizzare il
gruppo elettrogeno esistente. A tal proposito si rammenta che, per il
suo eventuale utilizzo, dovranno essere ottenute, dagli Enti
competenti, le relative autorizzazioni, - relativamente ai rifiuti
prodotti durante la fase di esercizio delle opere (19 02 06 - "Fanghi
prodotti da trattamenti chimico - fisici, diversi da quelli di cui
alla voce 19 02 05", 19 07 03"Percolato di discarica, diverso da
quello di cui alla voce 19 07 02"), stoccati temporaneamente
all'interno dell'impianto, dovra' essere rispettato quanto previsto
dall'art. 6 del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni
relativamente al "Deposito temporaneo" di rifiuti. A tale proposito
si puntualizza che, nell'eventualita' in cui i tempi di permanenza
dovessero superare quelli indicati dall'art. 6 del DLgs 22/97 e
successive modificazioni ed integrazioni, si verrebbe a configurare
una delle operazioni di smaltimento o recupero di cui agli Allegati B
e C del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni ("D15 -
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da
DI a D14" o "R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da Rl a R12"), da autorizzare, da
parte della Provincia di Parma, ai sensi degli artt. 27 e 28 dello
stesso decreto legislativo, - le analisi dei rifiuti prodotti, ai
sensi della Direttiva 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e
piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti",
andranno eseguite preventivamente a qualsiasi operazione di
trasporto. Tali verifiche, i cui risultati analitici, unitamente al
verbale di prelievo campioni, andranno trasmessi alla Provincia di
Parma - Servizio Ambiente e Difesa del suolo, dovranno essere
compiute con analisi periodiche, la cui frequenza verra' definita
nelle successive fasi autorizzative; - le vasche ed i serbatoi
utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno riservare un volume
residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotati di: - dispositivi
antitraboccamento o tubazioni di troppo pieno; - indicatori ed
allarmi di livello; - sistemi di chiusura, accessori e dispositivi
atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
riempimento, travaso e svuotamento; - tutte le operazioni di carico e
scarico dei materiali effettuate all'interno dello stabilimento
dovranno essere eseguite in modo tale da impedire sversamenti
accidentali o inconvenienti ambientali di altro genere. Tali
operazioni dovranno comunque essere sempre presidiate da personale
qualificato. Eventuali emergenze e/o anomalie andranno comunicate
alla Provincia di Parma - Servizio Ambiente e Difesa del suolo e ad
ARPA - Distretto Territoriale di Fidenza; - dovranno essere tenuti i
registri di carico e scarico ed i forniulari di trasporto di tutti i
rifiuti gestiti presso l'impianto in oggetto, allo scopo di
soddisfare i requisiti richiesti dal DLgs 22/97 e successive
modificazioni ed integrazioni; - nella documentazione relativa
all'istanza da trasmettere alla Provincia di Parma, ai sensi degli
artt. 27 e 28 del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed
integrazioni, per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione
alla realizzazione delle modifiche sostanziali all'impianto
esistente, dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: -
estremi identificativi (numero e data di emissione) degli atti
autorizzativi in possesso delle Ditte presso le quali verranno
trasportati i rifiuti depositati temporaneamente all'interno dello
stabilimento; - piano di rispristino ambientale dell'area di
progetto; - modalita' di carico e scarico di tutti i rifiuti gestiti;
- esecuzione , in considerazione delle modifiche sostanziali proposte
rispetto all'impianto esistente, di tutte le analisi necessarie per
verificare la compatibilita sismica delle opere in progetto con il
sito di interesse, ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20/3/2003, cosi'
come successivamente modificata ed integrata. Tali verifiche dovranno
essere eseguite facendo riferimento a tutte le strutture in
progetto.
b) di subordinare, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni, il successivo rilascio
delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi
in progetto, alla verifica ed all'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nella precedente lettera a). A tale scopo, si trasmette la
presente Determinazione al Proponente (Ditta Acel Srl), al Comune di
Borgo Val di Taro, alla Comunita' Montana delle Valli del Taro e del
Ceno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad AUSL SIP e
SPSAL - Distretto Valli Taro e Ceno, al Servizio Tecnico Bacino Fiume
Taro e T. Parma e ad ARPA - Distretto territoriale di Fidenza. Si
rammenta inoltre che il Proponente dovra' acquisire anche tutte le
eventuali autorizzazioni relative alla fase di cantierizzazione
(scarichi idrici, gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc...);
c) di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in Euro
2415,00, che la Ditta Acel Srl dovra' corrispondere all'Autorita'
competente Provincia di Parma, entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della presente Determinazione, su C/C postale n. 16390437
(intestato a: Amministrazione provinciale di Parma - Servizio
Tesoreria, causale "Spese istruttorie procedura di screening ai sensi
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni del
progetto inerente l'attivazione di modifiche sostanziali all'impianto
esistente di trattamento del percolato ubicato in localita' Piani di
Tiedoli");
d) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni.