REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) PER L'EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) PER L'EMILIA-ROMAGNA 5 agosto 2005, n. 11359

Adozione degli schemi tipo per le fideiussioni previste dai Regolamenti comunitari a garanzia della restituzione di anticipi o premi, aiuti o contributi erogati da AGREA in via anticipata e approvazione delle relative schede-tecniche

IL DIRETTORE                                                                    
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- la L.R. 23/7/2001, n. 21 istitutiva dell'Agenzia regionale per le             
erogazioni in agricoltura (AGREA), destinata ad assolvere il ruolo di           
"Organismo pagatore" di cui al Regolamento della Commissione Europea            
n. 1663/95;                                                                     
- i decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali del              
13/11/2001, del 12 marzo 2003 prot. n. B/387 e dell'8 luglio 2004               
prot. n. B/1642 di riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore              
regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 1258/99, per quanto               
riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna,              
relativamente alle OCM e alla programmazione di sviluppo rurale                 
prevista dai provvedimenti comunitari;                                          
vista la normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in                     
particolare i seguenti regolamenti comunitari:                                  
- Reg. (CE) 1257/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 (Titolo II               
Capi I, VII, VIII e IX) e Reg. (CE) 817/04, della Commissione, del 29           
aprile 2004, art.60, di applicazione del Reg. 1257/99 - sostegno allo           
sviluppo rurale;                                                                
- Reg. (CE) 1786/2003, del Consiglio, del 23 settembre 2003, art 7 e            
Reg. (CE) 382/2005, della Commissione, del 7 marzo 2005 di                      
applicazione del Reg. (CE) 1786/2003 - OCM settore dei foraggi                  
essiccati;                                                                      
- Reg. (CE) 1973/2004, della Commissione, del 29 ottobre 2004, art.             
158, di applicazione del Reg. (CE) n. 1782/2003 - regimi di sostegno            
di cui ai Titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di                    
superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie              
prime (No Food);                                                                
- Reg. (CE) 2201/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE)             
1535/2003, della Commissione, del 29 agosto 2003, art. 25, di                   
applicazione del Reg. (CE) 2201/96 - OCM settore dei prodotti                   
trasformati a base di ortofrutticoli;                                           
- Reg. (CE) 2200/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE)             
1433/2003, della Commissione, dell'11 agosto 2003, art. 20, di                  
applicazione del Reg. (CE) 2200/96 - OCM settore degli ortofrutticoli           
- fondi di esercizio, programmi operativi;                                      
- il Reg. (CE) 1493/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 e il Reg.             
(CE) 1227/00, della Commissione, del 31 maggio 2000, art. 15bis,  di            
applicazione del Reg. (CE) 1493/99, - OCM mercato vitivinicolo -                
potenziale produttivo;                                                          
nelle parti in cui prevedono che l'erogazione di anticipi - o di                
altra tipologia di aiuti o premi concessi in via anticipata, rispetto           
all'integrale effettuazione dell'iter amministrativo -  deve essere             
supportata dalla preventiva costituzione di una cauzione emessa da              
una istituzione che presenta idonee garanzie;                                   
visto il Regolamento (CEE) n. 2220 della Commissione del 22 luglio              
1985 relativo alla fissazione di modalita' comuni del regime delle              
cauzioni per i prodotti agricoli;                                               
viste le determine di AGREA di approvazione degli schemi-tipo di                
garanzia fideiussoria secondo i quali i contratti di garanzia                   
fideiussoria debbono essere redatti per assicurare il rispetto degli            
obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria sopra citata e             
riportati nella seguente:                                                       
Tabella 1)                                                                      
  Determine di approvazione  Settori intervento  Regolamenti                    
comunitari                                                                      
  schemi tipo garanzie                                                          
7549/04, 14287/04, 4271/05  Sviluppo rurale  Reg. (CE) 1257/99,                 
    Reg. (CE) 817/04, art. 60                                                   
4744/04  PRSR 1.a giovani  Reg. (CE) 1257/99,                                   
    Reg. (CE) 817/04, art. 60                                                   
6109/04, 8443/04  Foraggi essiccati post-controlli  Reg. (CE)                   
1786/2003, art. 7 e                                                             
    Reg. (CE) 382/2005                                                          
6109/04, 8443/04  Foraggi essiccati pre-controlli  Reg. (CE)                    
1786/2003, art. 7 e                                                             
    Reg. (CE) 382/2005                                                          
5880/04, 6543/05  Trasformazioni prodotti set aside - No Food  Reg.             
(CE) 1973/2004, art. 158                                                        
10412/04  Ortofrutticoli - Trasformati  Reg. (CE) 2201/96, e                    
    Reg. (CE) 1535/2003 art. 25                                                 
9812/04  Ortofrutticoli - Programmi operativi  Reg. (CE) 2200/96 e              
    Reg. (CE) 1433/2003, art. 20                                                
19009/04  Vitivinicolo - Potenziale produttivo  Reg. (CE) 1493/99 e             
    Reg. (CE) 1227/00, art. 15 bis                                              
visto il DM 12 marzo 2004, n. 123 "Schemi di polizza tipo per le                
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli artt.           
17 e 30 della Legge 11 febbraio n. 109 e successive modificazioni, e            
dal regolamento generale di attuazione emanato con DPR 21 dicembre              
1999, n. 554, in materia di lavori pubblici che ai fini della                   
semplificazione delle procedure inerenti gli appalti di lavori                  
pubblici prevede la possibilita' di presentare, al posto della                  
garanzia/polizza fideiussoria, le sole "schede tecniche" approvate              
col medesimo;                                                                   
ritenuto opportuno di:                                                          
- apportare alcune modifiche agli schemi-tipo approvati con le                  
determine elencate alla Tabella 1) concernenti, fra gli altri, la               
durata in essi prevista che viene per alcuni settori ridefinita in              
considerazione dell'esperienza sin qui compiuta, sostituendoli con              
quelli allegati alla presente determina della quale fanno parte                 
integrante e sostanziale (schemi-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal            
n. 1 al n. 8);                                                                  
- semplificare la procedura di stipula delle polizze/garanzie                   
fideiussorie autorizzando i beneficiari a presentare, a seconda delle           
singole procedure, agli enti delegati, alla Regione e ad AGREA le               
sole schede tecniche, la cui presentazione sostituisce quella dei               
contratti fideiussori e la cui sottoscrizione costituisce                       
accettazione incondizionata dei contenuti contrattuali inseriti nei             
rispettivi schemi-tipo di garanzia fideiussoria;                                
- approvare i modelli delle schede tecniche predisposti secondo le              
disposizioni relative ai singoli procedimenti, allegati alla presente           
determina della quale sono parte integrante e sostanziale                       
(schede-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal n. 1 al n. 8) ed elencati           
nella seguente:                                                                 
Tabella 2)                                                                      
  Determine precedenti di  Settori intervento  Regolamenti comunitari           
 Numero schema-tipo e  Allegato numero                                          
  approvazione schemi tipo garanzie  numero scheda tecnica                      
  7549/04, 14287/04,  Sviluppo rurale  Reg. (CE) 1257/99,                       
Schema-tipo 1   1                                                               
  4271/05    Reg. (CE) 817/04, art. 60  scheda tecnica 1                        
  4744/04  PRSR 1.a giovani  Reg. (CE) 1257/99,   Schema-tipo 2   2             
      Reg. (CE) 817/04, art. 60  Scheda tecnica 2                               
  6109/04, 8443/04  Foraggi essiccati post-controlli  Reg. (CE)                 
1786/2003, art. 7  Schema-tipo 3   3                                            
      Reg. (CE) 382/2005  Scheda tecnica 3                                      
  6109/04, 8443/04  Foraggi essiccati pre-controlli   Reg. (CE)                 
1786/2003, art. 7   Schema-tipo 4   4                                           
      e Reg. CE) 382/2005  Scheda tecnica 4                                     
  5880/04, 6543/05  Trasformazioni                                              
    prodotti set aside - No Food  Reg. (CE) 1973/2004,  Schema-tipo 5           
 5                                                                              
      art. 158  Scheda tecnica 5                                                
  10412/04  Ortofrutticoli - Trasformati  Reg. (CE) 2201/96 e                   
Schema-tipo 6   6                                                               
      Reg. (CE) 1535/2003, art. 25  Scheda tecnica 6                            
  9812/04  Ortofrutticoli -  Reg. (CE) 2200/96,  Schema-tipo 7  7               
    Programmi operativi  e Reg. (CE) 1433/2003, art. 20  Scheda                 
tecnica 7                                                                       
  19009/04  Vitivinicolo -   Reg. (CE) 1493/99,   Schema-tipo 8   8             
    Potenziale produttivo  e Reg. (CE) 1227/00, art. 15 bis  Scheda             
tecnica 8                                                                       
dato atto che la conferma di validita' di ciascuna tipologia di                 
polizza/garanzia fideiussoria sara' richiesta secondo le modalita'              
previste con le relative determine di approvazione riportate nella              
Tabella 2);                                                                     
considerato, infine, che la normativa citata puo' col tempo essere              
modificata o sostituita e quindi abrogata, si ritiene opportuno                 
disporre, sin da ora, l'autorizzazione ad apportare il conseguente              
aggiornamento agli schemi e schede con i nuovi riferimenti normativi            
quando non recano modifiche sostanziali agli obblighi cui e' connessa           
la garanzia fideiussoria;                                                       
vista la normativa nazionale relativa ai soggetti dai quali gli Enti            
pubblici possono accettare garanzie fideiussorie ed in particolare:             
- la Legge 10 giugno 1982, n. 348  "Costituzione di cauzioni con                
polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed               
altri Enti pubblici" il cui art. 1 recita:                                      
"1. In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una                   
cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa puo'                
essere costituita in uno dei seguenti modi:                                     
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del                    
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la                       
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23               
maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;                                 
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui             
all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e                  
successive modifiche ed integrazioni (ora "banche" ai sensi del comma           
2 dell'art. 10 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico                  
Bancario);                                                                      
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione               
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante             
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento           
o di liberta' di prestazione di servizi.";                                      
- il DLgs 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in                  
materia bancaria e creditizia" in particolare l'art. 13 che                     
stabilisce che la Banca d'Italia iscrive in apposito Albo le banche             
autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie                  
stabilite nel territorio della Repubblica;                                      
- il DLgs 17 marzo 1995, n. 175 "Attuazione della direttiva 92/49/CEE           
in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla            
vita", che prevede che le polizze assicurative possono essere                   
rilasciate da imprese di assicurazione debitamente autorizzate                  
all'esercizio del ramo cauzioni (ramo 15);                                      
dato atto che, sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni                
provenienti da altri Organismi Pagatori o dall'organismo di                     
coordinamento, AGREA si riserva la facolta' di non accettare                    
fideiussioni prestate da alcuni dei garanti di cui ai paragrafi                 
precedenti;                                                                     
ritenuto opportuno richiedere la pubblicazione nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione, della versione integrale del presente                  
provvedimento, compresi gli allegati, in ragione del particolare                
rilievo poiche' il suo contenuto deve essere portato a conoscenza               
della generalita' dei cittadini;                                                
vista la nota del Direttore di AGREA prot. n. APR/DPR/05/232                    
dell'11/1/2005 che dispone che in caso di temporanea assenza del                
Direttore dell'Agenzia dott. Gianni Mantovani questi sia sostituito             
dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione dott.                 
Donato Metta;                                                                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dalla               
Dirigente Professional "Pagamenti" Loretta Pompili ai sensi della               
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
determina:                                                                      
per le motivazioni esposte in premessa:                                         
1) di modificare gli schemi tipo approvati con le determine elencate            
alla Tabella 1) di cui in premessa, sostituendoli con quelli allegati           
alla presente determina della quale fanno parte integrante e                    
sostanziale (schemi-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal n.1 al n.8);            
2) di semplificare la procedura di stipula delle polizze/garanzie               
fideiussorie nonche' i procedimenti di controllo delle stesse,                  
autorizzando i beneficiari a presentare a seconda delle singole                 
procedure, agli enti delegati, alla Regione Emilia-Romagna e ad AGREA           
le sole schede tecniche debitamente compilate, la cui presentazione             
sostituisce quella dei contratti fideiussori e la cui sottoscrizione            
costituisce accettazione incondizionata dei contenuti contrattuali              
inseriti nei rispettivi schemi tipo di garanzia/polizza                         
fideiussoria;                                                                   
3) di approvare i modelli delle schede tecniche di cui al punto 2),             
predisposti secondo le disposizioni relative ai singoli procedimenti,           
allegati alla presente determina della quale sono parte integrante e            
sostanziale (schede-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal n. 1 al n. 8)           
come riportati schematicamente nella Tabella 2) di cui in premessa;             
4) di dare atto che la conferma di validita' di ciascuna tipologia di           
polizza/garanzia fideiussoria sara' richiesta secondo le modalita'              
previste con le relative determine di approvazione riportate nella              
tabella 2);                                                                     
5) di disporre, sin da ora, l'autorizzazione ad apportare gli                   
aggiornamenti agli schemi e alle relative schede conseguenti                    
all'adozione di nuovi regolamenti comunitari e dei provvedimenti di             
attuazione in sostituzione di quelli attuali, quando non recano                 
modifiche sostanziali agli obblighi cui e' connessa l'esistenza                 
stessa della garanzia fideiussoria;                                             
6) di stabilire che AGREA accetta i contratti fideiussori che sono:             
a)  conformi agli schemi tipo di garanzia/polizza fideiussoria di cui           
al precedente punto 1);                                                         
b) rilasciati da garanti di natura bancaria o assicurativa, ove                 
rispettivamente per banca deve intendersi l'impresa autorizzata                 
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del DLgs 1 settembre             
1993, n. 385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982,             
n. 348, e per impresa di assicurazione l'impresa autorizzata                    
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo di cui n. 15                 
(cauzione) dell'allegato al DLgs 17 marzo  1995, n. 175, in regola              
con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;                             
7) di stabilire inoltre che AGREA, sulla base di proprie valutazioni,           
di indicazioni provenienti da altri Organismi Pagatori o                        
dall'organismo di coordinamento, si riserva la facolta' di non                  
accettare fideiussioni prestate da alcuni dei garanti di cui alla               
precedente lettera b) del punto 6);                                             
8) di autorizzare la piu' ampia diffusione del materiale allegato,              
anche attraverso l'utilizzo del seguente sito di AGREA                          
http://agrea.regione.emilia-romagna.it;                                         
9) di richiedere la pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale            
della Regione della presente determina con gli schemi-tipo (Allegati            
dal n. 1 al n. 8) e le schede tecniche (Allegati dal n. 1 al n. 8).             
IL SOSTITUTO DEL                                                                
DIRETTORE DELL'AGENZIA                                                          
Donato Metta                                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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