DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) PER L'EMILIA-ROMAGNA 5 agosto 2005, n. 11359
Adozione degli schemi tipo per le fideiussioni previste dai Regolamenti comunitari a garanzia della restituzione di anticipi o premi, aiuti o contributi erogati da AGREA in via anticipata e approvazione delle relative schede-tecniche
IL DIRETTORE
Visti:
- la L.R. 23/7/2001, n. 21 istitutiva dell'Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (AGREA), destinata ad assolvere il ruolo di
"Organismo pagatore" di cui al Regolamento della Commissione Europea
n. 1663/95;
- i decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali del
13/11/2001, del 12 marzo 2003 prot. n. B/387 e dell'8 luglio 2004
prot. n. B/1642 di riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore
regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 1258/99, per quanto
riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna,
relativamente alle OCM e alla programmazione di sviluppo rurale
prevista dai provvedimenti comunitari;
vista la normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in
particolare i seguenti regolamenti comunitari:
- Reg. (CE) 1257/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 (Titolo II
Capi I, VII, VIII e IX) e Reg. (CE) 817/04, della Commissione, del 29
aprile 2004, art.60, di applicazione del Reg. 1257/99 - sostegno allo
sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1786/2003, del Consiglio, del 23 settembre 2003, art 7 e
Reg. (CE) 382/2005, della Commissione, del 7 marzo 2005 di
applicazione del Reg. (CE) 1786/2003 - OCM settore dei foraggi
essiccati;
- Reg. (CE) 1973/2004, della Commissione, del 29 ottobre 2004, art.
158, di applicazione del Reg. (CE) n. 1782/2003 - regimi di sostegno
di cui ai Titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di
superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie
prime (No Food);
- Reg. (CE) 2201/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE)
1535/2003, della Commissione, del 29 agosto 2003, art. 25, di
applicazione del Reg. (CE) 2201/96 - OCM settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli;
- Reg. (CE) 2200/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE)
1433/2003, della Commissione, dell'11 agosto 2003, art. 20, di
applicazione del Reg. (CE) 2200/96 - OCM settore degli ortofrutticoli
- fondi di esercizio, programmi operativi;
- il Reg. (CE) 1493/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 e il Reg.
(CE) 1227/00, della Commissione, del 31 maggio 2000, art. 15bis, di
applicazione del Reg. (CE) 1493/99, - OCM mercato vitivinicolo -
potenziale produttivo;
nelle parti in cui prevedono che l'erogazione di anticipi - o di
altra tipologia di aiuti o premi concessi in via anticipata, rispetto
all'integrale effettuazione dell'iter amministrativo - deve essere
supportata dalla preventiva costituzione di una cauzione emessa da
una istituzione che presenta idonee garanzie;
visto il Regolamento (CEE) n. 2220 della Commissione del 22 luglio
1985 relativo alla fissazione di modalita' comuni del regime delle
cauzioni per i prodotti agricoli;
viste le determine di AGREA di approvazione degli schemi-tipo di
garanzia fideiussoria secondo i quali i contratti di garanzia
fideiussoria debbono essere redatti per assicurare il rispetto degli
obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria sopra citata e
riportati nella seguente:
Tabella 1)
Determine di approvazione Settori intervento Regolamenti
comunitari
schemi tipo garanzie
7549/04, 14287/04, 4271/05 Sviluppo rurale Reg. (CE) 1257/99,
Reg. (CE) 817/04, art. 60
4744/04 PRSR 1.a giovani Reg. (CE) 1257/99,
Reg. (CE) 817/04, art. 60
6109/04, 8443/04 Foraggi essiccati post-controlli Reg. (CE)
1786/2003, art. 7 e
Reg. (CE) 382/2005
6109/04, 8443/04 Foraggi essiccati pre-controlli Reg. (CE)
1786/2003, art. 7 e
Reg. (CE) 382/2005
5880/04, 6543/05 Trasformazioni prodotti set aside - No Food Reg.
(CE) 1973/2004, art. 158
10412/04 Ortofrutticoli - Trasformati Reg. (CE) 2201/96, e
Reg. (CE) 1535/2003 art. 25
9812/04 Ortofrutticoli - Programmi operativi Reg. (CE) 2200/96 e
Reg. (CE) 1433/2003, art. 20
19009/04 Vitivinicolo - Potenziale produttivo Reg. (CE) 1493/99 e
Reg. (CE) 1227/00, art. 15 bis
visto il DM 12 marzo 2004, n. 123 "Schemi di polizza tipo per le
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli artt.
17 e 30 della Legge 11 febbraio n. 109 e successive modificazioni, e
dal regolamento generale di attuazione emanato con DPR 21 dicembre
1999, n. 554, in materia di lavori pubblici che ai fini della
semplificazione delle procedure inerenti gli appalti di lavori
pubblici prevede la possibilita' di presentare, al posto della
garanzia/polizza fideiussoria, le sole "schede tecniche" approvate
col medesimo;
ritenuto opportuno di:
- apportare alcune modifiche agli schemi-tipo approvati con le
determine elencate alla Tabella 1) concernenti, fra gli altri, la
durata in essi prevista che viene per alcuni settori ridefinita in
considerazione dell'esperienza sin qui compiuta, sostituendoli con
quelli allegati alla presente determina della quale fanno parte
integrante e sostanziale (schemi-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal
n. 1 al n. 8);
- semplificare la procedura di stipula delle polizze/garanzie
fideiussorie autorizzando i beneficiari a presentare, a seconda delle
singole procedure, agli enti delegati, alla Regione e ad AGREA le
sole schede tecniche, la cui presentazione sostituisce quella dei
contratti fideiussori e la cui sottoscrizione costituisce
accettazione incondizionata dei contenuti contrattuali inseriti nei
rispettivi schemi-tipo di garanzia fideiussoria;
- approvare i modelli delle schede tecniche predisposti secondo le
disposizioni relative ai singoli procedimenti, allegati alla presente
determina della quale sono parte integrante e sostanziale
(schede-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal n. 1 al n. 8) ed elencati
nella seguente:
Tabella 2)
Determine precedenti di Settori intervento Regolamenti comunitari
Numero schema-tipo e Allegato numero
approvazione schemi tipo garanzie numero scheda tecnica
7549/04, 14287/04, Sviluppo rurale Reg. (CE) 1257/99,
Schema-tipo 1 1
4271/05 Reg. (CE) 817/04, art. 60 scheda tecnica 1
4744/04 PRSR 1.a giovani Reg. (CE) 1257/99, Schema-tipo 2 2
Reg. (CE) 817/04, art. 60 Scheda tecnica 2
6109/04, 8443/04 Foraggi essiccati post-controlli Reg. (CE)
1786/2003, art. 7 Schema-tipo 3 3
Reg. (CE) 382/2005 Scheda tecnica 3
6109/04, 8443/04 Foraggi essiccati pre-controlli Reg. (CE)
1786/2003, art. 7 Schema-tipo 4 4
e Reg. CE) 382/2005 Scheda tecnica 4
5880/04, 6543/05 Trasformazioni
prodotti set aside - No Food Reg. (CE) 1973/2004, Schema-tipo 5
5
art. 158 Scheda tecnica 5
10412/04 Ortofrutticoli - Trasformati Reg. (CE) 2201/96 e
Schema-tipo 6 6
Reg. (CE) 1535/2003, art. 25 Scheda tecnica 6
9812/04 Ortofrutticoli - Reg. (CE) 2200/96, Schema-tipo 7 7
Programmi operativi e Reg. (CE) 1433/2003, art. 20 Scheda
tecnica 7
19009/04 Vitivinicolo - Reg. (CE) 1493/99, Schema-tipo 8 8
Potenziale produttivo e Reg. (CE) 1227/00, art. 15 bis Scheda
tecnica 8
dato atto che la conferma di validita' di ciascuna tipologia di
polizza/garanzia fideiussoria sara' richiesta secondo le modalita'
previste con le relative determine di approvazione riportate nella
Tabella 2);
considerato, infine, che la normativa citata puo' col tempo essere
modificata o sostituita e quindi abrogata, si ritiene opportuno
disporre, sin da ora, l'autorizzazione ad apportare il conseguente
aggiornamento agli schemi e schede con i nuovi riferimenti normativi
quando non recano modifiche sostanziali agli obblighi cui e' connessa
la garanzia fideiussoria;
vista la normativa nazionale relativa ai soggetti dai quali gli Enti
pubblici possono accettare garanzie fideiussorie ed in particolare:
- la Legge 10 giugno 1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con
polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed
altri Enti pubblici" il cui art. 1 recita:
"1. In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una
cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa puo'
essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui
all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modifiche ed integrazioni (ora "banche" ai sensi del comma
2 dell'art. 10 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico
Bancario);
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento
o di liberta' di prestazione di servizi.";
- il DLgs 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia" in particolare l'art. 13 che
stabilisce che la Banca d'Italia iscrive in apposito Albo le banche
autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica;
- il DLgs 17 marzo 1995, n. 175 "Attuazione della direttiva 92/49/CEE
in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita", che prevede che le polizze assicurative possono essere
rilasciate da imprese di assicurazione debitamente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni (ramo 15);
dato atto che, sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni
provenienti da altri Organismi Pagatori o dall'organismo di
coordinamento, AGREA si riserva la facolta' di non accettare
fideiussioni prestate da alcuni dei garanti di cui ai paragrafi
precedenti;
ritenuto opportuno richiedere la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, della versione integrale del presente
provvedimento, compresi gli allegati, in ragione del particolare
rilievo poiche' il suo contenuto deve essere portato a conoscenza
della generalita' dei cittadini;
vista la nota del Direttore di AGREA prot. n. APR/DPR/05/232
dell'11/1/2005 che dispone che in caso di temporanea assenza del
Direttore dell'Agenzia dott. Gianni Mantovani questi sia sostituito
dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione dott.
Donato Metta;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dalla
Dirigente Professional "Pagamenti" Loretta Pompili ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
per le motivazioni esposte in premessa:
1) di modificare gli schemi tipo approvati con le determine elencate
alla Tabella 1) di cui in premessa, sostituendoli con quelli allegati
alla presente determina della quale fanno parte integrante e
sostanziale (schemi-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal n.1 al n.8);
2) di semplificare la procedura di stipula delle polizze/garanzie
fideiussorie nonche' i procedimenti di controllo delle stesse,
autorizzando i beneficiari a presentare a seconda delle singole
procedure, agli enti delegati, alla Regione Emilia-Romagna e ad AGREA
le sole schede tecniche debitamente compilate, la cui presentazione
sostituisce quella dei contratti fideiussori e la cui sottoscrizione
costituisce accettazione incondizionata dei contenuti contrattuali
inseriti nei rispettivi schemi tipo di garanzia/polizza
fideiussoria;
3) di approvare i modelli delle schede tecniche di cui al punto 2),
predisposti secondo le disposizioni relative ai singoli procedimenti,
allegati alla presente determina della quale sono parte integrante e
sostanziale (schede-tipo dal n. 1 al n. 8, Allegati dal n. 1 al n. 8)
come riportati schematicamente nella Tabella 2) di cui in premessa;
4) di dare atto che la conferma di validita' di ciascuna tipologia di
polizza/garanzia fideiussoria sara' richiesta secondo le modalita'
previste con le relative determine di approvazione riportate nella
tabella 2);
5) di disporre, sin da ora, l'autorizzazione ad apportare gli
aggiornamenti agli schemi e alle relative schede conseguenti
all'adozione di nuovi regolamenti comunitari e dei provvedimenti di
attuazione in sostituzione di quelli attuali, quando non recano
modifiche sostanziali agli obblighi cui e' connessa l'esistenza
stessa della garanzia fideiussoria;
6) di stabilire che AGREA accetta i contratti fideiussori che sono:
a) conformi agli schemi tipo di garanzia/polizza fideiussoria di cui
al precedente punto 1);
b) rilasciati da garanti di natura bancaria o assicurativa, ove
rispettivamente per banca deve intendersi l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del DLgs 1 settembre
1993, n. 385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982,
n. 348, e per impresa di assicurazione l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo di cui n. 15
(cauzione) dell'allegato al DLgs 17 marzo 1995, n. 175, in regola
con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
7) di stabilire inoltre che AGREA, sulla base di proprie valutazioni,
di indicazioni provenienti da altri Organismi Pagatori o
dall'organismo di coordinamento, si riserva la facolta' di non
accettare fideiussioni prestate da alcuni dei garanti di cui alla
precedente lettera b) del punto 6);
8) di autorizzare la piu' ampia diffusione del materiale allegato,
anche attraverso l'utilizzo del seguente sito di AGREA
http://agrea.regione.emilia-romagna.it;
9) di richiedere la pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione della presente determina con gli schemi-tipo (Allegati
dal n. 1 al n. 8) e le schede tecniche (Allegati dal n. 1 al n. 8).
IL SOSTITUTO DEL
DIRETTORE DELL'AGENZIA
Donato Metta
(segue allegato fotografato)