DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 4 luglio 2005, n. 10029
Coop. Edilfidenza Due Sc a rl. Domanda 12/12/2002 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso irrigazione d'attrezzature sportive e d'aree destinate a verde pubblico e privato, dalle falde sott. in comune di Fidenza (PR). R.R. 41/01, artt. 5 e 6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) d'assentire al sig. Cacciali Claudio, presidente e rappresentante
legale della Cooperativa Edilfidenza Due Sc a rl, partita IVA
0559860341, con sede in comune di Fidenza (PR), Via Togliatti n. 4 e
legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Fidenza, la
concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in
comune di Fidenza, da destinare all'impianto elettrico-idraulico
utilizzato per irrigare le aree verdi di pertinenza condominiale
pubblica (campo sportivo di circa 7.200 mq.) e privata (circa 10.000
mq.), nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a
0,05 moduli (50,00 l/s), per un volume complessivo annuo di circa
3.510 mc.;b) di stabilire che la concessione di derivazione sia
accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un
periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005
con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27
del R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel
disciplinare medesimo;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 5,00 l/s,
pari a 0,05 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo
stagionale irriguo da maggio a settembre;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 10029 in data 4/7/2005
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio di derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini