REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 4 luglio 2005, n. 10029

Coop. Edilfidenza Due Sc a rl. Domanda 12/12/2002 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso irrigazione d'attrezzature sportive e d'aree destinate a verde pubblico e privato, dalle falde sott. in comune di Fidenza (PR). R.R. 41/01, artt. 5 e 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire al sig. Cacciali Claudio, presidente e rappresentante            
legale della Cooperativa Edilfidenza Due Sc a rl, partita IVA                   
0559860341, con sede in comune di Fidenza (PR), Via Togliatti n. 4 e            
legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Fidenza, la                 
concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in                
comune di Fidenza, da destinare all'impianto elettrico-idraulico                
utilizzato per irrigare le aree verdi di pertinenza condominiale                
pubblica (campo sportivo di circa 7.200 mq.) e privata (circa 10.000            
mq.), nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a            
0,05 moduli (50,00 l/s), per un volume complessivo annuo di circa               
3.510 mc.;b) di stabilire che la concessione di derivazione sia                 
accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un            
periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005              
con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27             
del R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 5,00 l/s,             
pari a 0,05 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
stagionale irriguo da maggio a settembre;                                       
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 10029 in data 4/7/2005                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio di derivazione.                          
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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