DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2005, n. 1206
Approvazione del Programma operativo annuale per l'anno 2005 in attuazione della convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche agricole e forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 11, concernente il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e foreste;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 (in particolare art. 66 e seguenti),
concernente il trasferimento di ulteriori funzioni amministrative,
sempre in materia di agricoltura e foreste;
- l'art. 108, comma 1, lettera a), punto 5 del DLgs 31 marzo 1998, n.
112, che attribuisce alle Regioni, nell'ambito delle attivita' di
protezione civile, le funzioni relative allo spegnimento degli
incendi boschivi, fatto salvo l'intervento con mezzi aerei riservato
alla competenza statale;
- l'art. 70, comma 1, lettera c) del DLgs 112/98 che prevede il
conferimento alle Regioni delle competenze attualmente esercitate dal
Corpo Forestale dello Stato, salvo quelle di competenza statale;
- l'art. 177, comma 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che delega le
funzioni di spegnimento degli incendi boschivi alle Province, le
quali, per l'esercizio delle stesse, possono avvalersi del Corpo
Forestale dello Stato, sulla base della convenzione stipulata con il
Ministero delle Politiche agricole e forestali dalla Regione
Emilia-Romagna;
- l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego
del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione in materia di
forestazione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di
conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, tramite apposita
convenzione con il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste ora
denominato Ministero delle Politiche agricole e forestali;
- l'art. 71 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 che riserva alla
competenza dello Stato "il reclutamento, l'addestramento e
l'inquadramento del Corpo Forestale dello Stato, il quale e'
impiegato anche dalle Regioni secondo il disposto dell'art. 11,
ultimo comma, del DPR 15 gennaio 1972, n. 11";
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale
di protezione civile" e, in particolare l'art. 25, che prevede che ai
procedimenti e alle attivita' in corso alla data di entrata in vigore
della medesima legge regionale e fino alla loro conclusione,
continuino ad applicarsi le disposizioni delle previgenti Leggi
regionali 19 aprile 1995, n. 45 e 29 luglio 1983, n. 26, ancorche'
abrogate, e che l'operativita' dell'Agenzia regionale sia subordinata
all'approvazione del regolamento di organizzazione e di contabilita',
e che, nelle more di tale approvazione, rimanga operativa, a tutti
gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente
in materia di protezione civile;
richiamate:
- la propria deliberazione n. 1253 del 20 luglio 1999 che ha
trasferito, per ragioni di migliore efficienza dell'azione
amministrativa, dalla Direzione generale Programmazione e
Pianificazione urbanistica - Servizio Parchi e Risorse forestali alla
Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione civile, le
competenze in materia di avvistamento, segnalazione ed intervento
contro gli incendi boschivi;
- la propria deliberazione n. 797 del 5 maggio 2003, con la quale e'
stato approvato uno schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna ed il Ministero per le Politiche agricole e forestali
per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato;
dato atto che in attuazione della citata propria deliberazione, in
data 21 maggio 2003 e' stata sottoscritta la nuova convenzione di
durata triennale;
richiamati i seguenti articoli della stessa convenzione:
- 3, comma 2, che prevede che le attivita' previste dalla convenzione
medesima siano definite annualmente, in dettaglio, mediante
specifiche convenzioni integrative e/o programmi operativi annuali
distinti per ciascuna Struttura regionale competente per l'attuazione
della suddetta convenzione, tenendo conto delle disponibilita' di
bilancio e delle esigenze e delle disponibilita' operative delle
parti;
- 3, comma 1 lettera a), che tra le possibili attivita' da attuare
mediante il Programma Operativo annuale individua il concorso del
Corpo Forestale dello Stato per l'attivazione degli interventi
relativi alla prevenzione, avvistamento, organizzazione e gestione
dei gruppi antincendio forestali e delle squadre di volontari
antincendio, finalizzati all'estinzione degli incendi boschivi (artt.
102 e 177 della L.R. 21/4/1999, n. 3), nell'ambito degli indirizzi
programmatici previsti nel piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva agli incendi boschivi di cui all'art. 3, comma 1,
della Legge 353/00;
- 4, comma 1 lettera d) che prevede che le convenzioni integrative
e/o programmi operativi annuali di cui all'art. 3, comma 2 sono da
adottarsi da parte della Regione Emilia-Romagna con proprio atto
amministrativo;
- 4, comma 2, che prevede che l'erogazione delle risorse finanziarie
relative ad attivita' contenute nelle convenzioni integrative e/o nei
programmi operativi annuali per le quali sia previsto il rimborso
delle spese al Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione
avvenga con le modalita' definite dai programmi stessi e tenendo
conto dell'attivita' di verifica prevista;
- 4, comma 3, che prevede che l'onere finanziario annuo a carico
della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della convenzione venga
determinato nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
regionale, con proprio atto amministrativo adottato nell'ambito della
programmazione annuale di attivita' delle Strutture regionali
interessate e che alla definizione dei provvedimenti di spesa
relativi ad attivita' previste nella convenzione che debbano essere
attuate dalla Regione provvedono, secondo le vigenti disposizioni in
materia di contabilita' regionale, i Responsabili delle Strutture
regionali competenti;
dato atto che il Comitato Paritetico si e' riunito in data 25
febbraio 2005 per la definizione del Programma Operativo
Annuale;ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del
Programma Operativo Annuale - anno 2005 - di cui all'Allegato "A" al
presente atto, d'ora in poi indicato solo come "Programma Operativo"
concordato tra le parti;
dato atto che il Programma Operativo contiene l'elenco delle azioni
da porre in essere e le relative modalita' attuative, oltre alla
quantificazione di massima dei relativi oneri e che e' finalizzato al
potenziamento del sistema regionale di protezione civile con
particolare riguardo all'azione di lotta attiva contro gli incendi
boschivi;
considerato che per l'attuazione delle attivita' previste nel
Programma Operativo e' stato stimato un onere complessivo massimo
presunto a carico della Regione Emilia-Romagna di 140.000,00 Euro e
che tale importo trova copertura sul Capitolo 47127, "Spese per
l'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai fini della
conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale (art. 12, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n. 353) - Mezzi
statali", di cui all'UPB 1.4.4.2. 17101, del bilancio per l'esercizio
finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilita';
preso atto della nota prot. n. 2424 del 10 marzo 2004, acquisita agli
atti del Servizio Protezione Civile con prot. 18002/PTC del 12 marzo
2004, con la quale il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento
Regionale Emilia-Romagna, comunica che gli oneri per l'attivita'
svolta dal medesimo Corpo dovranno essere versati sul conto entrate
dello Stato - Capo 17 - Capitolo 3590 "Entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero delle Politiche agricole e forestali";
richiamate le seguenti leggi regionali:
- 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- 23 dicembre 2004, n. 28 recante "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio
pluriennale 2005/2007";
- 23 dicembre 2004, n. 27 recante "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
Bilancio pluriennale 2005/2007";
ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 47 della L.R.
40/01 e che pertanto l'impegno di spesa per l'esecuzione delle
attivita' previste nel Programma Operativo di cui all'Allegato "A",
ammontante a 140.000,00 Euro, possa essere assunto con il presente
atto;
dato atto, ai sensi dell'art. 37 - quarto comma - della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Responsabile
del Servizio Protezione Civile, ing. Demetrio Egidi, a cio' delegato
dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio
2003 prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Dirigente
Professional "Controllo e presidio dei processi connessi alla
predisposizione del Bilancio e del Rendiconto generale" dott.ssa
Maria Grazia Gaspari in sostituzione della Responsabile del Servizio
Bilancio-Risorse Finanziarie, dott.ssa Amina Curti ai sensi delle
note del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali prot.
n. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002, n. ARB/DRF/03/2445-i del 21
gennaio 2003;
su proposta dell'Assessore "Sicurezza territoriale difesa del suolo e
della costa, Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare il Programma Operativo annuale - Anno 2005 - di cui
all'Allegato "A" e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, d'ora in poi indicato solo come "programma operativo",
in attuazione della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il
Ministero delle Politiche agricole e forestali per l'impiego del
Corpo Forestale dello Stato, stipulata in data 21 maggio 2003 in
attuazione della propria deliberazione n. 797 del 5 maggio 2003, per
un importo complessivo di Euro 140.000,00;
c) di assegnare a favore del Ministero delle Politiche agricole e
forestali - Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento regionale
Emilia-Romagna il finanziamento massimo di Euro 140.000,00 per la
realizzazione e le finalita' indicate al precedente punto b);
d) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per
tutte le attivita' regionali di natura tecnica ed operativa connesse
con l'attuazione del programma operativo di cui all'Allegato "A";
e) di impegnare la spesa complessiva di Euro 140.000,00 al n. 3072 di
impegno sul Capitolo 47127 "Spese per l'esercizio delle funzioni
conferite dallo Stato ai fini della conservazione e della difesa
degli incendi del patrimonio boschivo nazionale (art. 12, comma 2,
Legge 21 novembre 2000, n. 353) - Mezzi Statali." di cui all'UPB
1.4.4.2 17101 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che
presenta la necessaria disponibilita';
f) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore del
Ministero delle Politiche agricole e forestali - Corpo Forestale
dello Stato - Coordinamento regionale Emilia-Romagna si provvedera'
con successivi atti adottati dal dirigente competente ai sensi degli
artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03,
con le seguenti modalita':
- l'erogazione di un acconto pari al 40% dell'importo complessivo
delle risorse all'uopo destinate nel Programma Operativo annuale per
far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle
attivita', da disporre contestualmente all'approvazione del programma
medesimo;
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria
della spesa da parte del Coordinamento regionale del Corpo Forestale
dello Stato, anche tenendo conto dell'attivita' di verifica prevista
dall'art. 6, comma 2 della convenzione-quadro;
g) di dare atto che le somme destinate al medesimo Corpo saranno
versate sul conto entrate dello Stato - Capo 17 - Capitolo 3590
"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Politiche
agricole e forestali";
h) di dare atto che copia della presente deliberazione verra'
inoltrata al Ministero delle Politiche agricole e forestali -
Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato - ai fini
della formale accettazione di quanto deliberato;
i) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi
previsti dal programma operativo in Allegato "A" si procedera' ai
sensi di quanto stabilito nella richiamata convenzione;
j) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Programma operativo annuale - Anno 2005
Per l'attuazione della convenzione-quadro
tra
- Regione Emilia Romagna
- Ministero delle Politiche agricole e forestali
relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito
delle competenze regionali in materia di prevenzione e lotta contro
gli incendi boschivi
Il presente programma operativo annuale viene redatto ai sensi
dell'art. 3 comma 2 della convenzione-quadro stipulata il 21 maggio
2003 e si articola nelle seguenti attivita':
a) prevenzione degli incendi boschivi
b) avvistamento degli incendi boschivi
c) organizzazione e gestione dei gruppi antincendio forestali e delle
squadre di volontari antincendi.
Metodologia esecutiva e contenuti tecnici delle singole tipologie di
attivita' finalizzate all'estinzione degli incendi boschivi come
individuate all'art. 3 comma 1:
a) Prevenzione degli incendi boschivi
Le azioni con finalita' preventive, da adottare con priorita' nei
confronti delle altre attivita' e con maggior rigore durante i
periodi di attenzione e di rischio con particolare riguardo per i
comuni a rischio marcato, vengono svolte dal personale del Corpo
Forestale dello Stato presente presso i Comandi Stazione dislocati su
tutto il territorio regionale, in particolare collinare e montano e
dai nuclei mobili (pattuglie 1515) impegnati nell'attivita' di tutela
ambientale.
La predetta struttura e' operativa sul territorio H12 tutti i giorni
dell'anno e garantisce il pronto intervento H24 nei periodi di
maggior pericolo di incendio.
L'attivita' di prevenzione prevede anche azioni di divulgazione e
propaganda contro gli incendi boschivi attraverso l'illustrazione
delle dovute norme di prudenza e di comportamento nonche' una
insistente e corretta informazione circa la gravita' dei danni
provocati dal fuoco.
b) Avvistamento degli incendi boschivi
L'avvistamento viene svolto dal personale dei Comandi stazione
durante il normale servizio sul territorio e dalle pattuglie 1515 del
Corpo Forestale dello Stato che si spostano, con i mezzi a
disposizione, sui territori a maggior rischio di incendio mediante
una intensificazione dei controlli sulle aree considerate piu'
esposte in relazione a diversi fattori quali l'andamento stagionale
di crescita della flora erbacea, le condizioni climatiche del
momento, l'indice di piovosita' relativa, lo stato del sottobosco e
della lettiera, il tipo di colture agricole in corso di rotazione, la
presenza di attivita' di pastori, boscaioli ed escursionisti.
Tale attivita' si svolge anche con il supporto delle squadre del
volontariato di protezione civile organizzate dalle Province
competenti in stretto raccordo con i Coordinamenti Provinciali del
Corpo Forestale dello Stato.
c) organizzazione e gestione dei gruppi antincendio forestali e delle
squadre di volontari antincendi
Al Corpo Forestale dello Stato compete la direzione degli interventi
di lotta diretta ad estinguere gli incendi boschivi ogniqualvolta
l'incendio non presenti pericolosita' per l'incolumita' di persone e
cose attraverso le seguenti azioni:
- coinvolge nelle operazioni di spegnimento il proprio personale, il
personale dei Vigili del Fuoco e coordina le squadre A.I.B. abilitate
del volontariato, e/o altro personale che si rendesse necessario per
il mantenimento dell'ordine pubblico. Le operazioni di spegnimento
sono gestite dal piu' alto in grado del CFS presente sul posto alle
cui decisioni si rimettono le squadre presenti. Il direttore delle
operazioni di spegnimento organizza e gestisce le squadre
antincendio, controlla costantemente l'evoluzione del fuoco e il
lavoro dei compagni prevedendo possibili rischi e complicazioni,
mantiene il contatto costante con le sale operative informandole
degli eventi e delle necessita';
- comunica alla Struttura regionale di Protezione civile i dati sulle
condizioni del territorio utili, insieme con quelli meteorologici
dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della fase
di attenzione. Richiede, se del caso, l'attivazione della fase di
preallarme (stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi);
- intensifica l'attivita' di sorveglianza e di avvistamento
antincendi, avvalendosi anche del concorso dei VV.F e del
volontariato;
- verifica l'efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di
comunicazione e la disponibilita' del personale;
- assicura la presenza di proprio personale nella S.O.U.P.;
- assicura, attraverso il C.O.P. il coordinamento a livello
provinciale degli interventi di spegnimento, avvalendosi del proprio
personale, di quello dei VV.F e del volontariato e ne assume la
direzione;
- ricevuta la segnalazione di incendio informa tempestivamente il
Comando dei VV.F.;
- assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco
interessato;
- assicura i contatti con la sala operativa unificata, richiedendo,
se del caso, il concorso di forze operative da altre Province e
l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della
Protezione Civile;
- assicura gli interventi di bonifica delle aree percorse dal fuoco e
comunica la cessazione dello stato di allarme alla sala operativa
unificata, prefettura - UTG e sindaci interessati;
In conformita' al modello di intervento riportato nel "Piano stralcio
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
ex Legge 353/00" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione
n. 639 del 18 gennaio 2005:
- raccoglie ogni elemento utile per il contrasto del fenomeno in
corso oltre che per le indagini necessarie all'individuazione delle
cause e delle eventuali responsabilita';
- attiva, tramite la S.O.U.P., in caso di necessita' d'intervento
aereo, le procedure previste per la richiesta d'intervento. Il
personale del Corpo Forestale dello Stato chiamato ad intervenire sul
luogo degli incendi e' provvisto di apposita autoradio TBT per gli
eventuali collegamenti in caso di chiamata aerea per lo spegnimento.
Nel caso in cui l'incendio mostri pericolosita' per l'incolumita'
delle persone la direzione dello spegnimento sara' compito dei Vigili
del Fuoco che si avvarranno anche del Corpo Forestale dello Stato,
delle squadre A.I.B. del volontariato e dei vigili provinciali e di
ogni altro personale ritenuto utile.
Nel periodo considerato di maggiore pericolosita' il COR - Centro
Operativo regionale del Corpo Forestale dello Stato che viene a
conoscenza di un incendio fornisce tempestiva comunicazione
dell'evento al COR - Centro Operativo regionale di Protezione civile.
Stessa procedura di trasmissione e scambio di informazioni viene
messa in atto dall'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco e dal
Centro Operativo regionale di Protezione civile.
Quantificazione degli oneri per l'attuazione delle attivita' sopra
specificate
Le risorse finanziarie relative alle attivita' del presente programma
operativo annuale sono individuate complessivamente in Euro
140.000,00 in considerazione di una stima unitaria prevista per
interventi di prevenzione e interventi di lotta attiva da parte di
personale del Corpo Forestale dello Stato relativi all'anno 2005.
L'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione avviene
con le seguenti modalita':
- l'erogazione di un primo acconto pari al 40% dell'importo
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente
all'approvazione del programma medesimo;
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria
della spesa da parte del Coordinamento regionale CFS, anche tenendo
conto dell'attivita' di verifica prevista dall'art. 6, comma 2 della
convenzione quadro.
Si stima che gli importi necessari, da restituire da parte della
Divisione VII (DGRFMI) al Coordinamento Regionale, sui relativi
capitoli di gestione per assicurare le prestazioni previste dal
programma operativo per l'anno 2005 siano quelli di seguito
descritti.
Capitolo 2854 (compensi per lavoro straordinario al personale CFS) -
Euro 70.000,00
Capitolo 2865 (spese per missioni) - Euro 10.000,00
Capitolo 2975 (spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto
del CFS) - Euro 50.000,00
Capitolo 2911 (spese per utenze e varie) - Euro 5.000,00
Capitolo 2903 (spese per il funzionamento degli uffici) - Euro
5.000,00.