DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 29 luglio 2005, n. 10967
Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60, DPR 753/80 per intervento di realizzazione di 13 silos per contenimento mangimi e relativa sistemazione dell'area cortiliva in comune di Bibbiano Via Cavour n. 5, localita' Barco, linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
1) di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali l'intervento di realizzazione di silos per il
contenimento di mangimi, di un muro di sostegno a loro protezione e
relativa sistemazione dell'area cortiliva in cui saranno montati
situati in comune di Bibbiano, Via Cavour n. 5, localita' Barco,
presentato dal Sign.re Zurli Mattia, nei modi e secondo le ipotesi
progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e
vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai
sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da
quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o
ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa
d'indennizzi di sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione, dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni:
3.a) la realizzazione di un'idonea barriera antisfondamento che sia
idonea a contenere l'eventuale urto dei mezzi operanti nell'area
adiacente a quella dei silos;
4) di stabilire che il richiedente dovra' altresi':
4.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente
autorizzazione presentare domanda al Comune interessato per acquisire
il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d'Inizio
Attivita', scaduto inutilmente tale termine la presente
autorizzazione decade di validita';
4.b) qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di
Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente,
occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata: "E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i
vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie
della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla
distanza minima dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai
sensi degli artt. 49 e 60 del DPR 753/80";
4.c) qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'Inizio
Attivita' (DIA), e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
4.d) il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda
concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in
oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
4.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera
in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
4.f) la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla
proprieta' attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di
presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza della linea ferroviaria in oggetto;
4.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la
decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa
Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
4.h) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la
sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;5) di
dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei riguardi
esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario e
della tutela dei beni ferroviari, conseguentemente sono fatti salvi e
impregiudicati i diritti di terzi;
6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini