DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 4 luglio 2005, n. 9390
Autorizzazione preventiva ai sensi art. 60, DPR 753/80 per la costruzione di una centrale termica in comune di Bologna Via del Vetraio n. 36, ad una distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR dalla linea Bologna-Portomaggiore
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali, le modifiche, presentate in data 29 marzo 2005
(prot. ATA/1624/3.2 del 6/4/05), al progetto originario di
realizzazione di fabbricati ad uso industriale e relative
urbanizzazioni previsto in comune di Bologna Via del Vetraio - gia'
autorizzato da questa Amministrazione con det. n. 12972 - richieste
dalla Soc. Azzurra Srl con sede in Bologna Via Massarenti n. 221/50,
nei modi e secondo le previsioni progettuali che risultano dagli
elaborati (agli atti del Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti
pubblici) ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, con la c.d. dichiarazione "liberatoria"
sottoscritta dal richiedente, allegata alla documentazione trasmessa,
il medesimo esprime:
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni che
verranno impartite;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o
potenziamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa
d'indennizzi di sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che valgono, le ulteriori disposizioni di carattere
generale:
a) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la
sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni;
b) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera
in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
4) di stabilire che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
5) di stabilire che, qualora non vengano rispettate le condizioni
previste dal presente provvedimento, potra' essere disposta la revoca
e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di
questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
6) di stabilire che la presente autorizzazione dovra' essere
conservata dalla/e proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni
eventuale richiesta di presa visione del personale delle
Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea
ferroviaria in oggetto;
7) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini