REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2005, n. 1092

Disciplina regionale: aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le           
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito                
l'Accordo 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la                
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso                 
natatorio, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica                
Italiana n. 51 del 3 marzo 2003);                                               
visto l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di            
Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine in attuazione            
dell'Accordo Stato - Regioni e PP.AA del 16 gennaio 2003", sancito in           
sede di Conferenza dei Presidenti il 16 dicembre 2004;                          
vista la nota prot. n. 13500 del 2/4/2003 del Servizio di Sanita'               
pubblica della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali,                  
indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle             
Aziende-USL della Regione Emilia-Romagna nella quale si individuava             
nell'Accordo Stato-Regioni del 2003 e nell'Allegato 1 al medesimo               
Accordo lo strumento per svolgere gran parte dell'attivita' di                  
controllo di competenza delle Aziende sanitarie locali, in attesa di            
una regolamentazione della materia da parte di questa Regione;                  
considerato che:                                                                
- tale Accordo fissa i principi fondamentali demandando alle Regioni            
l' elaborazione delle specifiche disposizioni per la disciplina delle           
caratteristiche igienico-sanitarie, nonche' strutturali e                       
l'individuazione degli aspetti igienici di gestione delle piscine sia           
ad uso pubblico che collettivo, nonche' privato;                                
- questa Regione ritiene prioritaria la regolamentazione delle                  
piscine  ad uso pubblico e delle piscine al servizio delle attivita'            
ricettive turistiche e agrituristiche;                                          
- il punto 9 dello stesso Accordo prevede che per quanto riguarda le            
strutture turistico ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonche'           
piscine delle aziende turistiche a disposizione esclusiva degli                 
alloggiati, le Regioni possano individuare peculiari modalita'                  
applicative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e              
sanita' pubblica;                                                               
considerato che il Servizio Sanita' pubblica ha predisposto un                  
documento tecnico regionale avvalendosi della collaborazione di                 
medici igienisti e tecnici della prevenzione delle Aziende Unita'               
sanitarie locali della Regione e, per gli aspetti di competenza, del            
Servizio Cultura Sport e Tempo libero - Direzione generale Cultura              
Formazione e Lavoro e del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche           
- Direzione generale Attivita' produttive Commercio e Turismo;                  
rilevato inoltre che sono state formulate numerose osservazioni da              
parte di Associazioni regionali di categoria rappresentative degli              
interessi economici e sociali e che si e' ritenuto in gran parte                
recepire, in modo da rendere la disciplina regionale predisposta il             
piu' possibile condivisa dai soggetti che ne dovranno curare                    
l'applicazione;                                                                 
dato atto che:                                                                  
- il documento prodotto regolamenta gli aspetti igienico-sanitari per           
la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine,                   
allegato parte integrante della presente deliberazione, introducendo            
alcune disposizioni tecniche sulle piscine pubbliche e private ad               
utenza pubblica cosi' come classificate nello stesso documento in               
categoria A gruppo a1) e sulle piscine delle strutture ricettive                
turistiche e agrituristiche ad uso collettivo cosi' come classificate           
nello stesso documento in categoria A gruppo a2.2);                             
- i requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti dall'Allegato            
n. 1 comprensivo della Tabella A del su citato Accordo Stato-Regioni            
2003, contenente i requisiti igienico -ambientali;                              
- la presente regolamentazione supera di fatto le indicazioni                   
regionali precedentemente fornite;                                              
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.            
447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni               
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria           
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di disciplinare gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione,            
la manutenzione e la vigilanza delle piscine, contenuti nel documento           
allegato, parte integrante della presente delibera;                             
2) di disporre che le Aziende-USL si attengano, nell'espletamento               
delle loro attivita' di vigilanza e controllo, ai parametri relativi            
all'acqua contenuta in vasca di cui all'Allegato 1 dell'Accordo                 
Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;                                              
3) di adottare specifiche disposizioni applicative nel rispetto delle           
esigenze di sicurezza e di igiene e sanita' pubblica per le strutture           
turistico ricettive quali alberghi, camping e villaggi turistici                
nonche' agriturismi e similari, cosi' come previsto dal punto 9                 
dell'Accordo Stato-Regioni 2003;                                                
4) di inviare il presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di                 
Sanita' pubblica, all'Agenzia regionale per la Prevenzione e                    
l'Ambiente (ARPA), al  Ministero della Salute, nonche' ai gestori               
delle piscine pubbliche e ai rappresentanti delle Associazioni di               
categoria delle piscine stesse;                                                 
5) di dare atto che i requisiti strutturali previsti dalle                      
disposizioni tecniche contenuti nel sopracitato documento, allegato             
parte integrante della presente delibera, si applicano ai nuovi                 
impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali alla data            
di adozione della presente deliberazione non sia ancora stato                   
rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente,             
mentre le piscine esistenti e normate dal presente atto, quindi gia'            
in funzione alla data di adozione dello stesso, sono tenute ad                  
adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni                  
tecniche, in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti                        
limitatamente alle sezioni o parti interessate;                                 
6) le piscine normate dalla presente delibera, gia' in funzione alla            
data di adozione della stessa sono tenute ad adeguarsi a quanto                 
previsto ai punti 4), 5), 6)dell'allegato tecnico entro il 30 aprile            
2006;                                                                           
7) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Aspetti  igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la             
vigilanza delle piscine a uso natatorio                                         
1 - Definizioni                                                                 
Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che             
comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per            
attivita' ricreative, sportive e formative e terapeutiche esercitate            
nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.                                       
Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale              
vengono svolte attivita' di cura e riabilitazione; tali strutture               
sono disciplinate da norme specifiche e non vengono regolamentate dal           
presente atto.                                                                  
Per "piscina termale" si intende la piscina che utilizza acque                  
definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino              
del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti;             
anche queste strutture non vengono regolamentate dal presente                   
atto.Per "vasca di piscina" si intende il bacino artificiale, la cui            
acqua viene utilizzata per piu' turni di attivita', con reintegri e             
svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste              
dall'Allegato 1 e Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 2003                 
mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e                
all'utilizzo del bacino stesso.                                                 
Per "bacino di balneazione" si intende il bacino artificiale                    
alimentato con acque superficiali marine o dolci gia' classificate              
come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto            
tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti            
dalla normativa stessa.                                                         
In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneita'           
alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente             
le caratteristiche di idoneita' alla balneazione, con portata                   
proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.                                
A tali strutture, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano                
limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8                    
(requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e            
gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento               
agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con             
il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa            
sulle acque di balneazione.                                                     
2 - Classificazione delle piscine                                               
Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in:                      
2.1 - in base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle            
seguenti categorie e relativi gruppi:                                           
2.1.1 - Categoria A - Piscine di proprieta' pubblica o privata,                 
destinate ad utenza pubblica.                                                   
In base alle caratteristiche gestionali questa categoria e' suddivisa           
nei seguenti gruppi:                                                            
Gruppo a1) Piscine, di proprieta' pubblica o privata,  con accesso di           
pubblico indifferenziato  a pagamento                                           
Gruppo a2) Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in                   
strutture gia' adibite in via principale ad attivita' accessibili ai            
soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:                                   
a2.1 - pubblici esercizi;                                                       
a2.2 - attivita' ricettive turistiche e agrituristiche;                         
a2.3 - collettivita' quali collegi, convitti, scuole, comunita', case           
di riposo, ecc.;                                                                
a2.4 - palestre, centri estetici e simili;                                      
a2.5 - circoli, associazioni;                                                   
Gruppo a3) Impianti finalizzati al gioco acquatico.                             
Gruppo a4) Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in               
piu' di uno dei precedenti gruppi.                                              
2.1.2 - Categoria B - Piscine facenti parte di condomi'ni e destinate           
esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro              
ospiti.                                                                         
In base al numero di unita' abitative questa categoria e' suddivisa             
nei seguenti gruppi:                                                            
Gruppo b1) Piscine facenti parte di condomi'ni, superiori a quattro             
unita' abitative.                                                               
Gruppo b2) Piscine facenti parte di condomi'ni, fino a quattro unita'           
abitative                                                                       
Si intende per "condominio" un edificio o complesso edilizio la cui             
proprieta' e' regolata dal titolo settimo, Capo II del Codice Civile.           
Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine           
costituenti pertinenza delle singole abitazione.                                
2.2 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le                 
piscine si distinguono le seguenti tipologie:                                   
Tipologia 1 - Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o               
piu' bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse                    
permanenti;                                                                     
Tipologia 2 - Piscine coperte: costituite da complessi con uno o piu'           
bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;                 
Tipologia 3 - Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno            
o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche                 
contemporaneamente;                                                             
Tipologia 4 - Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi             
con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi destinati  alle           
attivita' possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni           
atmosferiche.                                                                   
2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi            
di vasche:                                                                      
Tipo a - Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate           
alle attivita' agonistiche, aventi requisiti che consentono                     
l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al genere ed al            
livello di prestazioni per le quali e' destinata  la piscina, nel               
rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della             
Fe'de'ration Internazionale de Natation Amateur (FINA);                         
Tipo b - Vasche per tuffi ed attivita' subacquee e destinate alle               
attivita' agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio              
delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di prestazioni           
per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto  delle norme della           
Federazione italiana nuoto (FIN) e della Fe'de'ration Internationale            
de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;                         
Tipo c - Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali           
che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;                            
Tipo d - Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e                     
funzionali, quali la profondita' =60 cm, che le rendono idonee per la           
balneazione dei bambini;                                                        
Tipo e - Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e           
funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per                    
attivita' differenti o che possiedono requisiti di convertibilita'              
che le rendono idonee ad usi diversi;                                           
Tipo f - Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla                     
prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di            
formazione di onde, fondi mobili, ecc.                                          
2.4 - Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o           
attivita' sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive           
Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni                    
Sportive.                                                                       
3 - Dotazione del personale                                                     
3.1 - Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalita'                
delle piscine, si individuano le figure le cui mansioni sotto                   
indicate possono essere espletate dallo stesso soggetto.                        
3.1.1 - Responsabile della piscina: il responsabile della piscina e'            
la persona individuata da chi ha la responsabilita' giuridica della             
struttura che risponde del funzionamento della struttura dal punto di           
vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori e egli             
cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi a                  
disposizione della struttura e deve assicurare il rispetto dei                  
requisiti igienico ambientali di cui al punto 9; e' responsabile                
della valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici                   
dell'impianto, dell'individuazione dei punti critici e della                    
determinazione delle azioni correttive, nonche' della corretta                  
esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo                
indicate nel piano di autocontrollo redatto nel rispetto dei criteri            
indicati al punto 5.1.                                                          
3.1.2 - Responsabile degli impianti tecnologici: il responsabile                
degli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto               
funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di                    
trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione              
acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di                     
riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria,                  
impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di               
sicurezza e di allarme).                                                        
3.1.3 - L'Assistente bagnanti: l'Assistente bagnanti  e' persona                
abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi           
della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza              
sulle attivita' che si svolgono nelle vasche e negli spazi                      
perimetrali e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza             
dovra' essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della               
struttura secondo quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 - Norme di               
sicurezza fatta eccezione per quanto dettato dalle  disposizioni                
tecniche relative alla Categoria A gruppo A.2.2.                                
Il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti              
non sono obbligatori nelle piscine di  Categoria B, ma e' compito del           
responsabile della piscina garantire l'igiene e la sicurezza.                   
Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti                  
tecnologici  per la Categoria A gruppo A1 devono essere in possesso             
di requisiti formativi che saranno definiti con successivo                      
provvedimento regionale.                                                        
3.2 - Per le piscine di Categoria B1, salvo diversa formale                     
designazione, il responsabile della piscina e' l'amministratore; in             
mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i             
proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle               
altre leggi che regolano la proprieta' negli edifici.                           
4 - Regolamento interno                                                         
4.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto           
a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti              
igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere              
idonee le condizioni nell'impianto natatorio.                                   
4.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile                   
all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a                    
conoscenza di ciascun utente.                                                   
5 - Controlli interni                                                           
5.1 - Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto            
9 e il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e di                    
sicurezza a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di             
un piano di autocontrollo, conservato presso l'impianto stesso che,             
mediante analisi dei processi e dei punti critici e il loro                     
monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni                    
richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi                   
previsti in modo rapido ed efficace.                                            
Il piano  deve essere redatto secondo i seguenti criteri:                       
a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la                   
piscina;                                                                        
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi             
tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da                 
adottare;                                                                       
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici            
degli stessi;                                                                   
d) definizione del sistema di monitoraggio;                                     
e) individuazione delle azioni correttive;                                      
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al               
variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei                
punti critici, e delle procedure in materia di controllo e                      
sorveglianza.                                                                   
5.2 - Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni            
siano eseguiti secondo il protocollo di gestione  e di autocontrollo            
redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui e'                     
considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione             
dell'attivita'.                                                                 
Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta                
applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora            
necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della                
piscina.                                                                        
5.3 - Fermo restando quanto previsto dal Decreto ministeriale del               
1996  in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine             
della Categoria A gruppo A1 il piano di autocontrollo deve contenere            
anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e             
di assistenti bagnanti  nel rispetto degli obiettivi di cui ai                  
successivi punti  8.5.1 e 8.5.2.                                                
5.4 - I controlli e le manutenzioni devono essere  eseguiti anche               
nelle piscine della Categoria B1, anche se  in questo caso non e'               
obbligatorio redarre  il piano di autocontrollo cosi' come sopra                
indicato.                                                                       
5.5 - I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile                
devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due             
anni, in modo da poter fornire all'Azienda Unita' sanitaria locale              
tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i                  
risultati delle analisi effettuate.                                             
5.6 - Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il                      
responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in                
contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere               
alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni                    
ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei                 
bagnanti, il responsabile deve altresi' adottare i provvedimenti                
necessari (es. esclusione di vasche  o sospensione dell'attivita'               
dell'intera piscina ) e darne comunicazione immediata  all'organo di            
controllo competente.                                                           
6 - Controlli esterni                                                           
6.1 - I controlli esterni competono all'Azienda Unita' sanitaria                
locale competente per territorio. Questa deve procedere alla                    
valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni,            
verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni           
per le analisi, secondo piani di controllo predisposti  tenendo conto           
della potenzialita' dell'impianto e dell'esistenza di eventuali                 
fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.            
6.2 - I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare                  
attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione              
dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle                  
condizioni igienico sanitarie complessive e piu' in generale                    
all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure                
correttive eventualmente intraprese in caso di criticita'.                      
6.3 - I controlli esterni devono verificare l'efficacia                         
dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per            
l'analisi  deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica            
da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.                                
6.4 - Le piscine della Categoria A sono soggette in qualsiasi momento           
ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica              
della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in              
tutte le fasi da essi previste.                                                 
6.5 - Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano             
venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti adottera'                    
adeguati provvedimenti,  affinche'  vengano messe in atto le                    
opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute           
e la sicurezza dei frequentatori.                                               
7 - Autorizzazioni                                                              
7.1 - Categoria A                                                               
Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva             
agibilita' (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono              
rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della                 
normativa vigente in materia edilizia (DPR 380/2001), l'esercizio               
dell'attivita' di piscina di Categoria A e' soggetto a comunicazione            
di inizio attivita' da presentare all'Autorita'  Sanitaria e                    
all'Azienda sanitaria locale. Tale comunicazione e' richiesta anche             
nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia              
gia' autorizzata ai sensi dell'art. 231 T.U.LL.SS. R.D. 27/7/1934, n.           
1265.                                                                           
Sono elementi essenziali della comunicazione:                                   
a) ubicazione della struttura e inquadramento urbanistico;                      
b) categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi             
del punto 2;                                                                    
c) numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;                   
d) numero massimo di utenti ammissibili;                                        
e) responsabile della gestione della piscina;                                   
f) documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli             
impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione           
tecnica, planimetria, piante, sezioni  quotate e con l'indicazione di           
ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di                
illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti             
tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura              
ecc.; tavola descrittiva del processo di depurazione  dell'acqua                
indicante la loro potenzialita'; quadro schematico del sistema di               
movimentazione dell'acqua ( acqua in ingresso, depurazione refluo con           
indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati            
ubicati i manometri, ricircolo).                                                
La variazione di uno o piu' elementi sopra elencati comporta                    
l'obbligo di nuova comunicazione.                                               
Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente           
utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla              
frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa            
specifica comunicazione da inviare all'Azienda sanitaria locale.                
7.2 - Categoria B                                                               
L'esercizio dell'attivita' di piscina della Categoria B e'                      
subordinato a comunicazione all'Azienda sanitaria locale della                  
presenza di una piscina e alle seguenti informazioni:                           
a) anno di costruzione                                                          
b) materiale di costruzione e dimensione delle vasche                           
c) tipologia di depurazione effettuata.                                         
8 - Utenti                                                                      
8.1 - Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e             
"bagnanti".                                                                     
8.2 - Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno                      
dell'impianto natatorio.                                                        
8.3 - Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno                
della sezione vasche.                                                           
8.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili  e' determinato,           
con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei                 
solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa            
avvenire in modo regolare e agevole.                                            
8.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili e' determinato, in              
relazione ai diversi tipi di vasche,  con i seguenti obiettivi:                 
8.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attivita' in             
acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro           
i limiti della potenzialita' degli impianti di trattamento;                     
8.5.2 - garantire che l'attivita' natatoria, nelle varie forme                  
previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di                 
vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di           
sorveglianza degli utenti;                                                      
8.6 - Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del            
numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano             
di autocontrollo.                                                               
9 - Requisiti igienico - ambientali                                             
Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico            
ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle           
sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di                
prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione,                       
illuminotecnici e acustici stabiliti dall'Allegato 1 e dalla Tabella            
A dell'"Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province             
autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la            
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso                
natatorio", siglato a Roma 16 gennaio 2003.                                     
10 - Requisiti strutturali ed impiantistici                                     
I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in                   
particolare, che:                                                               
a) la potenzialita' degli impianti di trattamento dell'acqua sia                
proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico           
inquinante conseguente alla loro utilizzazione;                                 
b) l'attivita' natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di               
sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e               
modalita' di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di            
piscine e tipo di vasca;                                                        
c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli                     
spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree                
accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo                
rischio per la sicurezza dei frequentatori.                                     
11 - Aspetti igienici di gestione                                               
11.1 - In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata                
quotidianamente la pulizia e la  disinfezione, con l'allontanamento             
di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di                         
autocontrollo.                                                                  
11.2 - All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile           
ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono                 
disciplinate le modalita' di accesso alle vasche sulla base delle               
indicazioni fornite dalle disposizioni regionali.                               
11.3 - Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando            
i tempi massimi previsti dalle Norme UNI (allegato) e la quantita' di           
acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali                   
previste dalle Norme UNI.                                                       
Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo           
ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.                              
11.4 - Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle                   
attivita' di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, puo'             
essere consentito un  tempo massimo di ricircolo di 8 ore.                      
In nessun caso l'acqua di immissione, esclusa la potabile, deve                 
essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario                
trattamento. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate                      
completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto.           
Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve           
essere istallato un contatore totalizzatore.                                    
11.5 - Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico                
impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo            
di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante                    
corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono  essere                  
previsti dispositivi per il controllo delle portate di ricircolo per            
ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di                 
approvvigionamento dell'acqua di immissione in vasca.                           
12 - Disciplina degli scarichi                                                  
L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli            
impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformita'            
delle norme nazionali e regionali  vigenti in materia di tutela di              
acque dall'inquinamento.                                                        
Lo scarico delle acque reflue dovra' essere autorizzato sia che                 
recapiti in pubblica fognatura o in altro recettore e in ogni caso              
dovra' avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura              
igienico sanitaria.                                                             
13 - Elementi funzionali del complesso natatorio                                
Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi             
funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in           
relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di               
vasche:                                                                         
13.1 -  sezione vasche (natatorie e di balneazione);                            
13.2 -  sezione servizi;                                                        
13.3 -  sezione impianti tecnici;                                               
13.4 -  sezione pubblico;                                                       
13.5 -  sezione attivita' accessorie.                                           
14 - Disposizioni finali                                                        
14.1 - I requisiti strutturali, previsti dalle disposizioni tecniche            
contenute nella presente delibera, si applicano ai nuovi impianti,              
intendendo per nuovi impianti quelli per i quali, alla data di                  
adozione  del presente provvedimento, non sia ancora stato rilasciato           
il permesso di costruire da parte del Comune competente.                        
14.2 - Le piscine normate dalla presente delibera, gia' in funzione             
alla data di adozione  della presente delibera, sono tenute ad                  
adeguarsi a quanto previsto ai punti 4) 5) 6) della presente delibera           
 entro  il 30 aprile 2006. Fermo restando  comunque l'obbligo di                
garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le             
stesse strutture  dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali                   
previsti nelle disposizioni tecniche in occasione di ristrutturazioni           
o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate.                   
14.3 - La Regione potra' emanare ulteriori documenti tecnici per                
l'aggiornamento delle norme tecniche o per l'eventuale                          
regolamentazione di ulteriori categorie non comprese nel presente               
atto.                                                                           
DISPOSIZIONI TECNICHE CATEGORIA A) - GRUPPO A1                                  
1 - Caratteristiche igienico sanitarie e strutturali delle varie                
sezioni                                                                         
Ove sia presente una sezione per i pubblico i posti per gli                     
spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i               
percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati           
da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto                   
riguarda le caratteristiche dell' area destinata al pubblico vanno              
rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno.            
Nel caso di contiguita' tra l'area riservata al pubblico e quella               
destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di             
separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le            
due zone. E' necessario, inoltre, evitare che le acque di lavaggio              
delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l'area             
di pertinenza dei frequentatori delle vasche; a questo scopo si                 
devono adottare opportuni sistemi di intercettazione (es. canalette             
di scolo, pavimentazione inclinata ecc. ) per il convogliamento e la            
raccolta delle acque di lavaggio.                                               
Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree            
per attivita' sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro              
(bar, tavola calda, ecc.), spazi per attivita' ricreative e                     
culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre                 
attivita' complementari, la stessa deve essere strutturata per uso              
esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono                 
ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una            
netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra            
citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.                         
Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione vasche, sezione           
servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere               
garantita la fruibilita' da parte di portatori di handicap, secondo             
la normativa vigente.                                                           
All'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il                  
regolamento relativo al comportamento dei frequentatori che dovra'              
riportare anche i seguenti elementi di educazione sanitaria, di                 
comportamento e di igiene personale:                                            
a) i frequentatori, prima di accedere alle vasche debbono sottoporsi            
ad accurata doccia;                                                             
b) nei percorsi a piedi nudi e' consigliato l'uso degli zoccoli di              
legno o ciabattine di plastica o gomma; l'uso di scarpette da                   
ginnastica e' consentito solo al personale di servizio per uso                  
esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi;                                
c) l'uso della cuffia e' disciplinato dal regolamento interno della             
struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell' analisi del             
rischio effettuata dal gestore.                                                 
1.1 - Sezione vasche                                                            
Per sezione attivita' natatoria e balneazione si intende l'insieme              
delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate               
alle suddette attivita' e comprende: le vasche e gli spazi                      
perimetrali intorno ad esse, nonche' quelli connessi direttamente               
alle attivita' natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei           
frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono                    
presentare le seguenti caratteristiche.                                         
1.1.1 - Gli spazi perimetrali, ove previsti, debbono essere                     
accessibili solo a piedi nudi e/o idonei calzari e possedere idonee             
caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di            
pulizia, comfort e sicurezza.                                                   
1.1.2 - Le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le                  
vasche, dovranno essere di materiale  facilmente lavabile,                      
impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt. Nelle piscine coperte            
gli spazi per la sosta dei frequentatori debbono essere dimensionati            
in ragione almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua. Le            
pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale                        
antisdrucciolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo. Sul           
bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori           
minimi e massimi della profondita'; inoltre debbono essere                      
evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza            
delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.Quando la           
profondita' della vasca supera i 60 cm. e' necessario prevedere una o           
piu' scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione               
della vasca.                                                                    
Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai               
prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di mancorrenti e              
rigidamente ancorate alla struttura della vasca.                                
Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti                    
verticali della vasca deve essere non inferiore a cm 5 e non                    
superiore a cm. 10.                                                             
1.1.3 -  Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei                    
frequentatori (solarium) dovra' avere una superficie non inferiore a            
due volte l'area delle vasche e gli spazi perimetrali intorno alla              
vasca e quelle direttamente connesse alle attivita' natatorie e di              
balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua                 
(barriera) tale da impedire l'accesso dalle zone limitrofe di altezza           
di almeno 1,00 mt.                                                              
1.1.4 - La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei           
bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del           
bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una           
completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.              
1.1.5 - Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche                
debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle            
zone con profondita' fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve            
superare il limite dell'8%. n) per le piscine coperte, l'altezza del            
vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovra' risultare non           
inferiore in ogni punto a m. 3,50.                                              
1.1.6 - Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi           
altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti               
della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.                  
1.1.7 - Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema             
di tracimazione quali canali sfioratori perimetrali, skimmer                    
incassati nelle pareti al livello del pelo d'acqua (solo per le                 
tipologie previste dalle Norme UNI 10637). Nelle vasche per                     
nuotatori, gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di            
virata.                                                                         
1.1.8 - La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una             
completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le               
parti del bacino.                                                               
1.1.9 - Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di                    
eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti              
della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm.             
8.                                                                              
1.1.10 - La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina           
perimetrale costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza                 
preferibile a mt. 2,00 e comunque non inferiore a mt. 1,50 con un               
pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%; detta               
acqua deve essere convogliata in fognatura. Tutti gli spazi                     
percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo.               
I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in            
vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA               
vigenti in materia.                                                             
1.1.11 - In caso di utilizzo di acqua dolce (superficiale o                     
sotterranea) o salata (di mare), il suo approvvigionamento deve                 
avvenire in zone idonee alla balneazione e deve essere sospeso in               
caso di interdizione della stessa.                                              
L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o                      
svuotamento, dovra' essere inviata allo scarico.                                
1.2 - Sezione servizi                                                           
Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali  adibiti a                  
spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo              
soccorso e i locali destinati al personale di servizio.                         
1.2.1  Servizi per i frequentatori                                              
1.2.1.1 - Gli spogliatoi e i servizi igienici devono avere altezza              
minima non inferiore a 2,40 mt. con idonea areazione ed                         
illuminazione, il pavimento  deve essere costituito da materiali                
resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e                  
antisdrucciolevoli, fornito di griglie di scarico per allontanare               
rapidamente le acque di lavaggio.                                               
Le pareti degli spogliatoi dovranno essere di materiale facilmente              
lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt.                        
Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il               
percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi ( o con calzature           
espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate                      
all'attivita'  di balneazione) . Gli spogliatoi possono essere del              
tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle strutture esistenti,              
nell' impossibilita' strutturale di separare i percorsi,  possono               
essere utilizzate modalita' organizzative ritenute idonee, introdotte           
nel regolamento interno.                                                        
1.2.1.2 -  Il numero dei posti spogliatoio dovra' essere non                    
inferiore ad 1/9 della superficie in mq delle vasche servite. Gli               
spogliatoi collettivi  e quelli singoli devono assicurare una                   
superficie minima di mq 1,6 per persona. Le cabine degli spogliatoi a           
rotazione si conteggiano pari a 1,5 posti spogliatoio e devono avere            
le seguenti caratteristiche: devono essere dotate di due porte sui              
lati opposti l'una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su             
quello a piedi nudi. Le pareti delle cabine devono avere uno spazio             
libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm. e di un ulteriore                
spazio libero tra parete e soffitto. Le porte devono essere                     
realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre                 
aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono                
essere dotate di sedile ribaltabile. Nel caso di complessi attrezzati           
anche per l'esercizio contestuale di attivita' diverse da quelle di             
balneazione (es. palestre o comunque attivita' al coperto) gli                  
spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attivita' o,            
in alternativa devono essere previsti spogliatoi singoli a rotazione,           
purche' siano rispettate le dotazioni minime per le singole                     
attivita', e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito.           
Il deposito degli abiti puo' essere effettuato sia con sistemi                  
individuali sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli             
abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di             
griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno 20 cm. Nel                 
sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi              
contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili                
dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in             
modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.                     
1.2.1.3 - Fermo restando il rispetto delle normative in materia di              
eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono               
essere previsti:                                                                
a -  non meno di 4 wc per i primi 25 posti spogliatoio, suddivisi in            
eguale misura tra uomini e donne; i wc devono aumentare in ragione di           
1 ogni ulteriori 25 posti spogliatoio; i locali wc devono avere le              
porte apribili verso l'esterno ed essere dotati di regolamentare                
spazio di disimpegno comunicante direttamente con spogliatoio;                  
b -  non meno di una doccia ogni 4 posti spogliatoio, suddivise in              
eguale misura tra uomini e donne; nelle piscine coperte la zona docce           
deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di                        
asciugacapelli in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle                
scoperte deve essere previsto un numero minimo di 2 asciugacapelli in           
ogni zona spogliatoio. Nelle piscine scoperte e' ammesso un numero di           
docce u' 30% con acqua non riscaldata;                                          
c -  lavabi o punti di erogazione di acqua potabile in numero                   
complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone           
liquido o in polvere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno               
deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 2 servizi.             
L'accesso dei frequentatori alle aree delle attivita' balneatorie               
deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va               
disposta una vaschetta lava piedi con doccia, non eludibile,                    
alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione                  
disinfettante.                                                                  
Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente           
e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l'immersione                  
completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione                         
disinfettante, accessibile anche dai disabili con i relativi ausili.            
Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a                    
pressione muniti di  fotocellula, in grado di garantire ugualmente              
una adeguata disinfezione.                                                      
1.2.2 -  Servizi per il personale                                               
Per il dimensionamento dei locali spogliatoio e servizi igienici si             
fa riferimento a DLgs 626/94 ( art.33, punti 11 e 12)                           
1.2.3 -  Servizi per i giudici di gara                                          
Per i servizi  a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento             
alle  Norme CONI                                                                
1.2.4 - Locale di primo soccorso                                                
Ogni piscina deve essere dotata di un locale di primo soccorso,                 
preferibilmente ad uso esclusivo della piscina:esso deve essere                 
costituito da un ambiente di adeguata accessibilita' e superficie,              
convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti           
a comando non manuale, con acqua potabile. Il locale deve essere                
chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve              
consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso           
percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Il locale di primo            
soccorso deve essere dotato di collegamento telefonico con l'esterno            
e di un servizio igienico ad uso esclusivo.                                     
Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura           
in cui sono presenti anche altre attivita', il locale di primo                  
soccorso puo' anche essere a servizio di dette attivita', purche' sia           
garantito un rapido e agevole accesso.                                          
Il locale dovra' disporre di idonei materiali e attrezzature di primo           
soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante  in attesa                       
dell'intervento del personale dei  servizi pubblici di emergenza.               
1.3 - Sezione impianti tecnici                                                  
La sezione degli impianti tecnici comprende: centrale idrica ed                 
impianti per il trattamento dell'acqua , centrale termica, impianti             
per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la               
pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti            
antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e                       
condizionamento dell'aria, impianti di comunicazioni interne,                   
impianti di smaltimento delle acque, di depurazione ed impianti di              
sicurezza e di allarme.                                                         
Tutti gli impianti ed i relativi accessori debbono essere facilmente            
identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la                
funzione.                                                                       
Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di                    
controllo e di manovra degli impianti tecnologici.                              
I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua           
devono strutturalmente e funzionalmente essere divisi in due locali:            
uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e                  
l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative                  
apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei                   
flocculanti e degli additivi.                                                   
Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati             
dalla centrale termica.                                                         
Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere conformi alle                    
normative di settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli           
impianti di trattamento dell'acqua di piscina si rinvia alle                    
specifiche Norme UNI (allegate).                                                
1.4 - Sezione pubblico                                                          
Per sezione pubblico si intende l'insieme degli spazi adibiti ad                
atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I               
percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da             
quelli destinati ai bagnanti. Le zone destinate al pubblico debbono             
rispondere alle norme vigenti proporzionate in base alla massima                
presenza consentita di frequentatori (DM 18/3/1996).                            
1.5 - Sezione attivita' accessorie                                              
Per sezione attivita' accessorie si intendono le aree per attivita'             
sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro quali bar,                 
tavola calda, ecc., spazi per attivita' ricreative, culturali,                  
ambienti per uffici e riunioni ed altre attivita' complementari che             
devono essere strutturate per uso esclusivo o del pubblico o dei                
bagnanti.                                                                       
Tali attivita' e locali devono rispondere alle rispettive norme di              
riferimento.                                                                    
Disposizioni tecniche Categoria A) Gruppo A.2.2                                 
Le piscine  al servizio di attivita' ricettive turistiche e                     
agrituristiche sono quelle inserite in alberghi, camping villaggi               
turistici,  agriturismi e similari.                                             
Regolamento interno                                                             
Il regolamento interno  relativo al comportamento dei frequentatori             
che dovra' riportare anche elementi di educazione sanitaria, deve               
essere esposto in posizione visibile e in modo tale da assicurarne la           
conoscenza da parte degli utenti. Deve contenere almeno i seguenti              
punti:                                                                          
a) indicazione della profondita' e di eventuali punti della vasca a             
profondita' ridotta                                                             
b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;                      
c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di             
un pasto;                                                                       
d) obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;                             
e) ubicazione dei piu' vicini servizi igienici;                                 
f) orari di accesso in piscina;                                                 
g) vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.                    
L'accesso in piscina sara' consentito soltanto negli orari                      
prestabiliti.                                                                   
Numero di bagnanti                                                              
Nelle vasche per bambini (profondita' massima cm 60) il numero                  
massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potra' essere               
superiore a 1 ogni  mq 1,5 di specchio  d' acqua.                               
In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti                         
contemporaneamente presenti, non potra' essere superiore a 1 ogni mq            
2 di specchio d' acqua.                                                         
In generale comunque il numero dei bagnanti dovra' essere tale da               
garantire che il carico inquinante dovuto alle attivita' in acqua, in           
relazione al volume d'acqua delle vasche si mantenga entro i limiti             
della potenzialita' dell'impianto e che l'attivita' natatoria possa             
svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di                         
sorveglianza.                                                                   
Dotazione di personale                                                          
Il titolare della attivita' ricettiva puo' assumere personalmente               
l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti                 
tecnologici e assistente bagnanti.                                              
La presenza dell'assistente bagnante puo' non essere obbligatoria               
nelle strutture  ricettive  ad uso esclusivo degli ospiti  e dei                
clienti della struttura stessa, purche' in presenza delle seguenti              
condizioni:                                                                     
- piscina con vasca inferiore a 100 mq  e profondita' non superiore a           
140 cm.;                                                                        
- almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;                           
- vigilanza  adeguata anche con idonei sistemi  di controllo e/o di             
allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non              
sia continuativa  i frequentatori devono essere informati;                      
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso,               
debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente,                
prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.               
Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non             
hanno l'assistente bagnanti, le modalita' organizzative della                   
vigilanza  e le procedure di intervento devono essere indicate nel              
piano di autocontrollo.                                                         
Sezioni vasche                                                                  
Per sezione attivita' natatoria e balneazione si intende l'insieme              
delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate               
alle suddette attivita' e comprende: le vasche e gli spazi                      
perimetrali intorno ad esse, nonche' quelli connessi direttamente               
alle attivita' natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei           
frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono                    
presentare le seguenti caratteristiche:                                         
- la conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la                  
sicurezza dei bagnanti e consentire un facile controllo visivo di               
tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Le pareti delle            
vasche devono  garantire la sicurezza dei bagnanti, le prese di fondo           
dovranno essere dotate di griglie fisse non amovibili conformi alle             
norme UNI vigenti;                                                              
- sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore               
chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all' azione            
dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi             
debbono avere superfici antisdrucciolo. I materiali in metallo devono           
resistere alla corrosione. L'altezza del vano vasca negli impianti              
coperti , misurata dal pelo libero dell' acqua , dovra' risultare non           
inferiore in ogni punto a m 3,5 e comunque deve essere in ogni punto            
non inferiore all'altezza minima per l'agibilita';                              
- debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i            
valori massimi e minimi della profondita'; inoltre debbono essere               
evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza            
delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo;                    
- a bordo vasca devono essere collocati almeno due galleggianti                 
salvagente regolamentari dotati di fune di recupero;                            
- gli spazi perimetrali e ove previsti, gli spazi relativi ad                   
attivita' accessorie praticabili dai frequentatori, devono essere               
accessibili solo a piedi nudi e/o con idonee calzature e possedere              
caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurare condizioni di            
pulizia, confort e sicurezza. Le banchine perimetrali debbono avere             
un idonea pendenza verso l'esterno per l'allontanamento delle acque,            
che devono essere convogliate direttamente in fogna senza                       
possibilita' di immissione in vasca;                                            
- gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente                
connessi alle attivita' natatorie e balneazione debbono essere                  
delimitate da un elemento di separazione invalicabile dalle zone                
limitrofe . Tale separazione, che deve comunque rispondere ad                   
esigenze sia di igiene che sicurezza,  puo' essere realizzata anche             
con elementi mobili (es. fioriere). Nei percorsi a piedi nudi e'                
vietato l'uso di stuoie o tappeti; nella zona solarium deve essere              
collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti;                        
- si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro non           
dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti,            
ma dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori                 
naturali accidentali (pioggia, vento, etc.). Tutte le vasche debbono            
essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito             
da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle                 
pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino (per le tipologie              
previste dalle norme UNI vigenti);                                              
- per piscine con superficie superiore a mq 100 e deve essere                   
disposto almeno sui due lati piu' lunghi per piscine rettangolari.              
Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75%           
del perimetro della vasca;                                                      
- per piscine con superficie di vasca inferiore a mq 100 possono                
essere utilizzati skimmer, nel rapporto di uno ogni mq 25 di                    
superficie di vasca, escludendo per motivi di sicurezza le pareti di            
virata;                                                                         
- i canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero devono           
essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da             
consentire una facile pulizia. Le acque di lavaggio del bordo vasca             
non devono defluire nel canale sfioratore;.                                     
- i canali sfioratori dovranno essere comunque conformi alle norme              
UNI vigenti;                                                                    
- i trampolini potranno essere installati solo nei casi in cui le               
vasche abbiano requisiti previsti dalla normativa FIN FINA. Eventuali           
acquascivoli di altezza  maggiore od uguale a 2 metri devono essere             
conformi alle UNI EN 1069-1 e 2 .                                               
Sezione servizi                                                                 
La sezione che comprende solitamente  l'insieme dei locali adibiti a            
spogliatoio e deposito abiti, le docce  servizi igienici, il primo              
soccorso e i locali destinati al personale di servizio. Per le                  
strutture turistico  ricettive  si dettano le seguenti disposizioni:            
- e' obbligatorio disporre nei pressi dell'area balneatoria  una                
vaschetta lava piedi che consenta l'immersione completa dei piedi con           
doccia, alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione           
disinfettante e anche almeno una doccia;                                        
- nelle strutture alberghiere, nei camping e nelle strutture                    
agrituristiche nelle quali l'accesso alle piscine e' riservato  ad              
uso esclusivo degli ospiti, non sono obbligatori  spogliatoi, ne'               
servizi igienici all'interno della sezione vasche. Nelle strutture              
ricettive dove l'accesso alla piscina sia esteso anche a clienti                
presenti occasionalmente ad per fruire di un servizio di                        
ristorazione, e' invece necessario predisporre un adeguato numero di            
spogliatoi e servizi igienici;                                                  
- deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di                  
rifiuti;                                                                        
- le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante             
tutto l'orario di funzionamento della piscina da personale                      
adeguatamente formato. La struttura deve essere dotata di presidi di            
primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed                        
utilizzabili. Dovra' essere consentito un agevole avvicinamento di              
un'ambulanza. Ove necessario devono essere previsti mezzi alternativi           
 al pubblico soccorso.                                                          
Sezione impianti tecnici                                                        
Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi debbono essere                    
facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indichi la              
funzione; devono essere confinati in appositi locali chiusi                     
facilmente ventilabili, ed inoltre dotati di estrattore dell'aria  al           
di sopra dei contenitori per i prodotti chimici.                                
I contenitori dei prodotti chimici, all' interno del locale impianti            
tecnici, dovranno avere impresso il nome del principio attivo                   
contenuto ed il relativo titolo; il gestore dovra' conservare le                
schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle            
autorita' competenti.                                                           
Nei locali per impianti tecnici ove sono presenti i contenitori dei             
prodotti chimici in fase liquida devono essere previsti dei bacini di           
contenimento; inoltre nello stesso ambiente dove vengono ubicati gli            
impianti tecnici non possono essere installati degli impianti                   
termici.                                                                        
Gli impianti tecnici (pompe ,filtri,sistema di disinfezione,                    
apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i                  
reintegri dell'acqua in vasca dovranno essere conformi e previsti               
secondo quanto stabilito dalla norma UNI vigente.                               
I materiali per la pulizia , per la disinfezione degli ambienti ed i            
prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono                 
essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati . I prodotti            
chimici impiegati per i trattamento dell'acqua devono essere                    
conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo              
debbono risultare approvvigionati in quantita' tale da assicurare in            
qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di               
impiego.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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