DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2005, n. 1092
Disciplina regionale: aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito
l'Accordo 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso
natatorio, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 51 del 3 marzo 2003);
visto l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine in attuazione
dell'Accordo Stato - Regioni e PP.AA del 16 gennaio 2003", sancito in
sede di Conferenza dei Presidenti il 16 dicembre 2004;
vista la nota prot. n. 13500 del 2/4/2003 del Servizio di Sanita'
pubblica della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali,
indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle
Aziende-USL della Regione Emilia-Romagna nella quale si individuava
nell'Accordo Stato-Regioni del 2003 e nell'Allegato 1 al medesimo
Accordo lo strumento per svolgere gran parte dell'attivita' di
controllo di competenza delle Aziende sanitarie locali, in attesa di
una regolamentazione della materia da parte di questa Regione;
considerato che:
- tale Accordo fissa i principi fondamentali demandando alle Regioni
l' elaborazione delle specifiche disposizioni per la disciplina delle
caratteristiche igienico-sanitarie, nonche' strutturali e
l'individuazione degli aspetti igienici di gestione delle piscine sia
ad uso pubblico che collettivo, nonche' privato;
- questa Regione ritiene prioritaria la regolamentazione delle
piscine ad uso pubblico e delle piscine al servizio delle attivita'
ricettive turistiche e agrituristiche;
- il punto 9 dello stesso Accordo prevede che per quanto riguarda le
strutture turistico ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonche'
piscine delle aziende turistiche a disposizione esclusiva degli
alloggiati, le Regioni possano individuare peculiari modalita'
applicative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e
sanita' pubblica;
considerato che il Servizio Sanita' pubblica ha predisposto un
documento tecnico regionale avvalendosi della collaborazione di
medici igienisti e tecnici della prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali della Regione e, per gli aspetti di competenza, del
Servizio Cultura Sport e Tempo libero - Direzione generale Cultura
Formazione e Lavoro e del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche
- Direzione generale Attivita' produttive Commercio e Turismo;
rilevato inoltre che sono state formulate numerose osservazioni da
parte di Associazioni regionali di categoria rappresentative degli
interessi economici e sociali e che si e' ritenuto in gran parte
recepire, in modo da rendere la disciplina regionale predisposta il
piu' possibile condivisa dai soggetti che ne dovranno curare
l'applicazione;
dato atto che:
- il documento prodotto regolamenta gli aspetti igienico-sanitari per
la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine,
allegato parte integrante della presente deliberazione, introducendo
alcune disposizioni tecniche sulle piscine pubbliche e private ad
utenza pubblica cosi' come classificate nello stesso documento in
categoria A gruppo a1) e sulle piscine delle strutture ricettive
turistiche e agrituristiche ad uso collettivo cosi' come classificate
nello stesso documento in categoria A gruppo a2.2);
- i requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti dall'Allegato
n. 1 comprensivo della Tabella A del su citato Accordo Stato-Regioni
2003, contenente i requisiti igienico -ambientali;
- la presente regolamentazione supera di fatto le indicazioni
regionali precedentemente fornite;
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.
447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di disciplinare gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione,
la manutenzione e la vigilanza delle piscine, contenuti nel documento
allegato, parte integrante della presente delibera;
2) di disporre che le Aziende-USL si attengano, nell'espletamento
delle loro attivita' di vigilanza e controllo, ai parametri relativi
all'acqua contenuta in vasca di cui all'Allegato 1 dell'Accordo
Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;
3) di adottare specifiche disposizioni applicative nel rispetto delle
esigenze di sicurezza e di igiene e sanita' pubblica per le strutture
turistico ricettive quali alberghi, camping e villaggi turistici
nonche' agriturismi e similari, cosi' come previsto dal punto 9
dell'Accordo Stato-Regioni 2003;
4) di inviare il presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di
Sanita' pubblica, all'Agenzia regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA), al Ministero della Salute, nonche' ai gestori
delle piscine pubbliche e ai rappresentanti delle Associazioni di
categoria delle piscine stesse;
5) di dare atto che i requisiti strutturali previsti dalle
disposizioni tecniche contenuti nel sopracitato documento, allegato
parte integrante della presente delibera, si applicano ai nuovi
impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali alla data
di adozione della presente deliberazione non sia ancora stato
rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente,
mentre le piscine esistenti e normate dal presente atto, quindi gia'
in funzione alla data di adozione dello stesso, sono tenute ad
adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni
tecniche, in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti
limitatamente alle sezioni o parti interessate;
6) le piscine normate dalla presente delibera, gia' in funzione alla
data di adozione della stessa sono tenute ad adeguarsi a quanto
previsto ai punti 4), 5), 6)dell'allegato tecnico entro il 30 aprile
2006;
7) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle piscine a uso natatorio
1 - Definizioni
Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che
comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per
attivita' ricreative, sportive e formative e terapeutiche esercitate
nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.
Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale
vengono svolte attivita' di cura e riabilitazione; tali strutture
sono disciplinate da norme specifiche e non vengono regolamentate dal
presente atto.
Per "piscina termale" si intende la piscina che utilizza acque
definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino
del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti;
anche queste strutture non vengono regolamentate dal presente
atto.Per "vasca di piscina" si intende il bacino artificiale, la cui
acqua viene utilizzata per piu' turni di attivita', con reintegri e
svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste
dall'Allegato 1 e Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 2003
mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e
all'utilizzo del bacino stesso.
Per "bacino di balneazione" si intende il bacino artificiale
alimentato con acque superficiali marine o dolci gia' classificate
come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto
tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti
dalla normativa stessa.
In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneita'
alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente
le caratteristiche di idoneita' alla balneazione, con portata
proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.
A tali strutture, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano
limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8
(requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e
gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento
agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con
il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa
sulle acque di balneazione.
2 - Classificazione delle piscine
Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in:
2.1 - in base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle
seguenti categorie e relativi gruppi:
2.1.1 - Categoria A - Piscine di proprieta' pubblica o privata,
destinate ad utenza pubblica.
In base alle caratteristiche gestionali questa categoria e' suddivisa
nei seguenti gruppi:
Gruppo a1) Piscine, di proprieta' pubblica o privata, con accesso di
pubblico indifferenziato a pagamento
Gruppo a2) Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in
strutture gia' adibite in via principale ad attivita' accessibili ai
soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:
a2.1 - pubblici esercizi;
a2.2 - attivita' ricettive turistiche e agrituristiche;
a2.3 - collettivita' quali collegi, convitti, scuole, comunita', case
di riposo, ecc.;
a2.4 - palestre, centri estetici e simili;
a2.5 - circoli, associazioni;
Gruppo a3) Impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4) Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in
piu' di uno dei precedenti gruppi.
2.1.2 - Categoria B - Piscine facenti parte di condomi'ni e destinate
esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro
ospiti.
In base al numero di unita' abitative questa categoria e' suddivisa
nei seguenti gruppi:
Gruppo b1) Piscine facenti parte di condomi'ni, superiori a quattro
unita' abitative.
Gruppo b2) Piscine facenti parte di condomi'ni, fino a quattro unita'
abitative
Si intende per "condominio" un edificio o complesso edilizio la cui
proprieta' e' regolata dal titolo settimo, Capo II del Codice Civile.
Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine
costituenti pertinenza delle singole abitazione.
2.2 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le
piscine si distinguono le seguenti tipologie:
Tipologia 1 - Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o
piu' bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse
permanenti;
Tipologia 2 - Piscine coperte: costituite da complessi con uno o piu'
bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
Tipologia 3 - Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno
o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche
contemporaneamente;
Tipologia 4 - Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi
con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle
attivita' possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni
atmosferiche.
2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi
di vasche:
Tipo a - Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate
alle attivita' agonistiche, aventi requisiti che consentono
l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al genere ed al
livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel
rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della
Fe'de'ration Internazionale de Natation Amateur (FINA);
Tipo b - Vasche per tuffi ed attivita' subacquee e destinate alle
attivita' agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio
delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di prestazioni
per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle norme della
Federazione italiana nuoto (FIN) e della Fe'de'ration Internationale
de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
Tipo c - Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali
che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo d - Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e
funzionali, quali la profondita' =60 cm, che le rendono idonee per la
balneazione dei bambini;
Tipo e - Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e
funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per
attivita' differenti o che possiedono requisiti di convertibilita'
che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo f - Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla
prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di
formazione di onde, fondi mobili, ecc.
2.4 - Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o
attivita' sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive
Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni
Sportive.
3 - Dotazione del personale
3.1 - Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalita'
delle piscine, si individuano le figure le cui mansioni sotto
indicate possono essere espletate dallo stesso soggetto.
3.1.1 - Responsabile della piscina: il responsabile della piscina e'
la persona individuata da chi ha la responsabilita' giuridica della
struttura che risponde del funzionamento della struttura dal punto di
vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori e egli
cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi a
disposizione della struttura e deve assicurare il rispetto dei
requisiti igienico ambientali di cui al punto 9; e' responsabile
della valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici
dell'impianto, dell'individuazione dei punti critici e della
determinazione delle azioni correttive, nonche' della corretta
esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo
indicate nel piano di autocontrollo redatto nel rispetto dei criteri
indicati al punto 5.1.
3.1.2 - Responsabile degli impianti tecnologici: il responsabile
degli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto
funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di
trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione
acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di
riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria,
impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di
sicurezza e di allarme).
3.1.3 - L'Assistente bagnanti: l'Assistente bagnanti e' persona
abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi
della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza
sulle attivita' che si svolgono nelle vasche e negli spazi
perimetrali e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza
dovra' essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della
struttura secondo quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 - Norme di
sicurezza fatta eccezione per quanto dettato dalle disposizioni
tecniche relative alla Categoria A gruppo A.2.2.
Il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti
non sono obbligatori nelle piscine di Categoria B, ma e' compito del
responsabile della piscina garantire l'igiene e la sicurezza.
Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti
tecnologici per la Categoria A gruppo A1 devono essere in possesso
di requisiti formativi che saranno definiti con successivo
provvedimento regionale.
3.2 - Per le piscine di Categoria B1, salvo diversa formale
designazione, il responsabile della piscina e' l'amministratore; in
mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i
proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle
altre leggi che regolano la proprieta' negli edifici.
4 - Regolamento interno
4.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto
a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti
igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere
idonee le condizioni nell'impianto natatorio.
4.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile
all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a
conoscenza di ciascun utente.
5 - Controlli interni
5.1 - Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto
9 e il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e di
sicurezza a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di
un piano di autocontrollo, conservato presso l'impianto stesso che,
mediante analisi dei processi e dei punti critici e il loro
monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni
richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi
previsti in modo rapido ed efficace.
Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la
piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi
tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da
adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al
variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei
punti critici, e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.
5.2 - Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni
siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo
redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui e'
considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione
dell'attivita'.
Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta
applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora
necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della
piscina.
5.3 - Fermo restando quanto previsto dal Decreto ministeriale del
1996 in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine
della Categoria A gruppo A1 il piano di autocontrollo deve contenere
anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e
di assistenti bagnanti nel rispetto degli obiettivi di cui ai
successivi punti 8.5.1 e 8.5.2.
5.4 - I controlli e le manutenzioni devono essere eseguiti anche
nelle piscine della Categoria B1, anche se in questo caso non e'
obbligatorio redarre il piano di autocontrollo cosi' come sopra
indicato.
5.5 - I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile
devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due
anni, in modo da poter fornire all'Azienda Unita' sanitaria locale
tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i
risultati delle analisi effettuate.
5.6 - Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il
responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in
contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere
alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni
ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei
bagnanti, il responsabile deve altresi' adottare i provvedimenti
necessari (es. esclusione di vasche o sospensione dell'attivita'
dell'intera piscina ) e darne comunicazione immediata all'organo di
controllo competente.
6 - Controlli esterni
6.1 - I controlli esterni competono all'Azienda Unita' sanitaria
locale competente per territorio. Questa deve procedere alla
valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni,
verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni
per le analisi, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto
della potenzialita' dell'impianto e dell'esistenza di eventuali
fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.
6.2 - I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare
attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione
dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle
condizioni igienico sanitarie complessive e piu' in generale
all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure
correttive eventualmente intraprese in caso di criticita'.
6.3 - I controlli esterni devono verificare l'efficacia
dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per
l'analisi deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica
da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.
6.4 - Le piscine della Categoria A sono soggette in qualsiasi momento
ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica
della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in
tutte le fasi da essi previste.
6.5 - Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano
venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti adottera'
adeguati provvedimenti, affinche' vengano messe in atto le
opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute
e la sicurezza dei frequentatori.
7 - Autorizzazioni
7.1 - Categoria A
Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva
agibilita' (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono
rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della
normativa vigente in materia edilizia (DPR 380/2001), l'esercizio
dell'attivita' di piscina di Categoria A e' soggetto a comunicazione
di inizio attivita' da presentare all'Autorita' Sanitaria e
all'Azienda sanitaria locale. Tale comunicazione e' richiesta anche
nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia
gia' autorizzata ai sensi dell'art. 231 T.U.LL.SS. R.D. 27/7/1934, n.
1265.
Sono elementi essenziali della comunicazione:
a) ubicazione della struttura e inquadramento urbanistico;
b) categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi
del punto 2;
c) numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
d) numero massimo di utenti ammissibili;
e) responsabile della gestione della piscina;
f) documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli
impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione
tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di
ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di
illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti
tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura
ecc.; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua
indicante la loro potenzialita'; quadro schematico del sistema di
movimentazione dell'acqua ( acqua in ingresso, depurazione refluo con
indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati
ubicati i manometri, ricircolo).
La variazione di uno o piu' elementi sopra elencati comporta
l'obbligo di nuova comunicazione.
Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente
utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla
frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa
specifica comunicazione da inviare all'Azienda sanitaria locale.
7.2 - Categoria B
L'esercizio dell'attivita' di piscina della Categoria B e'
subordinato a comunicazione all'Azienda sanitaria locale della
presenza di una piscina e alle seguenti informazioni:
a) anno di costruzione
b) materiale di costruzione e dimensione delle vasche
c) tipologia di depurazione effettuata.
8 - Utenti
8.1 - Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e
"bagnanti".
8.2 - Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno
dell'impianto natatorio.
8.3 - Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno
della sezione vasche.
8.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili e' determinato,
con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei
solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa
avvenire in modo regolare e agevole.
8.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili e' determinato, in
relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:
8.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attivita' in
acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro
i limiti della potenzialita' degli impianti di trattamento;
8.5.2 - garantire che l'attivita' natatoria, nelle varie forme
previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di
vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di
sorveglianza degli utenti;
8.6 - Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del
numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano
di autocontrollo.
9 - Requisiti igienico - ambientali
Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico
ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle
sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di
prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione,
illuminotecnici e acustici stabiliti dall'Allegato 1 e dalla Tabella
A dell'"Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio", siglato a Roma 16 gennaio 2003.
10 - Requisiti strutturali ed impiantistici
I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in
particolare, che:
a) la potenzialita' degli impianti di trattamento dell'acqua sia
proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico
inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
b) l'attivita' natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di
sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e
modalita' di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di
piscine e tipo di vasca;
c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli
spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree
accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo
rischio per la sicurezza dei frequentatori.
11 - Aspetti igienici di gestione
11.1 - In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata
quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento
di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di
autocontrollo.
11.2 - All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile
ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono
disciplinate le modalita' di accesso alle vasche sulla base delle
indicazioni fornite dalle disposizioni regionali.
11.3 - Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando
i tempi massimi previsti dalle Norme UNI (allegato) e la quantita' di
acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali
previste dalle Norme UNI.
Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo
ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.
11.4 - Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle
attivita' di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, puo'
essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore.
In nessun caso l'acqua di immissione, esclusa la potabile, deve
essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario
trattamento. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate
completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto.
Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve
essere istallato un contatore totalizzatore.
11.5 - Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico
impianto a condizione che ogni vasca possegga il proprio dispositivo
di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante
corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono essere
previsti dispositivi per il controllo delle portate di ricircolo per
ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di
approvvigionamento dell'acqua di immissione in vasca.
12 - Disciplina degli scarichi
L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli
impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformita'
delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela di
acque dall'inquinamento.
Lo scarico delle acque reflue dovra' essere autorizzato sia che
recapiti in pubblica fognatura o in altro recettore e in ogni caso
dovra' avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura
igienico sanitaria.
13 - Elementi funzionali del complesso natatorio
Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi
funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in
relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di
vasche:
13.1 - sezione vasche (natatorie e di balneazione);
13.2 - sezione servizi;
13.3 - sezione impianti tecnici;
13.4 - sezione pubblico;
13.5 - sezione attivita' accessorie.
14 - Disposizioni finali
14.1 - I requisiti strutturali, previsti dalle disposizioni tecniche
contenute nella presente delibera, si applicano ai nuovi impianti,
intendendo per nuovi impianti quelli per i quali, alla data di
adozione del presente provvedimento, non sia ancora stato rilasciato
il permesso di costruire da parte del Comune competente.
14.2 - Le piscine normate dalla presente delibera, gia' in funzione
alla data di adozione della presente delibera, sono tenute ad
adeguarsi a quanto previsto ai punti 4) 5) 6) della presente delibera
entro il 30 aprile 2006. Fermo restando comunque l'obbligo di
garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le
stesse strutture dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali
previsti nelle disposizioni tecniche in occasione di ristrutturazioni
o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate.
14.3 - La Regione potra' emanare ulteriori documenti tecnici per
l'aggiornamento delle norme tecniche o per l'eventuale
regolamentazione di ulteriori categorie non comprese nel presente
atto.
DISPOSIZIONI TECNICHE CATEGORIA A) - GRUPPO A1
1 - Caratteristiche igienico sanitarie e strutturali delle varie
sezioni
Ove sia presente una sezione per i pubblico i posti per gli
spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i
percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati
da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto
riguarda le caratteristiche dell' area destinata al pubblico vanno
rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno.
Nel caso di contiguita' tra l'area riservata al pubblico e quella
destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di
separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le
due zone. E' necessario, inoltre, evitare che le acque di lavaggio
delle superfici destinate al pubblico possano refluire verso l'area
di pertinenza dei frequentatori delle vasche; a questo scopo si
devono adottare opportuni sistemi di intercettazione (es. canalette
di scolo, pavimentazione inclinata ecc. ) per il convogliamento e la
raccolta delle acque di lavaggio.
Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree
per attivita' sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro
(bar, tavola calda, ecc.), spazi per attivita' ricreative e
culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre
attivita' complementari, la stessa deve essere strutturata per uso
esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono
ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una
netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra
citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.
Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione vasche, sezione
servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere
garantita la fruibilita' da parte di portatori di handicap, secondo
la normativa vigente.
All'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il
regolamento relativo al comportamento dei frequentatori che dovra'
riportare anche i seguenti elementi di educazione sanitaria, di
comportamento e di igiene personale:
a) i frequentatori, prima di accedere alle vasche debbono sottoporsi
ad accurata doccia;
b) nei percorsi a piedi nudi e' consigliato l'uso degli zoccoli di
legno o ciabattine di plastica o gomma; l'uso di scarpette da
ginnastica e' consentito solo al personale di servizio per uso
esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi;
c) l'uso della cuffia e' disciplinato dal regolamento interno della
struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell' analisi del
rischio effettuata dal gestore.
1.1 - Sezione vasche
Per sezione attivita' natatoria e balneazione si intende l'insieme
delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate
alle suddette attivita' e comprende: le vasche e gli spazi
perimetrali intorno ad esse, nonche' quelli connessi direttamente
alle attivita' natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei
frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono
presentare le seguenti caratteristiche.
1.1.1 - Gli spazi perimetrali, ove previsti, debbono essere
accessibili solo a piedi nudi e/o idonei calzari e possedere idonee
caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di
pulizia, comfort e sicurezza.
1.1.2 - Le pareti perimetrali, dei locali dove sono ubicate le
vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile,
impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt. Nelle piscine coperte
gli spazi per la sosta dei frequentatori debbono essere dimensionati
in ragione almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua. Le
pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale
antisdrucciolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo. Sul
bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori
minimi e massimi della profondita'; inoltre debbono essere
evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza
delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.Quando la
profondita' della vasca supera i 60 cm. e' necessario prevedere una o
piu' scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione
della vasca.
Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai
prodotti chimici utilizzati nella piscina, muniti di mancorrenti e
rigidamente ancorate alla struttura della vasca.
Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti
verticali della vasca deve essere non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm. 10.
1.1.3 - Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei
frequentatori (solarium) dovra' avere una superficie non inferiore a
due volte l'area delle vasche e gli spazi perimetrali intorno alla
vasca e quelle direttamente connesse alle attivita' natatorie e di
balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua
(barriera) tale da impedire l'accesso dalle zone limitrofe di altezza
di almeno 1,00 mt.
1.1.4 - La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei
bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del
bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una
completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.
1.1.5 - Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche
debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle
zone con profondita' fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve
superare il limite dell'8%. n) per le piscine coperte, l'altezza del
vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovra' risultare non
inferiore in ogni punto a m. 3,50.
1.1.6 - Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi
altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti
della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.
1.1.7 - Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema
di tracimazione quali canali sfioratori perimetrali, skimmer
incassati nelle pareti al livello del pelo d'acqua (solo per le
tipologie previste dalle Norme UNI 10637). Nelle vasche per
nuotatori, gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di
virata.
1.1.8 - La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una
completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le
parti del bacino.
1.1.9 - Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di
eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti
della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm.
8.
1.1.10 - La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina
perimetrale costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza
preferibile a mt. 2,00 e comunque non inferiore a mt. 1,50 con un
pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%; detta
acqua deve essere convogliata in fognatura. Tutti gli spazi
percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo.
I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in
vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA
vigenti in materia.
1.1.11 - In caso di utilizzo di acqua dolce (superficiale o
sotterranea) o salata (di mare), il suo approvvigionamento deve
avvenire in zone idonee alla balneazione e deve essere sospeso in
caso di interdizione della stessa.
L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o
svuotamento, dovra' essere inviata allo scarico.
1.2 - Sezione servizi
Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali adibiti a
spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo
soccorso e i locali destinati al personale di servizio.
1.2.1 Servizi per i frequentatori
1.2.1.1 - Gli spogliatoi e i servizi igienici devono avere altezza
minima non inferiore a 2,40 mt. con idonea areazione ed
illuminazione, il pavimento deve essere costituito da materiali
resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e
antisdrucciolevoli, fornito di griglie di scarico per allontanare
rapidamente le acque di lavaggio.
Le pareti degli spogliatoi dovranno essere di materiale facilmente
lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 mt.
Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il
percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi ( o con calzature
espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate
all'attivita' di balneazione) . Gli spogliatoi possono essere del
tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle strutture esistenti,
nell' impossibilita' strutturale di separare i percorsi, possono
essere utilizzate modalita' organizzative ritenute idonee, introdotte
nel regolamento interno.
1.2.1.2 - Il numero dei posti spogliatoio dovra' essere non
inferiore ad 1/9 della superficie in mq delle vasche servite. Gli
spogliatoi collettivi e quelli singoli devono assicurare una
superficie minima di mq 1,6 per persona. Le cabine degli spogliatoi a
rotazione si conteggiano pari a 1,5 posti spogliatoio e devono avere
le seguenti caratteristiche: devono essere dotate di due porte sui
lati opposti l'una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su
quello a piedi nudi. Le pareti delle cabine devono avere uno spazio
libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm. e di un ulteriore
spazio libero tra parete e soffitto. Le porte devono essere
realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre
aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono
essere dotate di sedile ribaltabile. Nel caso di complessi attrezzati
anche per l'esercizio contestuale di attivita' diverse da quelle di
balneazione (es. palestre o comunque attivita' al coperto) gli
spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attivita' o,
in alternativa devono essere previsti spogliatoi singoli a rotazione,
purche' siano rispettate le dotazioni minime per le singole
attivita', e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito.
Il deposito degli abiti puo' essere effettuato sia con sistemi
individuali sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli
abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di
griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno 20 cm. Nel
sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi
contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili
dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in
modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.
1.2.1.3 - Fermo restando il rispetto delle normative in materia di
eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono
essere previsti:
a - non meno di 4 wc per i primi 25 posti spogliatoio, suddivisi in
eguale misura tra uomini e donne; i wc devono aumentare in ragione di
1 ogni ulteriori 25 posti spogliatoio; i locali wc devono avere le
porte apribili verso l'esterno ed essere dotati di regolamentare
spazio di disimpegno comunicante direttamente con spogliatoio;
b - non meno di una doccia ogni 4 posti spogliatoio, suddivise in
eguale misura tra uomini e donne; nelle piscine coperte la zona docce
deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di
asciugacapelli in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle
scoperte deve essere previsto un numero minimo di 2 asciugacapelli in
ogni zona spogliatoio. Nelle piscine scoperte e' ammesso un numero di
docce u' 30% con acqua non riscaldata;
c - lavabi o punti di erogazione di acqua potabile in numero
complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone
liquido o in polvere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno
deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 2 servizi.
L'accesso dei frequentatori alle aree delle attivita' balneatorie
deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va
disposta una vaschetta lava piedi con doccia, non eludibile,
alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione
disinfettante.
Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente
e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l'immersione
completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione
disinfettante, accessibile anche dai disabili con i relativi ausili.
Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a
pressione muniti di fotocellula, in grado di garantire ugualmente
una adeguata disinfezione.
1.2.2 - Servizi per il personale
Per il dimensionamento dei locali spogliatoio e servizi igienici si
fa riferimento a DLgs 626/94 ( art.33, punti 11 e 12)
1.2.3 - Servizi per i giudici di gara
Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento
alle Norme CONI
1.2.4 - Locale di primo soccorso
Ogni piscina deve essere dotata di un locale di primo soccorso,
preferibilmente ad uso esclusivo della piscina:esso deve essere
costituito da un ambiente di adeguata accessibilita' e superficie,
convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti
a comando non manuale, con acqua potabile. Il locale deve essere
chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve
consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso
percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Il locale di primo
soccorso deve essere dotato di collegamento telefonico con l'esterno
e di un servizio igienico ad uso esclusivo.
Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura
in cui sono presenti anche altre attivita', il locale di primo
soccorso puo' anche essere a servizio di dette attivita', purche' sia
garantito un rapido e agevole accesso.
Il locale dovra' disporre di idonei materiali e attrezzature di primo
soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa
dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza.
1.3 - Sezione impianti tecnici
La sezione degli impianti tecnici comprende: centrale idrica ed
impianti per il trattamento dell'acqua , centrale termica, impianti
per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la
pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti
antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e
condizionamento dell'aria, impianti di comunicazioni interne,
impianti di smaltimento delle acque, di depurazione ed impianti di
sicurezza e di allarme.
Tutti gli impianti ed i relativi accessori debbono essere facilmente
identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la
funzione.
Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di
controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua
devono strutturalmente e funzionalmente essere divisi in due locali:
uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e
l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative
apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei
flocculanti e degli additivi.
Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati
dalla centrale termica.
Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere conformi alle
normative di settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli
impianti di trattamento dell'acqua di piscina si rinvia alle
specifiche Norme UNI (allegate).
1.4 - Sezione pubblico
Per sezione pubblico si intende l'insieme degli spazi adibiti ad
atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I
percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da
quelli destinati ai bagnanti. Le zone destinate al pubblico debbono
rispondere alle norme vigenti proporzionate in base alla massima
presenza consentita di frequentatori (DM 18/3/1996).
1.5 - Sezione attivita' accessorie
Per sezione attivita' accessorie si intendono le aree per attivita'
sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro quali bar,
tavola calda, ecc., spazi per attivita' ricreative, culturali,
ambienti per uffici e riunioni ed altre attivita' complementari che
devono essere strutturate per uso esclusivo o del pubblico o dei
bagnanti.
Tali attivita' e locali devono rispondere alle rispettive norme di
riferimento.
Disposizioni tecniche Categoria A) Gruppo A.2.2
Le piscine al servizio di attivita' ricettive turistiche e
agrituristiche sono quelle inserite in alberghi, camping villaggi
turistici, agriturismi e similari.
Regolamento interno
Il regolamento interno relativo al comportamento dei frequentatori
che dovra' riportare anche elementi di educazione sanitaria, deve
essere esposto in posizione visibile e in modo tale da assicurarne la
conoscenza da parte degli utenti. Deve contenere almeno i seguenti
punti:
a) indicazione della profondita' e di eventuali punti della vasca a
profondita' ridotta
b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di
un pasto;
d) obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
e) ubicazione dei piu' vicini servizi igienici;
f) orari di accesso in piscina;
g) vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.
L'accesso in piscina sara' consentito soltanto negli orari
prestabiliti.
Numero di bagnanti
Nelle vasche per bambini (profondita' massima cm 60) il numero
massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potra' essere
superiore a 1 ogni mq 1,5 di specchio d' acqua.
In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti
contemporaneamente presenti, non potra' essere superiore a 1 ogni mq
2 di specchio d' acqua.
In generale comunque il numero dei bagnanti dovra' essere tale da
garantire che il carico inquinante dovuto alle attivita' in acqua, in
relazione al volume d'acqua delle vasche si mantenga entro i limiti
della potenzialita' dell'impianto e che l'attivita' natatoria possa
svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di
sorveglianza.
Dotazione di personale
Il titolare della attivita' ricettiva puo' assumere personalmente
l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti
tecnologici e assistente bagnanti.
La presenza dell'assistente bagnante puo' non essere obbligatoria
nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei
clienti della struttura stessa, purche' in presenza delle seguenti
condizioni:
- piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondita' non superiore a
140 cm.;
- almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;
- vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di
allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non
sia continuativa i frequentatori devono essere informati;
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso,
debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente,
prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.
Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non
hanno l'assistente bagnanti, le modalita' organizzative della
vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel
piano di autocontrollo.
Sezioni vasche
Per sezione attivita' natatoria e balneazione si intende l'insieme
delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate
alle suddette attivita' e comprende: le vasche e gli spazi
perimetrali intorno ad esse, nonche' quelli connessi direttamente
alle attivita' natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei
frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono
presentare le seguenti caratteristiche:
- la conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la
sicurezza dei bagnanti e consentire un facile controllo visivo di
tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Le pareti delle
vasche devono garantire la sicurezza dei bagnanti, le prese di fondo
dovranno essere dotate di griglie fisse non amovibili conformi alle
norme UNI vigenti;
- sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore
chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all' azione
dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi
debbono avere superfici antisdrucciolo. I materiali in metallo devono
resistere alla corrosione. L'altezza del vano vasca negli impianti
coperti , misurata dal pelo libero dell' acqua , dovra' risultare non
inferiore in ogni punto a m 3,5 e comunque deve essere in ogni punto
non inferiore all'altezza minima per l'agibilita';
- debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i
valori massimi e minimi della profondita'; inoltre debbono essere
evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza
delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo;
- a bordo vasca devono essere collocati almeno due galleggianti
salvagente regolamentari dotati di fune di recupero;
- gli spazi perimetrali e ove previsti, gli spazi relativi ad
attivita' accessorie praticabili dai frequentatori, devono essere
accessibili solo a piedi nudi e/o con idonee calzature e possedere
caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurare condizioni di
pulizia, confort e sicurezza. Le banchine perimetrali debbono avere
un idonea pendenza verso l'esterno per l'allontanamento delle acque,
che devono essere convogliate direttamente in fogna senza
possibilita' di immissione in vasca;
- gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente
connessi alle attivita' natatorie e balneazione debbono essere
delimitate da un elemento di separazione invalicabile dalle zone
limitrofe . Tale separazione, che deve comunque rispondere ad
esigenze sia di igiene che sicurezza, puo' essere realizzata anche
con elementi mobili (es. fioriere). Nei percorsi a piedi nudi e'
vietato l'uso di stuoie o tappeti; nella zona solarium deve essere
collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti;
- si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro non
dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti,
ma dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori
naturali accidentali (pioggia, vento, etc.). Tutte le vasche debbono
essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito
da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle
pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino (per le tipologie
previste dalle norme UNI vigenti);
- per piscine con superficie superiore a mq 100 e deve essere
disposto almeno sui due lati piu' lunghi per piscine rettangolari.
Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75%
del perimetro della vasca;
- per piscine con superficie di vasca inferiore a mq 100 possono
essere utilizzati skimmer, nel rapporto di uno ogni mq 25 di
superficie di vasca, escludendo per motivi di sicurezza le pareti di
virata;
- i canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero devono
essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da
consentire una facile pulizia. Le acque di lavaggio del bordo vasca
non devono defluire nel canale sfioratore;.
- i canali sfioratori dovranno essere comunque conformi alle norme
UNI vigenti;
- i trampolini potranno essere installati solo nei casi in cui le
vasche abbiano requisiti previsti dalla normativa FIN FINA. Eventuali
acquascivoli di altezza maggiore od uguale a 2 metri devono essere
conformi alle UNI EN 1069-1 e 2 .
Sezione servizi
La sezione che comprende solitamente l'insieme dei locali adibiti a
spogliatoio e deposito abiti, le docce servizi igienici, il primo
soccorso e i locali destinati al personale di servizio. Per le
strutture turistico ricettive si dettano le seguenti disposizioni:
- e' obbligatorio disporre nei pressi dell'area balneatoria una
vaschetta lava piedi che consenta l'immersione completa dei piedi con
doccia, alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione
disinfettante e anche almeno una doccia;
- nelle strutture alberghiere, nei camping e nelle strutture
agrituristiche nelle quali l'accesso alle piscine e' riservato ad
uso esclusivo degli ospiti, non sono obbligatori spogliatoi, ne'
servizi igienici all'interno della sezione vasche. Nelle strutture
ricettive dove l'accesso alla piscina sia esteso anche a clienti
presenti occasionalmente ad per fruire di un servizio di
ristorazione, e' invece necessario predisporre un adeguato numero di
spogliatoi e servizi igienici;
- deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di
rifiuti;
- le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante
tutto l'orario di funzionamento della piscina da personale
adeguatamente formato. La struttura deve essere dotata di presidi di
primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed
utilizzabili. Dovra' essere consentito un agevole avvicinamento di
un'ambulanza. Ove necessario devono essere previsti mezzi alternativi
al pubblico soccorso.
Sezione impianti tecnici
Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi debbono essere
facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indichi la
funzione; devono essere confinati in appositi locali chiusi
facilmente ventilabili, ed inoltre dotati di estrattore dell'aria al
di sopra dei contenitori per i prodotti chimici.
I contenitori dei prodotti chimici, all' interno del locale impianti
tecnici, dovranno avere impresso il nome del principio attivo
contenuto ed il relativo titolo; il gestore dovra' conservare le
schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle
autorita' competenti.
Nei locali per impianti tecnici ove sono presenti i contenitori dei
prodotti chimici in fase liquida devono essere previsti dei bacini di
contenimento; inoltre nello stesso ambiente dove vengono ubicati gli
impianti tecnici non possono essere installati degli impianti
termici.
Gli impianti tecnici (pompe ,filtri,sistema di disinfezione,
apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i
reintegri dell'acqua in vasca dovranno essere conformi e previsti
secondo quanto stabilito dalla norma UNI vigente.
I materiali per la pulizia , per la disinfezione degli ambienti ed i
prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono
essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati . I prodotti
chimici impiegati per i trattamento dell'acqua devono essere
conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo
debbono risultare approvvigionati in quantita' tale da assicurare in
qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di
impiego.