DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 6 giugno 2005, n. 7764
Autorizzazione preventiva ai sensi art. 60, DPR 753/80 per realizzazione muro di sostegno presso parcheggio bocciodromo in appoggio scarpata rilevato ferroviario in comune di Casalgrande in Via S. Rizza, in eccezione alla prevista fascia di rispetto linea Reggio Emilia-Sassuolo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
1) di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali l'intervento di realizzazione di un muro di
sostegno della scarpata d'appoggio della ferrovia Reggio
Emilia-Sassuolo presente presso il parcheggio del Bocciodromo sito in
Via S. Rizza nel Comune di Casalgrande, richiesto dal Comune
medesimo, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano
dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio
Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del
DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49
dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o
ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa
d'indennizzi di sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire inoltre quanto segue:
3.a) il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda
concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in
oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
3.b) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera
in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
3.c) la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla
proprieta' attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di
presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza della linea ferroviaria in oggetto;
3.d) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la
decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa
Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
3.e) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la
sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari, conseguentemente sono
fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini