DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE 11 maggio 2005, n. 14
Accreditamento istituzionale del "Centro Cardinal Ferrari Srl" di Fontanellato (PR)
L'ASSESSORE REGIONALE
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai
sensi del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti;
richiamata la L.R. 34/98, e richiamato in particolare l'art. 2, che
stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private, in
possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni
nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbono
ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalita'
stabilite dalla medesima legge;
richiamata la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale
la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i
requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
vista la nota del 21 dicembre 2004, conservata agli atti del Servizio
Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del
"Centro Cardinal Ferrari Srl", ubicato in Fontanellato (PR), Via IV
Novembre n. 21 chiede l'accreditamento istituzionale per le seguenti
funzioni di ricovero:
- Recupero e riabilitazione funzionale (codice 56) - 66 posti letto
(di cui 8 di Day Hospital)
- Neuroriabilitazione (codice 75) - 25 posti letto;
preso atto che il "Centro Cardinal Ferrari Srl", e' stato autorizzato
al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di
Fontanellato (PR), Prot. n. 12760 dell'11/9/1999 in quanto in
possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale
125/99, attuativa della L.R. 34/98;
dato atto che il "Centro Cardinal Ferrari Srl" e' stato accreditato
in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del DLgs
502/92, con proprio decreto n. 22 del 31/7/2000;
considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno
regionale di strutture di ricovero;
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla
Agenzia Sanitaria regionale: esame della documentazione e visita di
verifica, effettuata in data 22 febbraio 2005, sulla sussistenza dei
requisiti generali e specifici posseduti;
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita' del
"Centro Cardinal Ferrari Srl", realizzata dall'Agenzia Sanitaria
regionale, protocollo della Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali n. 12568 del 24/3/2005, conservata agli atti del Servizio
Presidi Ospedalieri, nella quale si puntualizza che occorre
strutturare un piano di valutazione complessivo degli obiettivi
specifici per la qualita';
tenuto presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del DLgs
502/92 sopra citato la qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del medesimo decreto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi, ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 447/03;
decreta:
la struttura sanitaria "Centro Cardinal Ferrari Srl", ubicato in
Fontanellato (Pr), Via IV Novembre n. 21, per le motivazioni di cui
in premessa, e' accreditata istituzionalmente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni
per le seguenti funzioni di ricovero:
- Recupero e riabilitazione funzionale (codice 56) - 66 posti letto
(di cui 8 di Day Hospital)
- Neuroriabilitazione (codice 75) - 25 posti letto;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comprende
l'attivita' ambulatoriale, se non per le attivita' strettamente
connesse alla degenza e i cui oneri rientrino nella tariffa prevista
per il corrispondente episodio di ricovero;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma
2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo
decreto legislativo;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validita'
triennale dalla data di concessione;
il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Giovanni Bissoni