DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1316
Attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter della Legge 71/05 e DM 102.060 del 20/7/2005 concernenti interventi a favore imprese agricole danneggiate da crisi di mercato determinatasi nel 2004 a carico della produzione di pesche e nettarine. Approvazione procedure operative
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo convertito
con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71, recante
interventi urgenti nel settore agroalimentare;
richiamato in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del predetto
decreto-legge, che prevede interventi economici e agevolazioni
previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno
subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente;
visto, altresi', il decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali, n. 101.779 in data 9 giugno 2005, adottato ai fini
dell'applicazione degli aiuti introdotti dai richiamati commi 1-bis e
1-ter, con il quale, tra l'altro:
- e' stata prevista la concessione degli aiuti stessi a favore delle
imprese agricole ricadenti nelle aree individuate dalle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia che - per la grave
crisi di mercato delle produzioni frutticole e dell'uva da tavola del
2004 - hanno subito la riduzione del reddito non inferiore al 30 per
cento rispetto alla media del triennio precedente;
- e' stata rinviata ad un successivo decreto l'individuazione delle
ulteriori aree del territorio nazionale sulle quali adottare le
medesime procedure per l'erogazione degli aiuti, sulla base di
motivata e documentata richiesta deliberata dalle Regioni;
richiamata la propria deliberazione n. 955 del 20 giugno 2005, di
dichiarazione dello stato di grave crisi di mercato determinatosi
nell'anno 2004, nella regione Emilia-Romagna, a carico delle
produzioni di pesche e nettarine;
visto il DM n. 102.060 del 20 luglio 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, recante: "Modalita' di
attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a
favore delle imprese agricole della regione Emilia-Romagna
danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di pesche e
nettarine nell'anno 2004";
preso atto che il sopra citato decreto ministeriale stabilisce:
- che l'applicazione degli aiuti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e
1-ter del decreto-legge 22/05, convertito nella Legge 71/05, e'
rivolta alle aree di intervento individuate dalla Regione
Emilia-Romagna con la deliberazione di Giunta n. 955 del 20 maggio
2005;
- che la Regione determina modalita' di istruttoria e verifica dei
requisiti per accedere ai benefici previsti dagli articoli sopra
citati;
- che entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del
citato decreto ministeriale nella Gazzetta ufficiale, le imprese
agricole interessate dovranno presentare specifica domanda presso gli
Enti territoriali competenti;
- che all'istruttoria delle richieste di intervento ed alla
erogazione degli aiuti, provvedera' la Regione Emilia-Romagna nel
limite delle somme ad essa assegnate;
vista la L.R. 15/97 con la quale, tra l'altro, sono state trasferite
alle Province e alle Comunita' Montane, le competenze in materia di
agricoltura;
ritenuto pertanto necessario provvedere:
- ad attivare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi
1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 22/05 convertito nella Legge
71/05, e dal DM 102.060 del 20 luglio 2005, gli aiuti a favore delle
imprese agricole della regione Emilia-Romagna che, per effetto della
crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle
produzioni di pesche e nettarine, hanno subito una riduzione del
reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio
precedente;
- a disciplinare l'attivazione degli aiuti di cui all'art. 1, comma
1-ter della citata Legge 71/05 attraverso la definizione di
specifiche procedure operative il cui testo e' riportato
nell'Allegato A) al presente atto, del quale e' parte integrante e
sostanziale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
vista la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di attivare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi
1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 22/05 convertito nella Legge
71/05, e dal DM 102.060 del 20 luglio 2005, gli aiuti a favore delle
imprese agricole della regione Emilia-Romagna che, per effetto della
crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle
produzioni di pesche e nettarine, hanno subito una riduzione del
reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio
precedente;
2) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa
e qui integralmente richiamate, le "Procedure operative" per
l'attivazione degli aiuti di cui all'art. 1, comma 1-ter del
decreto-legge 22/05 convertito nella Legge 71/05 ed al DM 102.060 del
20 luglio 2005 nella formulazione di cui all'Allegato A), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la
presentazione delle domande e la documentazione di supporto in tempi
compatibili con la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' il relativo allegato.
ALLEGATO A)
"Procedure operative" per l'attivazione degli aiuti di cui all'art.
1, comma 1-ter del citato decreto-legge 22/05 convertito nella Legge
71/05 ed al DM 102.060 del 20 luglio 2005.
Premessa
Con le presenti "Procedure operative" la Regione Emilia-Romagna da'
attuazione agli interventi per l'attivazione degli aiuti volti alla
ripresa economica di cui all'art. 1, comma 1-ter del citato
decreto-legge 22/05 convertito nella Legge 71/05 ed al DM 102.060 del
20 luglio 2005.
Le domande - per la richiesta della sospensione, al 31 dicembre 2005,
dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei dipendenti,
dovuti per l'anno 2005 - saranno presentate, dalle aziende aventi
diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis della richiamata Legge
71/05, direttamente alla sede competente dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
1. Beneficiari
Possono fare domanda per gli interventi indicati al successivo punto
2., gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile
in possesso di Partiva IVA che, per effetto della crisi di mercato
verificatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche e
nettarine, hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per
cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
I soggetti richiedenti devono essere iscritti all'anagrafe delle
aziende agricole della Regione Emilia- Romagna ed avere il fascicolo
aziendale validato.
2. Interventi previsti
Per la ripresa economica, le imprese di cui al punto 1), possono
chiedere:
- un finanziamento di durata decennale, assistito dalla garanzia
fidejussoria rilasciata dall'ISMEA, da erogare al seguente tasso
agevolato:
- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone
svantaggiate;
- 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
oppure, in alternativa:
- un contributo in conto capitale, nella misura massima di 3.000,00
Euro e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.
1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004.
In ogni caso l'aiuto richiesto non puo' essere superiore alla
riduzione del reddito medio conseguito nell'anno 2004 rispetto al
reddito medio del triennio precedente.
In analogia a quanto effettuato sulle operazioni di soccorso, il
concorso nel pagamento degli interessi sul finanziamento decennale
verra' liquidato alle Banche in forma attualizzata.
3. Presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente
territoriale competente (Provincia o Comunita' Montana) utilizzando
l'apposita modulistica.
Nel caso di imprese che abbiano terreni in conduzione ubicati sui
territori di piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere
inoltrata all'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza
della superficie agricola utile (SAU).
Poiche' il decreto ministeriale n. 102.060 del 20 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, ha
fissato il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto stesso, le domande dovranno essere presentate entro il 12
settembre 2005.
4. Determinazione del reddito medio aziendale
Il reddito medio aziendale, dell'anno 2004 e del triennio precedente
preso a riferimento, e' determinato attraverso uno dei seguenti
metodi:
a) riportando, per ciascun anno, i valori dei redditi relativi medi
aziendali che sono desumibili dalla posizione fiscale risultante
dalle dichiarazioni annuali IRAP;
b) presentando un bilancio aziendale semplificato, supportato da
documentazione probatoria, attraverso il quale sono evidenziati, per
ciascun anno, i ricavi, i costi intermedi, il valore aggiunto lordo,
il valore aggiunto netto, il reddito operativo ed il reddito netto.
Poiche' la finalizzazione dell'aiuto e' quella di intervenire sulla
crisi di mercato prodottasi nell'anno 2004, qualora parte della
produzione conseguita negli anni presi a riferimento risulti
fatturata negli anni successivi, i valori della produzione e quindi i
redditi medi aziendali, potranno essere rettificati attraverso
l'imputazione delle fatture di vendita dei prodotti all'anno di
conseguimento della produzione lorda vendibile stessa.
5. Istruttoria domande e definizione delle aziende ammissibili
Gli Enti territorialmente competenti dovranno istruire le domande ed
approvare gli elenchi dei richiedenti ammissibili agli aiuti. Tali
elenchi saranno suddivisi per tipologia di intervento finanziario
richiesto. L'ammissibilita' e' determinata attraverso la verifica
delle condizioni di accesso e del possesso del requisito della
riduzione del 30 per cento del reddito medio, per effetto della crisi
di mercato verificatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di
pesche e nettarine, rispetto al reddito medio del triennio
precedente.
Gli elenchi saranno approvati, con atto formale, entro 60 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e trasmessi
alla Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -
ai fini della richiesta al Ministero delle Politiche agricole e
forestali delle risorse finanziarie recate dal Fondo di solidarieta'
nazionale.
6. Controlli e Sanzioni
Tra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, le
Province e Comunita' Montane dovranno effettuare, su un campione pari
almeno ad una percentuale minima del 5 per cento sul totale delle
domande presentate, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio delle domande stesse con accertamenti in loco per verificare,
sulla base della documentazione e della consistenza dei terreni, che
i dati riportati siano veritieri.
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di
decadenza della domanda di aiuto nonche' la trasmissione d'ufficio
agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale.
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli dovra' essere
estratto con procedura tale da assicurare la piu' completa
casualita'. Le operazioni dovranno essere verbalizzate e l'esito
assunto con atto del Dirigente competente.
Gli esiti dei controlli dovranno essere resi noti con raccomandata
a.r. ai diretti interessati entro quindici giorni dalla data di
esecuzione del controllo.
7. Concessione degli aiuti
La concessione degli aiuti agli aventi diritto - che in ogni caso
rimane subordinata all'autorizzazione, sull'operativita' dei
richiamati interventi della Legge 71/05, da parte della Commissione
Europea - sara' effettuata nel limite delle somme assegnate alla
Regione Emilia-Romagna, d'intesa con la Conferenza permanente
Stato-Regioni e Province autonome, sulle disponibilita' finanziarie
del "Fondo di Solidarieta' Nazionale - Interventi indennizzatori" di
cui all'art. 15, comma 2, del DLgs 29 marzo 2004, n. 102.
Gli interventi in conto capitale ed in conto interessi saranno
concessi ed erogati sulla base delle procedure stabilite con la L.R.
15/97.
8. Disposizioni finali
Eventuali ulteriori modalita' operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione delle presenti "Procedure operative" saranno
definite con atto formale del Responsabile del Servizio regionale
Aiuti alle imprese.