REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1316

Attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter della Legge 71/05 e DM 102.060 del 20/7/2005 concernenti interventi a favore imprese agricole danneggiate da crisi di mercato determinatasi nel 2004 a carico della produzione di pesche e nettarine. Approvazione procedure operative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo convertito            
con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71, recante                    
interventi urgenti nel settore agroalimentare;                                  
richiamato in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del predetto           
decreto-legge, che prevede interventi economici e agevolazioni                  
previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno                
subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al             
reddito medio del triennio precedente;                                          
visto, altresi', il decreto del Ministro delle Politiche agricole e             
forestali, n. 101.779 in data 9 giugno 2005, adottato ai fini                   
dell'applicazione degli aiuti introdotti dai richiamati commi 1-bis e           
1-ter, con il quale, tra l'altro:                                               
- e' stata prevista la concessione degli aiuti stessi a favore delle            
imprese agricole ricadenti nelle aree individuate dalle Regioni                 
Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia che - per la grave                
crisi di mercato delle produzioni frutticole e dell'uva da tavola del           
2004 - hanno subito la riduzione del reddito non inferiore al 30 per            
cento rispetto alla media del triennio precedente;                              
- e' stata rinviata ad un successivo decreto l'individuazione delle             
ulteriori aree del territorio nazionale sulle quali adottare le                 
medesime procedure per l'erogazione degli aiuti, sulla base di                  
motivata e documentata richiesta deliberata dalle Regioni;                      
richiamata la propria deliberazione n. 955 del 20 giugno 2005, di               
dichiarazione dello stato di grave crisi di mercato determinatosi               
nell'anno 2004, nella regione Emilia-Romagna, a carico delle                    
produzioni di pesche e nettarine;                                               
visto il DM n. 102.060 del 20 luglio 2005 pubblicato nella Gazzetta             
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, recante: "Modalita' di                     
attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a           
favore delle imprese agricole della regione Emilia-Romagna                      
danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di pesche e                 
nettarine nell'anno 2004";                                                      
preso atto che il sopra citato decreto ministeriale stabilisce:                 
- che l'applicazione degli  aiuti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e           
1-ter del decreto-legge 22/05, convertito nella Legge 71/05, e'                 
rivolta alle aree di intervento individuate dalla Regione                       
Emilia-Romagna con la deliberazione di Giunta n. 955 del 20 maggio              
2005;                                                                           
- che la Regione determina modalita' di istruttoria e verifica dei              
requisiti per accedere ai benefici previsti dagli articoli sopra                
citati;                                                                         
- che entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del             
citato decreto ministeriale nella Gazzetta ufficiale, le imprese                
agricole interessate dovranno presentare specifica domanda presso gli           
Enti territoriali competenti;                                                   
- che all'istruttoria delle richieste di intervento ed alla                     
erogazione degli aiuti, provvedera' la Regione Emilia-Romagna nel               
limite delle somme ad essa assegnate;                                           
vista la L.R. 15/97 con la quale, tra l'altro, sono state trasferite            
alle Province e alle Comunita' Montane, le competenze in materia di             
agricoltura;                                                                    
ritenuto pertanto necessario provvedere:                                        
- ad attivare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi              
1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 22/05 convertito nella Legge             
71/05, e dal DM 102.060 del 20 luglio 2005, gli aiuti a favore delle            
imprese agricole della regione Emilia-Romagna che, per effetto della            
crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle                    
produzioni di pesche e nettarine, hanno subito una riduzione del                
reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio           
precedente;                                                                     
- a disciplinare l'attivazione degli aiuti di cui all'art. 1, comma             
1-ter della citata Legge 71/05 attraverso la definizione di                     
specifiche procedure operative il cui testo e' riportato                        
nell'Allegato A) al presente atto, del quale e' parte integrante e              
sostanziale;                                                                    
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
vista la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante             
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del                
sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta                 
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di attivare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi             
1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 22/05 convertito nella Legge             
71/05, e dal DM 102.060 del 20 luglio 2005, gli aiuti a favore delle            
imprese agricole della regione Emilia-Romagna che, per effetto della            
crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle                    
produzioni di pesche e nettarine, hanno subito una riduzione del                
reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio           
precedente;                                                                     
2) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa           
e qui integralmente richiamate, le "Procedure operative" per                    
l'attivazione degli aiuti di cui all'art. 1, comma 1-ter del                    
decreto-legge 22/05 convertito nella Legge 71/05 ed al DM 102.060 del           
20 luglio 2005 nella formulazione di cui all'Allegato A), parte                 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;                          
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese             
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la               
presentazione delle domande e la documentazione di supporto in tempi            
compatibili con la pubblicazione della presente deliberazione nel               
Bollettino Ufficiale della Regione;                                             
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' il relativo allegato.               
ALLEGATO A)                                                                     
"Procedure operative" per l'attivazione degli aiuti di cui all'art.             
1, comma 1-ter del citato decreto-legge 22/05 convertito nella Legge            
71/05 ed al DM 102.060 del 20 luglio 2005.                                      
Premessa                                                                        
Con le presenti "Procedure operative" la Regione Emilia-Romagna da'             
attuazione agli interventi per l'attivazione degli aiuti volti alla             
ripresa economica di cui all'art. 1, comma 1-ter del citato                     
decreto-legge 22/05 convertito nella Legge 71/05 ed al DM 102.060 del           
20 luglio 2005.                                                                 
Le domande - per la richiesta della sospensione, al 31 dicembre 2005,           
dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei dipendenti,           
dovuti per l'anno 2005 - saranno presentate, dalle aziende aventi               
diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis della richiamata Legge               
71/05, direttamente alla sede competente dell'Istituto Nazionale                
della Previdenza Sociale.                                                       
1. Beneficiari                                                                  
Possono fare domanda per gli interventi indicati al successivo punto            
2., gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile            
in possesso di Partiva IVA che, per effetto della crisi di mercato              
verificatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche e               
nettarine, hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per              
cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.                        
I soggetti richiedenti devono essere iscritti all'anagrafe delle                
aziende agricole della Regione Emilia- Romagna ed avere il fascicolo            
aziendale validato.                                                             
2. Interventi previsti                                                          
Per la ripresa economica, le imprese di cui al punto 1), possono                
chiedere:                                                                       
- un finanziamento di durata  decennale, assistito dalla garanzia               
fidejussoria rilasciata dall'ISMEA, da erogare al seguente tasso                
agevolato:                                                                      
- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito            
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone                        
svantaggiate;                                                                   
- 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito            
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;                 
oppure, in alternativa:                                                         
- un contributo in  conto capitale, nella misura massima di 3.000,00            
Euro e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.                  
1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004.                                
In ogni caso l'aiuto richiesto non puo' essere superiore alla                   
riduzione del reddito medio conseguito nell'anno 2004 rispetto al               
reddito medio del triennio precedente.                                          
In analogia a quanto effettuato sulle operazioni di soccorso, il                
concorso nel pagamento degli interessi sul finanziamento decennale              
verra' liquidato alle Banche in forma attualizzata.                             
3. Presentazione delle domande                                                  
Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente                      
territoriale competente (Provincia o Comunita' Montana) utilizzando             
l'apposita modulistica.                                                         
Nel caso di imprese che abbiano terreni in conduzione ubicati sui               
territori di piu' Amministrazioni, la domanda  dovra' essere                    
inoltrata all'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza           
della superficie agricola utile (SAU).                                          
Poiche' il decreto ministeriale n. 102.060 del 20 luglio 2005,                  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, ha               
fissato il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del                 
decreto stesso, le domande dovranno essere presentate entro il 12               
settembre 2005.                                                                 
4. Determinazione del reddito medio aziendale                                   
Il reddito medio aziendale, dell'anno 2004 e del triennio precedente            
preso a riferimento, e' determinato attraverso uno dei seguenti                 
metodi:                                                                         
a) riportando, per ciascun anno, i valori dei redditi relativi medi             
aziendali che sono desumibili dalla posizione fiscale risultante                
dalle dichiarazioni annuali IRAP;                                               
b) presentando un bilancio aziendale semplificato, supportato da                
documentazione probatoria, attraverso il quale sono evidenziati, per            
ciascun anno, i ricavi, i costi intermedi, il valore aggiunto lordo,            
il valore aggiunto netto, il reddito operativo ed il reddito netto.             
Poiche' la finalizzazione dell'aiuto e' quella di intervenire sulla             
crisi di mercato prodottasi nell'anno 2004, qualora parte della                 
produzione conseguita negli anni presi a riferimento risulti                    
fatturata negli anni successivi, i valori della produzione e quindi i           
redditi medi aziendali, potranno essere rettificati attraverso                  
l'imputazione delle fatture di vendita dei prodotti all'anno di                 
conseguimento della produzione lorda vendibile stessa.                          
5. Istruttoria domande e definizione delle aziende ammissibili                  
Gli Enti territorialmente competenti dovranno istruire le domande ed            
approvare gli elenchi dei richiedenti ammissibili agli aiuti. Tali              
elenchi saranno suddivisi per tipologia di intervento finanziario               
richiesto. L'ammissibilita' e' determinata attraverso la verifica               
delle condizioni di accesso e del possesso del requisito della                  
riduzione del 30 per cento del reddito medio, per effetto della crisi           
di mercato verificatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di             
pesche e nettarine, rispetto al reddito medio del triennio                      
precedente.                                                                     
Gli elenchi saranno approvati, con atto formale, entro 60 giorni                
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e trasmessi           
alla Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -             
ai fini della richiesta al Ministero delle Politiche agricole e                 
forestali delle risorse finanziarie recate dal Fondo di solidarieta'            
nazionale.                                                                      
6. Controlli e Sanzioni                                                         
Tra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, le            
Province e Comunita' Montane dovranno effettuare, su un campione pari           
almeno ad una percentuale minima del 5 per cento sul totale delle               
domande presentate, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto           
notorio delle domande stesse con accertamenti in loco per verificare,           
sulla base della documentazione e della consistenza dei terreni, che            
i dati riportati siano veritieri.                                               
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di                
decadenza della domanda di aiuto nonche' la trasmissione d'ufficio              
agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale.                      
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli dovra' essere            
estratto con procedura tale da assicurare la piu' completa                      
casualita'. Le operazioni dovranno essere verbalizzate e l'esito                
assunto con atto del Dirigente competente.                                      
Gli esiti dei controlli dovranno essere resi noti con raccomandata              
a.r. ai diretti interessati entro quindici giorni dalla data di                 
esecuzione del controllo.                                                       
7. Concessione degli aiuti                                                      
La concessione degli aiuti agli aventi diritto - che in ogni caso               
rimane subordinata all'autorizzazione, sull'operativita' dei                    
richiamati interventi della Legge 71/05, da parte della Commissione             
Europea - sara' effettuata nel limite delle somme assegnate alla                
Regione Emilia-Romagna, d'intesa con la Conferenza permanente                   
Stato-Regioni e Province autonome, sulle disponibilita' finanziarie             
del "Fondo di Solidarieta' Nazionale - Interventi indennizzatori" di            
cui all'art. 15, comma 2, del DLgs 29 marzo 2004, n. 102.                       
Gli interventi in conto capitale ed in conto interessi saranno                  
concessi ed erogati sulla base delle procedure stabilite con la L.R.            
15/97.                                                                          
8. Disposizioni finali                                                          
Eventuali ulteriori modalita' operative che si rendessero necessarie            
per l'attuazione delle presenti "Procedure operative" saranno                   
definite con atto formale del Responsabile del Servizio regionale               
Aiuti alle imprese.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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