DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1256
Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di prima attuazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia 2003 di
occupazione e mercato del lavoro";
- il DLgs n. 276 del 2003, in attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/03;
- la L.R. n. 17 del 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro";
- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita'
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro";
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e
per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio
regionale 612/04;
richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:
- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che "La Giunta regionale,
d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui
all'articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto
degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il
sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi
dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per
l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle
modalita' per la verifica dei risultati";
- l'art. 29, il quale prevede che "relativamente all'apprendistato
professionalizzante di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 276
del 2003, la Giunta regionale", a seguito del processo di
concertazione sociale e di collaborazione istituzionale e sentita la
Commissione assembleare competente, "definisce gli aspetti formativi,
nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in
coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonche', per
quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione,
nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro";
- l'art. 31, il quale, al comma 1, prevede che "la Giunta regionale,
a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione
istituzionale . . . . . . . . . , definisce i criteri e le modalita'
di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle
attivita' formative dell'apprendistato" e che "tali sostegno e
contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti
anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5";
viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in
attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno
2003, n. 12, I provvedimento",
- n. 788 del 2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei
relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R.
2212/04 e 265/05 - II provvedimento";
richiamato che, ai sensi del citato art. 27, comma 2 della L.R. 17/05
gli aspetti formativi dell'apprendistato sono definiti in coerenza
con il sistema regionale delle qualifiche;
ritenuto necessario provvedere ad una prima applicazione degli
aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante, cosi' da
rendere immediatamente attivabili le disposizioni di cui alle norme
di legge richiamate, ed in particolare alla definizione dei contenuti
essenziali dei piani formativi individuali, alle comunicazioni ai
servizi per il lavoro competenti, ed alle forme di accesso alle
opportunita' di accesso e contribuzione alla realizzazione e
qualificazione delle attivita' formative di apprendistato;dato atto
dell'intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 29 giugno 2005 con
le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale
tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. 12/03, come risulta dal
relativo processo verbale;
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione
assembleare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. 17/05, nella
seduta del 27 luglio 2005;
vista la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
propria deliberazione 447/03 di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina
Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le "Disposizioni di prima applicazione in ordine agli
aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante" di cui
all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di stabilire che l'esecutivita' delle "Disposizioni" di cui al
punto 1) e' individuata nel 12 settembre 2005 e, comunque, non prima
dell'entrata in vigore della L.R. n. 17 del 2005;
3) di dare atto che con proprio successivo provvedimento verranno
definiti i criteri e le modalita' attuative dei contributi di cui al
punto 3 del citato Allegato A;
4) di rendere disponibili attraverso il sito della Regione
Emilia-Romagna documenti e modelli per la trasmissione in via
telematica delle comunicazioni di cui al punto 2 del citato Allegato
A);
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Disposizioni di prima applicazione in ordine agli aspetti formativi
dell'apprendistato professionalizzante
Premessa
Le presenti disposizioni individuano un quadro di prima applicazione
degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui
all'articolo 29 della L.R. n. 17 del 2005 ed all'art. 49 del DLgs n.
276 del 2003, e in particolare, definiscono:
1) il piano formativo individuale (PFI);
2) i contenuti delle comunicazioni ai servizi per il lavoro
competenti;
3) le forme di accesso alle opportunita' di sostegno e contribuzione
alla realizzazione e qualificazione delle attivita' formative di
apprendistato.
Il Sistema regionale delle qualifiche (SRQ), di cui alla delibera
della Giunta regionale n. 936 del 2004 e alle successive delibere
relative all'attuazione dell'art. 32, comma 1, lett. a) e c) della
L.R. 12/03, costituisce, ai fini di cui ai punti 1 e 2, il
riferimento per la definizione dei profili formativi
dell'apprendistato.
Il percorso di apprendistato puo' consentire il completo o parziale
conseguimento di una qualifica o di una o piu' unita' di competenza.
1. Definizione del piano formativo individuale dell'apprendistato
professionalizzante
Il piano formativo individuale (PFI):
a) delinea, per tutta la durata del contratto, il complessivo
percorso formativo dell'apprendista;
b) fa parte del contratto di apprendistato;
c) e' sottoscritto dal datore di lavoro responsabile della
comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e
dall'apprendista.
2. Contenuti essenziali del Piano Formativo Individuale
Nel Piano formativo individuale sono indicati:
a) dati identificativi del datore di lavoro (denominazione, codice
fiscale, partita IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo
dell'unita' operativa interessata, recapito telefonico/fax/e-mail,
attivita' e contratto utilizzato);
b) dati identificativi dell'apprendista, (cognome, nome, codice
fiscale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, scadenza
del permesso di soggiorno nel caso di stranieri, titolo di studio,
centro per l'impiego di riferimento ai sensi del DLgs 297/03);
c) dati identificativi del tutore aziendale, (cognome, nome, codice
fiscale, livello, anni di esperienza, precisando altresi' se sia
titolare dell'azienda interessata);
d) qualifica del SRQ assunta a riferimento quale esito del percorso
formativo, il quale: d.1) deve risultare coerente con la qualifica
indicata, fermo restando che, in ragione della durata del contratto e
delle caratteristiche dell'apprendista, possono essere raggiunte solo
alcune delle unita' di competenza costituenti la qualifica; d.2) puo'
prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'apprendista,
interventi diretti all'acquisizione di competenze di carattere
trasversale.
Il piano formativo fermo restando il riferimento alla qualifica, puo'
essere adeguato in relazione all'andamento dell'attivita' formativa,
nonche' alla verifica delle effettive competenze dell'apprendista.
3. Comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti
Le comunicazioni di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
relative ai contratti di apprendistato professionalizzante
indirizzate dal datore di lavoro interessato al centro per l'impiego
competente per territorio devono essere integrate con le indicazioni
di cui al punto 2 sub d).
4. Accesso alle opportunita' di sostegno e contribuzione delle
attivita' formative dell'apprendistato professionalizzante
Il contributo regionale alla realizzazione delle attivita' formative,
limitatamente alla disponibilita' delle risorse, puo' essere:
a) erogato ad appositi fondi, costituiti anche presso gli Enti
bilaterali;
b) erogato sotto forma di voucher per l'apprendista, utilizzabile,
d'intesa con il datore di lavoro, rispetto ad un'offerta inserita in
un catalogo validato dalla Regione;
c) assicurato prevedendo la partecipazione degli apprendisti ad
attivita' formative gia' presenti nella programmazione regionale o
provinciale.
La partecipazione pubblica alla contribuzione deve essere
equivalente, indipendentemente dalla forma in cui verra' erogata.
Il datore di lavoro e/o l'apprendista che intendono accedere alla
opportunita' di sostegno e contribuzione alla realizzazione e
qualificazione dell'attivita' formativa dell'apprendistato dovranno
attenersi ai termini e alle modalita' stabilite dalla Regione,
secondo quanto previsto dalla L.R. 12/03, in ordine al finanziamento
delle attivita' formative ed alla certificazione degli esiti dei
percorsi formativi previsti dal piano formativo individuale.