SENTENZA 14 luglio 2005, n. 335
Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 3, e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del Registro ricorsi 2004
CORTE COSTITUZIONALE
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Piero Alberto Capotosti, Presidente; Fernanda Contri, Annibale
Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De
Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro,
Alfonso Quaranta, Franco Gallo, giudici
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 3,
e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei Ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in Cancelleria
il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del Registro ricorsi 2004;
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la
Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 14 giugno 2004, e depositato presso la
Cancelleria della Corte Costituzionale il 22 giugno 2004, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Corte
Costituzionale dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art,
44, comma 3, e dell'art 47 della legge della Regione Emilia-Romagna
14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche
ed integrazioni a leggi regionali), per violazione, rispettivamente,
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in relazione all'art. 3,
comma 29 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in tema di
razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art 117, secondo
comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione in relazione
all'art. 13, comma 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in materia di risorse idriche).
Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, nel contesto di una
disciplina generale in materia ambientale, che spazia dalla
conservazione degli habitat naturali, all'uso del territorio, alla
gestione delle risorse idriche, ha disciplinato, con le nonne
impugnate, il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti (art.
44, comma 3), e la tariffa relativa al servizio idrico integrato e
alla gestione dei rifiuti (art, 47), in tal modo indebitamente
invadendo la sfera statale di competenza legislativa esclusiva.
Riguardo alla prima delle norme denunciate, che rimette a
deliberazione della Giunta regionale la fissazione del tributo per il
deposito in discarica dei rifiuti, si verte in materia di tributi
erariali attribuiti alla Regione, non gia' di tributi propri della
Regione, essendo stati istituiti con legge statale, che riconosce
solo uno spazio di autonomia limitato. Non e' possibile una piena
esplicazione delle potesta' regionali senza la normativa statale di
coordinamento, fermo restando il divieto di procedere in senso
inverso all'art. 119 Cost., e di sopprimere, senza sostituirli, gli
spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali in vigore.
Riguardo alla seconda norma denunciata (art. 47 della legge della
Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, che introduce l'art. 25-ter
nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25) che
rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo per la
determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato
e alla gestione dei rifiuti, trattasi di livello essenziale di
prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio
nazionale, oltre che di principio fondamentale in materia di governo
del territorio, per il quale la determinazione dei criteri e'
attribuita allo Stato, con procedimento che prevede la concertazione
e l'intesa con le Regioni.
2. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, che
chiede respingersi il ricorso deducendone l'inammissibilita' e
l'infondatezza" e riservandosi di esporre le proprie ragioni con
successiva memoria.
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna
ha presentato memoria, assumendo la parziale inammissibilita' del
ricorso statale, e, comunque, la sua infondatezza.
A proposito dell'art. 44, comma 3, della legge impugnata, oggetto
della prima questione posta dal ricorso statale, la difesa regionale
censura la mancanza di chiarezza dello stesso, perche' o il vizio
attiene ad una pretesa competenza esclusiva statale in materia di
tributi, ma allora non puo' che osservarsi che la legge regionale si
muove nell'ambito dei poteri gia' attribuiti alla Regione, con la
Legge n. 549 del 1995, o, viceversa, la censura non puo' che
ritorcersi verso la legge statale, per violazione di un principio di
coordinamento finanziario, ma, in questo caso, il ricorso va
dichiarato inammissibile per genericita', mancanza di chiarezza e
contraddittorieta'.
L'unico rilievo in ipotesi formulabile potrebbe essere quello
dell'attribuzione con la legge regionale, alla Giunta, della
determinazione dell'ammontare dell'imposta, ma sotto tale profilo va
rimarcato che in tale determinazione la Giunta regionale non fruisce
di alcuna discrezionalita', essendo strettamente vincolata ai
parametri ristrettissimi ed ai criteri di calcolo di cui all'art. 3,
comma 29, della legge statale n. 549 del 1995. La ratio della
disposizione regionale e' che, attesa la natura provvedimentale
dell'intervento legislativo per la determinazione del tributo, e la
frequenza annuale con cui la Regione deve intervenire, la previsione
di attribuire la determinazione del tributo a una deliberazione della
Giunta appare in linea con le indicazioni di semplificazione ed
economicita' dell'azione amministrativa, ne' lo Stato puo' indicare
alla Regione con quale atto essa debba esercitare una funzione
conferita dallo Stato stesso.
Passando all'esame della censura relativa all'art. 47, della stessa
legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, la difesa regionale
osserva che il richiamo al parametro dei livelli essenziali delle
prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione),
appare del tutto fuori luogo: l'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n.
36, disciplinando le competenze attribuite allo Stato, alla lettera
g) prevede la fissazione dei livelli minimi dei servizi da garantire
in ciascun ambito territoriale ottimale, ma non richiama la
determinazione della tariffa. Lo Stato ha definito i livelli minimi
essenziali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 1996, che al punto 8, ha compiutamente disciplinato i livelli
minimi, senza prevedere tra i criteri, il metodo tariffario: e la
Regione ha disciplinato il servizio idrico ed il servizio rifiuti
stabilendo i livelli di qualita' nell'erogazione. Quello dei livelli
minimi essenziali e' tema collegato alla pianificazione e
organizzazione del servizio, non alla determinazione del metodo
tariffario oggetto d'impugnazione: la tariffa, come riconosce lo
stesso art. 4, primo comma, lettera f) della Legge n. 36 del 1994, e'
semplicemente il corrispettivo del servizio idrico, ed essa (come si
desume dall'art. 13 della legge cit.) nel disciplinare i criteri per
definire il metodo tariffario, non accenna al rispetto dei livelli
minimi essenziali.
La Regione ha stabilito un metodo tariffario che non contrasta con la
legge statale, ma ne ricalca in pieno i criteri, precisandone i
principi, in funzione della finalita' dell'equilibrio finanziario.
Del tutto fuori luogo, poi, e' il richiamo al parametro del governo
del territorio, e, anche a volerlo concedere, non si vede come la
legge regionale abbia violato principi, giacche' l'art. 47 riprende
interamente i criteri stabiliti dall'art. 13 della legge statale,
preoccupandosi anzi di introdurre meccanismi incentivanti come il
risparmio della risorsa idrica e di innalzare il livello di tutela
ambientale.
In realta', la disciplina di determinazione della tariffa e'
connaturata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, e, come la Corte Costituzionale ha riconosciuto (Sentenza
n. 272 del 2004), in materia, il titolo di legittimazione
dell'intervento statate e' fondato sulla tutela della concorrenza, ma
al di fuori di tali aspetti, la disciplina dei servizi pubblici
locali non puo' che essere ascritta alle competenze residuali
regionali, per cui, legittimamente, la Regione si e' dotata di una
disciplina in materia di servizi pubblici di interesse locale, e
specialmente riguardo al metodo tariffario.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita che l'art. 44,
comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n.
7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali), laddove rimette a deliberazione della Giunta il
metodo di fissazione del tributo per il deposito hi discarica dei
rifiuti, sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione
all'art. 3, comma 29, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in
tema di razionalizzazione della finanza pubblica), per invasione
della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia
tributaria, trattandosi di tributo istituito con legge statale; e che
l'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n.
7, laddove rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo
per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico
integrato e alla gestione dei rifiuti sia costituzionalmente
illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost., secondo comma,
lettera m), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art.
13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche), per invasione della sfera di competenza
legislativa statale: esclusiva, in tema di livelli essenziali di
prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;
concorrente, in materia di governo del territorio.
2. - L'eccezione di inammissibilita' per genericita', mancanza di
chiarezza e contraddittorieta' del ricorso proposto in riferimento
all'art 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7
del 2004, sollevata dalla Regione con la memoria, e' infondata.
Il Presidente del Consiglio - premesso che l'articolo impugnato
prevede che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 29, della
Legge n. 459 (rectius: 549) del 1995, sia fissato con deliberazione
della Giunta regionale - deduce che "la norma viola, dunque,
l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in
relazione allo stesso articolo 3, comma 29, della Legge n. 259
(rectius: 549) del 1995, che riserva, alla legge regionale il compito
di fissare l'ammontare di tale imposta".
Il motivo di censura - sia pure in modo succinto - indica: la norma
impugnata (art. 44, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna
n. 7 del 2004); la norma interposta (art. 3, comma 29, della Legge n.
549 del 1995), il parametro costituzionale che si assume violato
(art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la
violazione compiuta (attribuzione della determinazione del tributo
alla Giunta regionale anziche' alla legge regionale). Cio' e'
sufficiente per escludere la denunciata genericita', mancanza di
chiarezza e contraddittorieta' del ricorso.
3. - La questione proposta con il primo motivo di ricorso e'
fondata.
L'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(comma 24), con devoluzione dello stesso alle Regioni (comma 27) ed
ha stabilito che l'ammontare dell'imposta e' fissato, entro
determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di
ogni anno per l'anno successivo (comma 29).
Tale tributo, sulla base della costante giurisprudenza di' questa
Corte, e' da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza
che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle
regioni (in questo senso, ex plurimis, Sentenze n. 241, n. 381, n.
431 del 2004, in tema di IRAP; Sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in
tema di c.d. tassa automobilistica), con la conseguenza che, salvi i
casi previsti dalla legge statale, si deve tuttora ritenere preclusa
la potesta' delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e
regolati da leggi statali (cfr. Sentenza n. 37 del 2004).
pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la
legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario
e contabile dello Stato, la disposizione impugnata che attribuisce la
determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della
Giunta anziche' alla legge regionale.
4. - Con il secondo motivo di censura il Presidente del Consiglio dei
Ministri contesta la legittimita' costituzionale dell'art. 47, che
introduce l'art. 25-ter nella legge regionale n. 25 del 1999,
prevedendo che, con decreto del Presidente della Giunta regionale,
venga stabilito il metodo per la determinazione della tariffa
relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti.
Secondo il ricorrente l'individuazione dei criteri per la
determinazione della tariffa in materia di acque costituisce per sua
natura sia un livello essenziale di prestazione che deve essere
garantito su tutto il territorio nazionale, sia un principio
fondamentale in materia di governo del territorio, con la conseguenza
che la disposizione impugnata, che attribuisce alla Giunta regionale
la definizione dei criteri per la determinazione della tariffa, viola
l'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della
Costituzione.
La questione e' inammissibile per l'assenza di qualsiasi motivazione
in ordine ai parametri costituzionali, peraltro di dubbia pertinenza,
meramente invocati dal ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 3, della
legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi
regionali);dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 47 della stessa legge della Regione
Emilia-Romagna n. 7 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli
117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 luglio 2005.
IL PRESIDENTE IL REDATTORE
Piero Alberto Capotosti Alfio Finocchiaro
IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2005