REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 4 luglio 2005, n. 9402

Concessione a favore di Rivoira SpA con sede a Milano per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di gpl ai sensi della Legge n. 7 del 1973

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) alla societa' Rivoira SpA con sede a Milano, Via Durini n. 7, e'             
concesso di esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di gpl            
in bombole e in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nel                 
territorio della regione Emilia-Romagna;                                        
2) la societa' Rivoira SpA ha l'obbligo di immettere sul mercato                
ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle              
avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della                
Legge 1 ottobre 1985, n. 539. La societa' Rivoira SpA dovra' comunque           
disporre di propri tecnici qualificati per il pronto intervento                 
laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere sulle                  
installazioni presso l'utenza;                                                  
3) la societa' Rivoira SpA e' tenuta, sotto la propria                          
responsabilita', ad istruire i propri distributori e addetti sul                
corretto uso dei recipienti contenenti gpl e dei relativi annessi;              
4) nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere                      
chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e            
gli estremi della polizza assicurativa stipulata;                               
5) la presente concessione, la cui durata e' fissata in cinque anni             
dalla data del presente atto, resta subordinata alla stipulazione               
della polizza assicurativa prevista dall'art. 5 della Legge 7/73,               
alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza e al                   
nullaosta di altre Amministrazioni competenti in materia, e non                 
consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di gpl sfuso o in           
bombole in quantita' superiore a kg 500 di prodotto;                            
6) la societa' Rivoira SpA e' tenuta all'osservanza di tutti gli                
obblighi imposti dalla Legge 21 marzo 1958, n. 327, dalla Legge 2               
febbraio 1973, n. 7 e successive modificazioni, e dal DM 23 dicembre            
1985;                                                                           
7) il presente atto e' pubblicato per estratto nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Paola Castellini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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