REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2005, n. 186

Stato di crisi regionale dovuto all'eccezionale evento atmosferico del 9-11 aprile 2005 in alcuni comuni dell'Emilia-Romagna (art. 8, L.R. 1/05). Termini presentazione segnalazione danni e domanda di contributi da parte dei soggetti privati e attivita' produttive danneggiati

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Premesso che nel periodo dal 9 all'11 aprile 2005 un eccezionale                
evento atmosferico caratterizzato da piogge persistenti ha provocato            
danni diffusi nei territori dei seguenti comuni dell'Emilia-Romagna:            
- provincia di Piacenza - comuni: Morfasso e Vernasca;                          
- Provincia di Parma - comuni: Bardi, Bore, Borgo Val di Taro,                  
Calestano, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Monchio delle Corti,                
Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Traversetolo e Varsi;               
- Provincia di Reggio Emilia - Comuni: Baiso, Carpineti, Casina,                
Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Canossa, Quattro Castella,                  
Rubiera, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano;                 
- Provincia di Modena - Comuni: Guiglia, Fiumalbo, Frassinoro, Marano           
sul Panaro, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Serramazzoni           
e Zocca;                                                                        
- Provincia di Bologna - Comuni: Marzabotto, Sasso Marconi, Savigno e           
Vergato;                                                                        
- Provincia di Ravenna - Comuni: Brisighella, Casola Val Senio e                
Ravenna;                                                                        
- Provincia di Forli'-Cesena - Comuni: Bagno di Romagna, Bertinoro,             
Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,                     
Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Verghereto;                      
visti:                                                                          
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio                   
nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle           
lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi               
calamitosi in relazione anche all'assetto dei poteri e delle                    
attribuzioni di enti ed amministrazioni;                                        
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti             
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in                  
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le           
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di               
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui             
all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92;                            
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione             
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria               
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il             
Fondo regionale di Protezione Civile - di seguito Fondo regionale -             
per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli               
Enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le                  
calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98,           
nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni            
e degli Enti locali;                                                            
- il DL 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare           
il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di           
protezione civile" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9                 
novembre 2001, n. 401;                                                          
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione                 
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di                    
protezione civile";                                                             
visti, in particolare, i seguenti articoli della L.R. 1/05:                     
- articolo 2, ai sensi del quale, ai fini della razionale                       
ripartizione delle attivita' e dei compiti di protezione civile tra i           
diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei             
princi'pi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza                    
organizzativa delle Amministrazioni interessate, gli eventi si                  
distinguono in:                                                                 
a) eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere            
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i                
poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per                  
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;                         
b) eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed             
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in           
raccordo con gli organi periferici statali, di piu' enti ed                     
amministrazioni a carattere locale;                                             
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'            
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e il           
coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.             
225;                                                                            
- articolo 8, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza               
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima              
legge regionale nonche' all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge             
225/92, che per natura ed estensione necessitano di una immediata               
risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta            
lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione                
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al                 
Consiglio regionale;richiamata la deliberazione 30 luglio 2004, n.              
1565, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta regionale,            
al fine di regolamentare l'accesso alle risorse del Fondo regionale,            
ha definito le modalita' operative per accertare, in relazione alla             
sua gravita' ed estensione, il rilievo regionale o meramente locale             
di un evento calamitoso, stabilendo in particolare che:                         
- al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato            
dell'Emilia-Romagna provvede a darne comunicazione al Presidente                
della Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre              
che alle strutture organizzative delle stesse Amministrazioni,                  
competenti in materia di protezione civile, ed a richiedere, ove                
l'evento possa presumibilmente qualificarsi di rilievo regionale e              
sentita la Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;             
- il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi la sussistenza              
delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge           
225/92 e dalle altre norme connesse (art. 138, comma 16, della Legge            
388/00; art. 108 del DLgs 112/98) adotta apposito atto da pubblicarsi           
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con il quale              
l'evento calamitoso, in esito ai sopralluoghi tecnici eseguiti nel              
territorio dei comuni colpiti, viene dichiarato di rilievo regionale            
in attuazione delle medesime norme;                                             
dato atto che la richiamata deliberazione della Giunta regionale                
1565/04, adottata durante la previgente L.R. 18 aprile 1995, n. 45              
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione                    
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e' applicabile per             
tutto quanto non diversamente stabilito dalla sopravvenuta L.R.                 
1/05;                                                                           
considerato:                                                                    
- come da verbali acquisiti agli atti del Servizio regionale di                 
Protezione civile, che nel periodo a partire dall'11 aprile 2005                
nelle aree colpite dall'evento specificato in premessa sono stati               
eseguiti vari sopralluoghi tecnici e che sia dalle risultanze di                
questi ultimi sia dall'analisi comparata dei dati pluviometrici di              
questo periodo e di quelli storici che hanno interessato le predette            
aree e' emerso il carattere eccezionale degli effetti dell'evento di            
cui in premessa;                                                                
- che nell'incontro tenutosi in data 13 giugno 2005 tra i                       
rappresentanti istituzionali delle Province interessate e della                 
Regione sono stati individuati, alla luce degli elementi sopra                  
indicati, come maggiormente colpiti dall'evento in parola i territori           
dei comuni specificati in premessa;                                             
- che per l'evento calamitoso in parola la Regione ha attivato le               
procedure di cui all'art. 18 della L.R. 45/95 che, ancorche'                    
abrogata, continua ad applicarsi per le specifiche finalita' ivi                
previste in forza di quanto consentito dall'art. 25 della vigente               
legge regionale in materia di protezione civile 1/05;                           
- che in applicazione del citato art. 18 sono stati autorizzati                 
finanziamenti a favore di alcuni dei comuni colpiti dall'evento                 
calamitoso di cui in premessa per l'esecuzione immediata nei                    
rispettivi territori degli interventi di ripristino di strutture ed             
infrastrutture pubbliche danneggiate ritenuti urgenti e indifferibili           
alla luce delle verifiche tecniche effettuate durante i                         
sopralluoghi;                                                                   
ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2,              
comma 1, lett. b), della Legge 225/92, dall'art. 2, comma 1, lett.              
b), e dall'art. 8 della L.R. 1/05, di dichiarare di rilievo regionale           
l'evento calamitoso in parola ai fini dell'accesso all'annualita'               
2005 delle risorse del Fondo regionale e di ritenere comunque cessato           
al 30 giugno 2005 lo stato di crisi che ha interessato il territorio            
dei comuni indicati in premessa in conseguenza anche della riduzione            
del rischio dovuta all'avvio immediato dei primi interventi urgenti             
autorizzati dalla Regione entro tale periodo;                                   
ritenuto di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,           
all'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della               
costa. Protezione civile" il compito di provvedere al coordinamento             
istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il ritorno alle           
normali condizioni di vita nei comuni colpiti, all'adozione di                  
eventuali atti di indirizzo, fatte salve le attribuzioni spettanti ai           
Sindaci ed alle altre Autorita' di protezione civile, nonche'                   
all'approvazione di un apposito piano per la programmazione degli               
interventi strutturali finalizzati al ripristino delle strutture ed             
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate, su                
proposta del Comitato istituzionale da costituirsi ai sensi dell'art.           
9 della L.R. 1/05;                                                              
ritenuto necessario rinviare:                                                   
- ad un successivo atto dell'Assessore delegato la programmazione               
complessiva degli interventi sopraindicati, sia per ragioni di                  
vincoli di bilancio sia per le ragioni esplicitate nella citata                 
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, ovvero per la                     
possibilita' che nel corso dell'anno 2005 si verifichino nel                    
territorio regionale altri aventi calamitosi rispetto ai quali                  
potrebbe rendersi necessario procedere alla dichiarazione dello stato           
di crisi regionale e al conseguente reperimento delle risorse                   
necessarie a farvi fronte;                                                      
- ad un proprio successivo atto la costituzione del Comitato                    
istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 1/05, per lo               
svolgimento dei compiti ivi previsti;                                           
ritenuto di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale           
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2005 venga destinata           
alla concessione di contributi al settore privato danneggiato                   
dall'evento calamitoso di cui in premessa;                                      
dato atto:                                                                      
- che per la concessione dei contributi al settore privato                      
danneggiato si applica la Direttiva di cui all'Allegato 2 alla citata           
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, di seguito denominata             
Direttiva regionale;                                                            
- che, per le ragioni ampiamente esplicitate nella citata                       
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, le segnalazioni dei               
danni e le successive domande di contributo ai sensi di quanto                  
previsto alla lettera A.1 della Direttiva regionale devono essere               
presentate, a pena di irricevibilita', dai soggetti danneggiati                 
dall'evento calamitoso di cui in premessa ai Comuni ivi specificati             
rispettivamente entro quindici e novanta giorni a decorrere dalla               
data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del                
Fondo regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere             
fino alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi           
titolo;                                                                         
dato atto, altresi', con riferimento a quanto previsto nella                    
Direttiva regionale in ordine alle attivita' produttive:                        
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,           
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti             
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'              
previsto dal DLgs 102/04 un apposito Fondo di solidarieta' nazionale            
e che l'esclusione riguarda anche il settore ittico, equiparato a               
quello agricolo, per il quale, in caso di danni derivanti da                    
calamita', e' previsto dal  DLgs 154/04 il Fondo di solidarieta'                
nazionale della pesca e dell'acquacoltura;                                      
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto                
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non            
agricoli;                                                                       
ritenuto di stabilire che i Comuni specificati in premessa                      
trasmettano al Servizio regionale Protezione Civile, entro 60 giorni            
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di            
contributo dei soggetti privati e delle attivita' produttive                    
danneggiati, gli elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP) previsti alla             
lettera E.1. della Direttiva regionale;                                         
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di           
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile a cio'                 
delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della              
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16           
luglio 2003, successivamente prorogata con determinazioni n. 8989 del           
5 luglio 2004 e n. 9681 del 7 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37,               
quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta               
regionale 447/03;                                                               
decreta:                                                                        
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che           
qui si intendono integralmente richiamate;                                      
1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 1/05, di            
rilievo regionale l'eccezionale evento atmosferico che si e'                    
abbattuto con piogge persistenti dal 9 all'11 aprile 2005 nel                   
territorio dei seguenti comuni dell'Emilia-Romagna e di ritenere                
comunque cessato al 30 giugno 2005 lo stato di crisi che li ha                  
interessati:                                                                    
- Provincia di Piacenza - Comuni: Morfasso e Vernasca;                          
- Provincia di Parma - Comuni: Bardi, Bore, Borgo Val di Taro,                  
Calestano, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Monchio delle Corti,                
Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Traversetolo e Varsi;               
- Provincia di Reggio Emilia - Comuni: Baiso, Carpineti, Casina,                
Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Canossa, Quattro Castella,                  
Rubiera, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano;                 
- Provincia di Modena - Comuni: Guiglia, Fiumalbo, Frassinoro, Marano           
sul Panaro, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Serramazzoni           
e Zocca;                                                                        
- Provincia di Bologna - Comuni: Marzabotto, Sasso Marconi, Savigno e           
Vergato;                                                                        
- Provincia di Ravenna - Comuni: Brisighella, Casola Val Senio e                
Ravenna;                                                                        
- Provincia di Forli'-Cesena - Comuni: Bagno di Romagna, Bertinoro,             
Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,                     
Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Verghereto;                      
2. di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,                 
all'Assessore regionale a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e           
della costa. Protezione civile" il compito di provvedere al                     
coordinamento istituzionale delle attivita' necessarie per favorire             
il ritorno alle normali condizioni di vita nei comuni colpiti,                  
all'adozione di eventuali atti di indirizzo, fatte salve le                     
attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorita' di                    
protezione civile, nonche' all'approvazione di un apposito piano, da            
finanziarsi con le risorse del Fondo regionale di protezione civile             
di cui alla Legge 388/00 (art. 138, comma 16), di seguito Fondo                 
regionale, per la programmazione degli interventi strutturali                   
finalizzati al ripristino delle strutture ed infrastrutture pubbliche           
o di interesse pubblico danneggiate, su proposta del Comitato                   
istituzionale di cui al successivo punto 3.;                                    
3. di rinviare ad un proprio successivo atto la costituzione del                
Comitato istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 1/05              
per l'espletamento dei compiti ivi previsti;                                    
4. di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale                 
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2005, venga                    
destinata alla concessione di contributi al settore privato                     
danneggiato dall'evento calamitoso di cui al precedente punto 1.;               
5. di dare atto:                                                                
- che per la concessione dei contributi al settore privato                      
danneggiato si applica la Direttiva di cui all'Allegato 2 alla citata           
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, pubblicata nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 30                 
luglio 2004, di seguito denominata Direttiva regionale;                         
- che le segnalazioni dei danni e le successive domande di contributo           
ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1 della Direttiva                    
regionale devono essere presentate, a pena di irricevibilita', dai              
soggetti danneggiati dall'evento calamitoso di cui al precedente                
punto 1. ai Comuni ivi specificati rispettivamente entro quindici e             
novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente             
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                     
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del                
Fondo regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere             
fino alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi           
titolo;                                                                         
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,           
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti             
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'              
previsto dal DLgs 102/04 un apposito Fondo di solidarieta' nazionale            
e che l'esclusione riguarda anche il settore ittico, equiparato a               
quello agricolo, per il quale, in caso di danni derivanti da                    
calamita', e' previsto dal DLgs 154/04 il Fondo di solidarieta'                 
nazionale della pesca e dell'acquacoltura;                                      
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto                
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non            
agricoli;                                                                       
6. di stabilire che i Comuni specificati al precedente punto 1.                 
trasmettano al Servizio regionale Protezione Civile, entro 60 giorni            
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di            
contributo dei soggetti privati e delle attivita' produttive                    
danneggiati, gli elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP) previsti alla             
lettera E.1. della Direttiva regionale;                                         
7. di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e il                
Consiglio regionale;                                                            
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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