DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2005, n. 186
Stato di crisi regionale dovuto all'eccezionale evento atmosferico del 9-11 aprile 2005 in alcuni comuni dell'Emilia-Romagna (art. 8, L.R. 1/05). Termini presentazione segnalazione danni e domanda di contributi da parte dei soggetti privati e attivita' produttive danneggiati
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che nel periodo dal 9 all'11 aprile 2005 un eccezionale
evento atmosferico caratterizzato da piogge persistenti ha provocato
danni diffusi nei territori dei seguenti comuni dell'Emilia-Romagna:
- provincia di Piacenza - comuni: Morfasso e Vernasca;
- Provincia di Parma - comuni: Bardi, Bore, Borgo Val di Taro,
Calestano, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Monchio delle Corti,
Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Traversetolo e Varsi;
- Provincia di Reggio Emilia - Comuni: Baiso, Carpineti, Casina,
Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Canossa, Quattro Castella,
Rubiera, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano;
- Provincia di Modena - Comuni: Guiglia, Fiumalbo, Frassinoro, Marano
sul Panaro, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Serramazzoni
e Zocca;
- Provincia di Bologna - Comuni: Marzabotto, Sasso Marconi, Savigno e
Vergato;
- Provincia di Ravenna - Comuni: Brisighella, Casola Val Senio e
Ravenna;
- Provincia di Forli'-Cesena - Comuni: Bagno di Romagna, Bertinoro,
Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Verghereto;
visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle
lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi
calamitosi in relazione anche all'assetto dei poteri e delle
attribuzioni di enti ed amministrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di Protezione Civile - di seguito Fondo regionale -
per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli
Enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le
calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98,
nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni
e degli Enti locali;
- il DL 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare
il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9
novembre 2001, n. 401;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di
protezione civile";
visti, in particolare, i seguenti articoli della L.R. 1/05:
- articolo 2, ai sensi del quale, ai fini della razionale
ripartizione delle attivita' e dei compiti di protezione civile tra i
diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei
princi'pi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza
organizzativa delle Amministrazioni interessate, gli eventi si
distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i
poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in
raccordo con gli organi periferici statali, di piu' enti ed
amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e il
coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.
225;
- articolo 8, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima
legge regionale nonche' all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge
225/92, che per natura ed estensione necessitano di una immediata
risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta
lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al
Consiglio regionale;richiamata la deliberazione 30 luglio 2004, n.
1565, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta regionale,
al fine di regolamentare l'accesso alle risorse del Fondo regionale,
ha definito le modalita' operative per accertare, in relazione alla
sua gravita' ed estensione, il rilievo regionale o meramente locale
di un evento calamitoso, stabilendo in particolare che:
- al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato
dell'Emilia-Romagna provvede a darne comunicazione al Presidente
della Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre
che alle strutture organizzative delle stesse Amministrazioni,
competenti in materia di protezione civile, ed a richiedere, ove
l'evento possa presumibilmente qualificarsi di rilievo regionale e
sentita la Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;
- il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi la sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge
225/92 e dalle altre norme connesse (art. 138, comma 16, della Legge
388/00; art. 108 del DLgs 112/98) adotta apposito atto da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con il quale
l'evento calamitoso, in esito ai sopralluoghi tecnici eseguiti nel
territorio dei comuni colpiti, viene dichiarato di rilievo regionale
in attuazione delle medesime norme;
dato atto che la richiamata deliberazione della Giunta regionale
1565/04, adottata durante la previgente L.R. 18 aprile 1995, n. 45
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e' applicabile per
tutto quanto non diversamente stabilito dalla sopravvenuta L.R.
1/05;
considerato:
- come da verbali acquisiti agli atti del Servizio regionale di
Protezione civile, che nel periodo a partire dall'11 aprile 2005
nelle aree colpite dall'evento specificato in premessa sono stati
eseguiti vari sopralluoghi tecnici e che sia dalle risultanze di
questi ultimi sia dall'analisi comparata dei dati pluviometrici di
questo periodo e di quelli storici che hanno interessato le predette
aree e' emerso il carattere eccezionale degli effetti dell'evento di
cui in premessa;
- che nell'incontro tenutosi in data 13 giugno 2005 tra i
rappresentanti istituzionali delle Province interessate e della
Regione sono stati individuati, alla luce degli elementi sopra
indicati, come maggiormente colpiti dall'evento in parola i territori
dei comuni specificati in premessa;
- che per l'evento calamitoso in parola la Regione ha attivato le
procedure di cui all'art. 18 della L.R. 45/95 che, ancorche'
abrogata, continua ad applicarsi per le specifiche finalita' ivi
previste in forza di quanto consentito dall'art. 25 della vigente
legge regionale in materia di protezione civile 1/05;
- che in applicazione del citato art. 18 sono stati autorizzati
finanziamenti a favore di alcuni dei comuni colpiti dall'evento
calamitoso di cui in premessa per l'esecuzione immediata nei
rispettivi territori degli interventi di ripristino di strutture ed
infrastrutture pubbliche danneggiate ritenuti urgenti e indifferibili
alla luce delle verifiche tecniche effettuate durante i
sopralluoghi;
ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2,
comma 1, lett. b), della Legge 225/92, dall'art. 2, comma 1, lett.
b), e dall'art. 8 della L.R. 1/05, di dichiarare di rilievo regionale
l'evento calamitoso in parola ai fini dell'accesso all'annualita'
2005 delle risorse del Fondo regionale e di ritenere comunque cessato
al 30 giugno 2005 lo stato di crisi che ha interessato il territorio
dei comuni indicati in premessa in conseguenza anche della riduzione
del rischio dovuta all'avvio immediato dei primi interventi urgenti
autorizzati dalla Regione entro tale periodo;
ritenuto di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,
all'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile" il compito di provvedere al coordinamento
istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nei comuni colpiti, all'adozione di
eventuali atti di indirizzo, fatte salve le attribuzioni spettanti ai
Sindaci ed alle altre Autorita' di protezione civile, nonche'
all'approvazione di un apposito piano per la programmazione degli
interventi strutturali finalizzati al ripristino delle strutture ed
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate, su
proposta del Comitato istituzionale da costituirsi ai sensi dell'art.
9 della L.R. 1/05;
ritenuto necessario rinviare:
- ad un successivo atto dell'Assessore delegato la programmazione
complessiva degli interventi sopraindicati, sia per ragioni di
vincoli di bilancio sia per le ragioni esplicitate nella citata
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, ovvero per la
possibilita' che nel corso dell'anno 2005 si verifichino nel
territorio regionale altri aventi calamitosi rispetto ai quali
potrebbe rendersi necessario procedere alla dichiarazione dello stato
di crisi regionale e al conseguente reperimento delle risorse
necessarie a farvi fronte;
- ad un proprio successivo atto la costituzione del Comitato
istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 1/05, per lo
svolgimento dei compiti ivi previsti;
ritenuto di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2005 venga destinata
alla concessione di contributi al settore privato danneggiato
dall'evento calamitoso di cui in premessa;
dato atto:
- che per la concessione dei contributi al settore privato
danneggiato si applica la Direttiva di cui all'Allegato 2 alla citata
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, di seguito denominata
Direttiva regionale;
- che, per le ragioni ampiamente esplicitate nella citata
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, le segnalazioni dei
danni e le successive domande di contributo ai sensi di quanto
previsto alla lettera A.1 della Direttiva regionale devono essere
presentate, a pena di irricevibilita', dai soggetti danneggiati
dall'evento calamitoso di cui in premessa ai Comuni ivi specificati
rispettivamente entro quindici e novanta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del
Fondo regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere
fino alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi
titolo;
dato atto, altresi', con riferimento a quanto previsto nella
Direttiva regionale in ordine alle attivita' produttive:
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'
previsto dal DLgs 102/04 un apposito Fondo di solidarieta' nazionale
e che l'esclusione riguarda anche il settore ittico, equiparato a
quello agricolo, per il quale, in caso di danni derivanti da
calamita', e' previsto dal DLgs 154/04 il Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non
agricoli;
ritenuto di stabilire che i Comuni specificati in premessa
trasmettano al Servizio regionale Protezione Civile, entro 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
contributo dei soggetti privati e delle attivita' produttive
danneggiati, gli elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP) previsti alla
lettera E.1. della Direttiva regionale;
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile a cio'
delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16
luglio 2003, successivamente prorogata con determinazioni n. 8989 del
5 luglio 2004 e n. 9681 del 7 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate;
1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 1/05, di
rilievo regionale l'eccezionale evento atmosferico che si e'
abbattuto con piogge persistenti dal 9 all'11 aprile 2005 nel
territorio dei seguenti comuni dell'Emilia-Romagna e di ritenere
comunque cessato al 30 giugno 2005 lo stato di crisi che li ha
interessati:
- Provincia di Piacenza - Comuni: Morfasso e Vernasca;
- Provincia di Parma - Comuni: Bardi, Bore, Borgo Val di Taro,
Calestano, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Monchio delle Corti,
Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Traversetolo e Varsi;
- Provincia di Reggio Emilia - Comuni: Baiso, Carpineti, Casina,
Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Canossa, Quattro Castella,
Rubiera, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano;
- Provincia di Modena - Comuni: Guiglia, Fiumalbo, Frassinoro, Marano
sul Panaro, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Serramazzoni
e Zocca;
- Provincia di Bologna - Comuni: Marzabotto, Sasso Marconi, Savigno e
Vergato;
- Provincia di Ravenna - Comuni: Brisighella, Casola Val Senio e
Ravenna;
- Provincia di Forli'-Cesena - Comuni: Bagno di Romagna, Bertinoro,
Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Verghereto;
2. di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,
all'Assessore regionale a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e
della costa. Protezione civile" il compito di provvedere al
coordinamento istituzionale delle attivita' necessarie per favorire
il ritorno alle normali condizioni di vita nei comuni colpiti,
all'adozione di eventuali atti di indirizzo, fatte salve le
attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorita' di
protezione civile, nonche' all'approvazione di un apposito piano, da
finanziarsi con le risorse del Fondo regionale di protezione civile
di cui alla Legge 388/00 (art. 138, comma 16), di seguito Fondo
regionale, per la programmazione degli interventi strutturali
finalizzati al ripristino delle strutture ed infrastrutture pubbliche
o di interesse pubblico danneggiate, su proposta del Comitato
istituzionale di cui al successivo punto 3.;
3. di rinviare ad un proprio successivo atto la costituzione del
Comitato istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 1/05
per l'espletamento dei compiti ivi previsti;
4. di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2005, venga
destinata alla concessione di contributi al settore privato
danneggiato dall'evento calamitoso di cui al precedente punto 1.;
5. di dare atto:
- che per la concessione dei contributi al settore privato
danneggiato si applica la Direttiva di cui all'Allegato 2 alla citata
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 30
luglio 2004, di seguito denominata Direttiva regionale;
- che le segnalazioni dei danni e le successive domande di contributo
ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1 della Direttiva
regionale devono essere presentate, a pena di irricevibilita', dai
soggetti danneggiati dall'evento calamitoso di cui al precedente
punto 1. ai Comuni ivi specificati rispettivamente entro quindici e
novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del
Fondo regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere
fino alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi
titolo;
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'
previsto dal DLgs 102/04 un apposito Fondo di solidarieta' nazionale
e che l'esclusione riguarda anche il settore ittico, equiparato a
quello agricolo, per il quale, in caso di danni derivanti da
calamita', e' previsto dal DLgs 154/04 il Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non
agricoli;
6. di stabilire che i Comuni specificati al precedente punto 1.
trasmettano al Servizio regionale Protezione Civile, entro 60 giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
contributo dei soggetti privati e delle attivita' produttive
danneggiati, gli elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP) previsti alla
lettera E.1. della Direttiva regionale;
7. di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e il
Consiglio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani