ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 176
Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposte, prima del consumo, a trattamento di cottura nelle strutture ospitanti categorie a rischio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Considerato:
- che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente
individuati come il veicolo responsabile della maggior parte degli
episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;
- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di eta' inferiore
ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili
a tale infezione, potendone sviluppare le piu' gravi complicanze;
richiamata la propria ordinanza n. 154 del 25/6/2004 con la quale si
vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la
somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non
sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;
considerato che nelle collettivita' a rischio si e' verificato
un'ulteriore diminuzione degli episodi di tossinfezione da Salmonella
nell'ultimo anno;
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare
i possibili rischi nelle collettivita' vulnerabili;
considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per
il 31/5/2005;
ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la
succitata ordinanza;
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'
sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione
e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali
sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del
consumo, a trattamento termico di cottura, nonche' carni non
adeguatamente cotte, per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense
collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma
comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto
nella stagione estiva;
visto l'art. 32 della Legge 833/78;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi - ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/04 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute
ordina:
1) e' confermato il divieto fino al 31/5/2006 nelle strutture che
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti
alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo,
a trattamento termico di cottura;
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi
dell'art. 650 del Codice penale;
3) al presente provvedimento e' data pubblicazione tramite invio
dello stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende
Ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della regione
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di
competenza, nonche' alle Associazioni maggiormente rappresentative
delle categorie interessate.Il presente atto sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani