REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2005, n. 1062

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Longastrino" di interesse della Northern Petroleum L.T.D. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato                    
"Longastrino", di interesse della Northern Petroleum L.T.D., poiche'            
le attivita' in previsione sono, secondo gli esiti dell'apposita                
Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 20 giugno 2005, nel                  
complesso ambientalmente compatibili;                                           
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di ricerca            
di cui al punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni                
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della               
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante           
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:              
Prospezione sismica:                                                            
1. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'              
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate              
fasce di rispetto: - le "Zone di tutela naturalistica" e le "Aree di            
accertata e rilevante consistenza archeologica" come perimetrate dal            
PTCP della Provincia di Ferrara;                                                
2. nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e            
corsi d'acqua", come perimetrate dal PTCP della Provincia di Ravenna,           
non e' consentito l'uso di mezzi motorizzati per l'indagine sismica;            
3. nelle zone di cui all'art. 3.20 "Particolari disposizioni di                 
tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del PTCP             
della Provincia di Ravenna, l'indagine sismica non potra' in alcun              
modo modificare l'assetto morfologico ed il microrilievo originario;            
4. la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere              
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;                  
5. la prospezione sismica, come indicato nel SIA, non potra' essere             
effettuata nelle aree ricadenti nel Parco del Delta del Po e in tutte           
le altre zone protette ricadenti all'interno dell'area del permesso             
di ricerca idrocarburi;                                                         
6. dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA           
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia           
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e                  
l'ubicazione dei punti di energizzazione;                                       
7. con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente             
le modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle             
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di                  
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali                       
interessate;                                                                    
8. per consentire un'adeguata informazione della popolazione,                   
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA                    
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo                    
anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni               
(calendario dettagliato delle operazioni);                                      
9. l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto               
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle                         
autorizzazioni di norma dovute per i cantieri temporanei;                       
10. dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte           
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare             
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con                 
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,               
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti                 
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;                          
Pozzo esplorativo:                                                              
11. la perforazione del pozzo esplorativo non potra' essere                     
effettuata nelle aree comprese entro le zone di parco e pre-parco,              
nonche' nelle zone SIC e ZPS;                                                   
12. la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse             
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;                 
13. la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a           
nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale, una volta                 
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando              
che il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone            
in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione            
sismica;                                                                        
14. la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a           
nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale, una volta                 
localizzato precisamente il sito della postazione; il SIA da                    
presentare nell'ambito della procedura di VIA dovra' contenere                  
approfondimenti e studi quantitativi circa la subsidenza indotta a              
seguito di un'eventuale, successiva entrata in produzione, correlando           
le analisi al livello di rischio (vulnerabilita' x esposizione) del             
territorio e del sito specifico di localizzazione;                              
c) di dare atto la Conferenza di Servizi ha inteso manifestare in               
modo netto la propria contrarieta' ad un'eventuale futura richiesta             
di sfruttamento dei potenziali giacimenti di idrocarburi;                       
d) di dare atto che il parere della Provincia di Ferrara e dei Comuni           
di Alfonsine, Argenta e Comacchio, espresso ai sensi dell'art. 5                
comma 2, del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6, della L.R.             
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'                 
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto                
3.8;                                                                            
e) di dare atto che lo stesso parere di cui all'art. 5, comma 2, del            
DPR 12 aprile 1996 ed all'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio                
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, della Provincia di           
Ravenna e del Comune di Ravenna non intervenuti alla seduta                     
conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi            
dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;                    
f) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco                  
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11            
e successive modifiche, in merito alla conformita' degli interventi             
in oggetto alle previsioni del Piano territoriale del Parco, e'                 
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto                
3.8;                                                                            
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente Northern Petroleum L.T.D.;               
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Ministero delle Attivita'                 
produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie            
- UNMIG Ufficio F3; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio Politiche               
energetiche della Regione Emilia-Romagna; al Consorzio di gestione              
del Parco regionale del Delta del Po; alle Province di Ferrara e                
Ravenna; ai Comuni di Alfonsine, Argenta, Comacchio e Ravenna; ad               
ARPA - Ingegneria ambientale; alle ARPA Sezioni provinciali di                  
Ferrara e Ravenna;                                                              
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 6                    
l'efficacia temporale della presente Valutazione di impatto                     
ambientale;                                                                     
j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente                  
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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