COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) inerente il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di decapaggio
L'Autorita' competente Provincia di Parma comunica la decisione
relativa alla procedura di verifica (screening) inerente il progetto
di realizzazione di un nuovo impianto di decapaggio.
Il progetto e' presentato da ditta Gonvarri Italia SpA.
Il progetto interessa il territorio del comune di Fontanellato e
della provincia di Parma.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Parma con determinazione del Dirigente del Servizio
Ambiente e Difesa del suolo n. 2987 del 7/7/2005 ha assunto la
seguente decisione:
a) per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, di non
assoggettare alla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera b) della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di
decapaggio, ubicato nel comune di Fontanellato e presentato dalla
ditta Gonvarri Italia SpA, a condizione e nel rispetto di quanto
contenuto negli elaborati presentati, cosi' come integrati, e che
siano ottemperate le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere tempestivamente inoltrate, agli Enti competenti, le
istanze necessarie per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione di un nuovo accesso sulla Via Emilia, posto piu' ad
Ovest verso Fidenza rispetto all'attuale, cosi' come evidenziato nel
punto 1 della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta
Gonvarri Italia in data 28/6/2005 (acquisita agli atti dalla
Provincia di Parma in data 28/6/2005 n. prot. 64209);
- dovranno essere puntualmente rispettate tutte le misure preventive
e le azioni correttive proposte, nel caso in cui si verifichino,
all'interno dello stabilimento, gli scenari incidentali indicati al
punto 2 delle integrazioni trasmesse dalla ditta Gonvarri Italia in
data 28/6/2005 (acquisite agli atti dalla Provincia di Parma in data
28/6/2005 n. prot. 64209);
- al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 6 del DLgs 22/97 e
successive modificazioni ed integrazioni relativamente al deposito
temporaneo di rifiuti, si precisa che:
- i "Fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose"
(Codice CER 11.01.09) dovranno essere raccolti ed avviati alle
operazioni di smaltimento o recupero con cadenza almeno bimestrale;
- per le altre tipologie di rifiuto elencate al punto 9 delle
integrazioni trasmesse dalla ditta Gonvarri Italia in data 28/6/2005
(acquisite agli atti dalla Provincia di Parma in data 28/6/2005 n.
prot. 64209), dovranno essere rigorosamente rispettati i tempi di
permanenza all'interno dello stabilimento riportati in tale
documentazione.
Si puntualizza inoltre che, nell'eventualita' in cui i tempi di
permanenza dei rifiuti stoccati temporaneamente all'interno dello
stabilimento dovessero superare quelli sopraindicati, si verrebbe a
configurare una delle operazioni di smaltimento o recupero di cui
agli Allegati B e C del DLgs 22/97 e successive modificazioni ed
integrazioni ("D15 - Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14" o "R13 - Messa in riserva di
rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da
Rl a R12"), da autorizzare, da parte della Provincia di Parma, ai
sensi degli artt. 27 e 28 dello stesso decreto legislativo;
- tutte le operazioni di carico e scarico dei materiali effettuate
all'interno dello stabilimento dovranno essere eseguite in modo tale
da impedire sversamenti accidentali o inconvenienti ambientali di
altro genere.
Tali operazioni dovranno comunque essere sempre presidiate da
personale qualificato. Eventuali emergenze e/o anomalie andranno
comunicate alla Provincia di Parma - Servizio Ambiente e Difesa del
suolo e ad ARPA - Distretto Territoriale di Fidenza;
- dovranno essere tenuti i registri di carico/scarico ed i formulari
di trasporto di tutti i rifiuti gestiti presso l'impianto in oggetto,
allo scopo di soddisfare i requisiti richiesti dal DLgs 22/97 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- relativamente al rifiuto identificato con il codice CER 08 03 18
"Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03
17" la non pericolosita' dovra' essere dimostrata attraverso
l'acquisizione delle relative Schede di sicurezza e la loro attenta
valutazione;
- I contenitori ed i serbatoi utilizzati per il deposito temporaneo
dei rifiuti dovranno riservare un volume residuo di sicurezza pari al
10%, ed essere dotati di:
- dispositivi antitraboccamento o tubazioni di troppo pieno;
- indicatori ed allarmi di livello;
- sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in
condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e
svuotamento.
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo
scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne dovranno essere
mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni
nell'ambiente;
- dovranno essere ottenute, da Enti accreditati italiani, le
certificazioni relative alla perfetta tenuta sia dei serbatoi
utilizzati per lo stoccaggio degli acidi esausti che di quelli
contenenti la soluzione esausta dello sgrassaggio;
- nella documentazione relativa all'istanza da trasmettere alla
Provincia di Parma - Servizio Ambiente e Difesa del suolo per il
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), dovranno
essere riportate le seguenti indicazioni:
- estremi identificativi (numero e data di emissione) degli atti
autorizzativi in possesso delle Ditte presso le quali verrano
trasportati i rifiuti depositati temporaneamente all'interno dello
stabilimento;
- presentazione di elaborati che prevedano sia l'aspirazione della
vasca di sgrassaggio chimico statico, con espulsione diretta in
atmosfera, che l'aspirazione e l'abbattimento dei fluidi gassosi
provenienti dalle vasche di decapaggio;
- previsione di interventi orientati ad un maggiore riutilizzo delle
acque reflue di processo, al fine di contenere ulteriormente il
prelievo a fini produttivi di acqua dalla rete acquedottistica;
- relativamente alle operazioni di saldatura MIG, maggiori
approfondimenti sulle motivazioni per le quali non e' stata ravvisata
la necessita' di impiego di impianti di aspirazione e/o
abbattimento;
- ulteriori precisazioni in merito ai flussi di traffico interni
all'azienda.
- Predisposizione, nel progetto definitivo, di elaborati che
prevedano:
- definizione delle caratteristiche tecniche del serbatoio contenente
la soluzione esausta dello sgrassaggio;
- realizzazione, in corrispondenza delle aree di stoccaggio (mediante
contenitori e/o serbatoi fuori terra) dei rifiuti, di sistemi di
contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso oppure, se nello
stesso bacino di contenimento vi sono piu' serbatoi, di bacini la cui
capacita' dovra' essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei
serbatoi, ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di
maggiore capacita', aumentato del 10 %;
- realizzazione, nella zona Nord-Est dello stabilimento, cosi' come
riportato al punto 10 della documentazione integrativa trasmessa
dalla Ditta Gonvarri Italia in data 28/6/2005 (acquisita agli atti
dalla Provincia di Parma in data 28/6/2005 n. prot. 64209), di un
adeguato sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima
pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali pertinenti
all'insediamento produttivo, secondo quanto previsto dall'Allegato 4
alle NTA del PTCP per le aree a "Vulnerabilita' a sensibilita'
attenuata".
- Relativamente agli scarichi idrici in pubblica fognatura, si
precisa che il relativo atto autorizzativo sara' sostituito ad ogni
effetto (cosi' come per quanto riguarda le autorizzazioni che la
ditta Gonvarri Italia SpA dovra' ottenere relativamente agli scarichi
idrici in acque superficiali ed alle emissioni in atmosfera)
dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che dovra' essere
rilasciata dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente e Difesa del
suolo ai sensi della L.R. 21/04 e del DLgs 59/05. A tale proposito,
si rammenta che dovra' comunque essere rispettato tutto quanto
previsto dal Regolamento di pubblica fognatura vigente nel comune di
Fontanellato;
b) di subordinare, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni, il successivo rilascio
delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione (permesso di
costruire, certificato di conformita' edilizia ed agibilita',
autorizzazione integrata ambientale, parere di conformita' e
certificato di prevenzione incendi, autorizzazione dell'Ispettorato
del lavoro) degli interventi in progetto alla verifica ed
all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella precedente
lettera a). A tale scopo, si trasmette la presente determinazione
allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Fontanellato, il
quale a sua volta provvedera' a trasmetterla al proponente (ditta
Gonvarri Italia SpA) ed a tutte le Amministrazioni competenti al
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la
realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, nonche'
agli Enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle
materie ambientali, ed in particolare ad ARPA.
Si rammenta inoltre che il proponente dovra' acquisire anche tutte le
eventuali autorizzazioni relative alla fase di cantierizzazione
(scarichi idrici, gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc...);
c) di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la
percentuale del 0,02% al valore totale dell'opera, dichiarato dal
proponente essere pari a Euro 6750000. La cifra che la ditta Gonvarri
Italia SpA dovra' corrispondere allo Sportello Unico per le Imprese
del Comune di Fontanellato, che successivamente la riversera'
all'Autorita' competente Provincia di Parma - Servizio Ambiente e
Difesa del suolo, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della
presente determinazione, e' pertanto di Euro 1350,00;
d) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 9/99 e sucessive modificazioni ed integrazioni.