COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica e miglioramento dell'impianto di depurazione di Cesena finalizzato al riutilizzo fertirriguo delle acque reflue
L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex artt.
9 e 10 della L.R. 9/99 relativa al progetto di modifica e
miglioramento dell'impianto di depurazione di Cesena finalizzato al
riutilizzo fertirriguo delle acque reflue.
Il progetto e' presentato da Hera Forli'-Cesena Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: A.2.8 "Impianti di
depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000
abitanti equivalenti" ed e' assoggettato alla procedura di screening
e non di valutazione di impatto ambientale in base all'art. 4, comma
1, L.R. 9/99: "....Sono altresi' assoggettati alla procedura di
verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti
di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere
ed interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli
previsti negli Allegati A.l, A.2, A.3, B.l, B.2 e B.3".
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 ,
come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35,
l'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di
Giunta provinciale del 5/7/2005 prot. n. 51798/240, ha assunto la
seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il Progetto di
modifica e miglioramento dell'impianto di depurazione di Cesena
finalizzato al riutilizzo fertirriguo delle acque reflue - presentato
da Hera Forli'-Cesena Srl, in considerazione del limitato rilievo
degli interventi di progetto e dei connessi impatti ambientali
attesi, in ragione del perseguimento, rispetto all'attuale
situazione, di una maggiore azione di abbattimento di alcune
tipologie di inquinanti allo scarico e di un'ottimizzazione dei
rendimenti dell'impianto, dall'ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1. condizione imprescindibile per il riutilizzo a fini irrigui delle
acque reflue effluenti dal depuratore e' il rispetto per le stesse
dei valori limite stabiliti dal DM 12/6/2003, n. 185 per tutti i
parametri (fra cui anche i tensioattivi) elencati nella tabella
contenuta nell'Allegato al citato decreto ministeriale, secondo
quanto disposto dal decreto medesimo, i quali, complessivamente
considerati, costituiscono i requisiti minimi di qualita' per le
acque riutilizzabili; ai sensi di legge, e fermo restando quanto
disposto ai paragrafi 2 e 4 del citato Allegato e dall'art. 14 del
suddetto DM, le Regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli
di cui alla tabella citata, previo parere conforme del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, unicamente per i
parametri pH, azoto ammoniacale, conducibilita' elettrica specifica,
alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati. L'impianto di progetto
oggetto della presente procedura, a seguito delle modifiche
impiantistiche e implementazioni previste, sulla base di quanto
indicato e contenuto nello studio presentato, non garantisce, per le
acque reflue in uscita allo scarico, il rispetto di tutti i limiti
imposti dal sopra citato DM per il riutilizzo delle stesse a scopi
irrigui. Pertanto le acque reflue in uscita dall'impianto di progetto
oggetto della presente procedura non possono essere utilizzate a fini
irrigui. Per il riutilizzo irriguo delle acque reflue, fermo restando
quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 9/99, si rinvia a successivi
atti autorizzativi per l'accertamento del raggiungimento di tali
prestazioni;
2. nella realizzazione di tutte le opere previste dal progetto, con
particolare riferimento alla nuova viabilita' interna all'impianto,
dovra' trovare compiuto recepimento il principio della trasformazione
ad invarianza idraulica prevista dall'articolo 9 delle NTA del Piano
Stralcio per il rischio idrogeologico prevedendo idonei sistemi per
lo stoccaggio dei volumi minimi di invaso atti alla laminazione delle
piene;
3. in fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello
studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione
e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e
dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si
prescrive quanto segue: a. per l'eventuale impianto di betonaggio e
altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; b. si
dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi
temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo
particolare attenzione a non localizzarli in prossimita' delle aree
residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a
margine dell'area di cantiere; c. le vie di transito e le aree non
asfaltate interne all'area di cantiere dovranno essere adeguatamente
e periodicamente umidificate; d. i cassoni per il trasporto degli
inerti dovranno essere ricoperti con teloni. e. dovra' essere
installato, in corrispondenza del cancello dell'impianto, un sistema
di lavaggio ruote degli automezzi in uscita; f. i camion dovranno
mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi
all'interno del cantiere nonche' durante le fasi di carico;
4. l'impianto oggetto di valutazione dovra', in ogni sua componente,
essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di
accorgimenti (migliori tecnologie disponibili) atti a garantire il
contenimento delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambiente
circostante, al fine di ottenere e garantire livelli di
concentrazione di ogni singola sostanza, in prossimita' di tutti i
ricettori presenti, al di sotto delle soglie di percezione olfattiva
umana;
5. entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto dovranno essere
predisposte e iniziate, con oneri a carico del proponente, adeguate e
periodiche campagne di monitoraggio ambientale degli odori in punti
definiti in prossimita' dei ricettori presenti e maggiormente
prossimi all'impianto (lungo i lati ovest, est, nord-nord ovest e
sud-ovest: edificio d'angolo tra Via Calcinaro e Via Pisignano e
confinante con l'area di pertinenza del depuratore). I rilievi
dovranno essere ripetuti nelle varie stagioni dell'anno per un totale
di 4 campagne di monitoraggio complessive. Le sostanze odorigene
monitorate dovranno comprendere quelle potenzialmente prodotte da un
impianto di depurazione, tra le quali, a titolo esemplificativo, i
composti ridotti dello zolfo (idrogeno solforato, mercaptani
specifici, dimetilsolfuro), gli esteri (metilbutanoato,
etilbutanoato, etil-n-valerato, etilesanoato, etilpelargonato),
composti ridotti dell'azoto (ammoniaca, dimetilammina,
isopropilammina, octilammina, trimetilammina, dietilammina,
dibutilammina), gli acidi grassi (da butirrico e decanoico). I
risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi, entro un anno
dall'inizio della campagna di monitoraggio citata, sotto forma di
relazione tecnica al Servizio Pianificazione territoriale
dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e ad ARPA. Tale
relazione dovra' valutare i livelli delle sostanze odorigene presenti
ai ricettori e la molestia olfattiva e alla luce di questi dovra'
essere valutata anche da parte del proponente la necessita' o meno di
intraprendere ulteriori azioni o interventi di mitigazione;
6. l'impianto oggetto di valutazione dovra', in ogni sua componente,
essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di
accorgimenti (migliori tecnologie disponibili) atti a garantire il
contenimento delle emissioni di aerosol nell'ambiente circostante, al
fine di garantire la totale assenza di rischio sanitario legato alle
emissioni provenienti dall'impianto in oggetto e garantire la salute
pubblica;
7. si prescrive che il proponente realizzi una delle seguenti
alternative progettuali/gestionali: a. entro 6 mesi dalla messa a
regime dell'impianto dovranno essere predisposte e iniziate, con
oneri a carico del proponente, adeguate e periodiche campagne di
monitoraggio microbiologico dell'aria correlato alla dispersione di
aerosol, in punti definiti in prossimita' dei ricettori presenti e
maggiormente prossimi all'impianto (lungo i lati ovest, est,
nord-nord ovest e sud-ovest: edificio d'angolo tra Via Calcinaro e
Via Pisignano e confinante con l'area di pertinenza del depuratore).
I rilievi dovranno essere ripetuti nelle varie stagioni dell'anno a
cadenza trimestrale. Il monitoraggio, della durata complessiva di 1
anno, dovra' considerare sia parametri indicativi del carico
microbico totale (carica batterica totale mesofita, coliformi totali,
carica micotica totale), sia parametri specifici ovvero ceppi di
microrganismi patogeni o potenzialmente tali, potenzialmente presenti
nell'impianto di depurazione di acque reflue in oggetto. Le metodiche
di campionamento dovranno comprendere l'aspirazione dell'aria
mediante apparecchiatura dotata di piastre sterili di seguito
analizzate in tempi tali da rendere significativa la determinazione.
I risultati ottenuti saranno confrontati con dati di letteratura e
dovra' essere prodotta una relazione tecnica contenente una
descrizione dei "materiali e metodi" utilizzati, una interpretazione
dei risultati, una valutazione del rischio biologico correlato
all'esposizione ad agenti microbiologici presso i ricettori
monitorati, una valutazione della necessita' o meno di intraprendere
ulteriori azioni o interventi di mitigazione e nel caso la
descrizione tecnico-progettuale di questi. Tutti i risultati e la
relazione tecnica citata dovranno essere trasmessi, entro un anno
dall'inizio della campagna di monitoraggio citata, al Servizio
Pianificazione territoriale dell'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena e ad ARPA; b. deve essere progettata e realizzata,
entro e non oltre la data di messa a regime dell'impianto nella
configurazione di progetto, una adeguata struttura di copertura della
vasca di trattamento biologico di progetto, tale da garantire il
confinamento e contenimento dell'aerosol prodotto all'interno della
vasca medesima e impedire la sua dispersione nell'ambiente
circostante (pur garantendo la totale efficienza del sistema di
trattamento biologico stesso) e da garantire che le acque meteoriche
di lavaggio della copertura siano convogliate all'interno della vasca
medesima;
8. durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';
9. l'impianto oggetto di valutazione dovra' essere dotato di tutte le
caratteristiche tecniche, costruttive, gestionali e di accorgimenti
atti a garantire il massimo contenimento delle emissioni sonore
nell'ambiente circostante al fine di garantire il rispetto di tutti i
limiti stabiliti dalla normativa vigente e non incrementare i livelli
di rumore ambientale diurni e notturni presso i ricettori ove sia
gia' presente una condizione di superamento dei limiti vigenti anche
in assenza dell'impianto considerato;
10. devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' dei ricettori presenti e maggiormente prossimi
all'impianto (lungo i lati ovest, est, nord-nord ovest e sud-ovest:
edificio d'angolo tra Via Calcinaro e Via Pisignano e confinante con
l'area di pertinenza del depuratore). Tali rilievi vanno eseguiti
all'interno degli ambienti abitativi monitorando la differenza tra il
livello equivalente di rumore ambientale (con impianto in progetto in
attivita' e a regime) e il rumore residuo;
11. devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale
in esterno in periodo diurno e in periodo notturno in prossimita' dei
ricettori presenti e maggiormente prossimi all'impianto (lungo i lati
ovest, est, nord-nord ovest e sud-ovest: edificio d'angolo tra Via
Calcinaro e Via Pisignano e confinante con l'area di pertinenza del
depuratore) secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,
con impianto in progetto in attivita' e a regime al fine di
verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione
vigenti;
12. in seguito alla messa a regime del nuovo impianto e sulla base
dei risultati della prima campagna del monitoraggio sopra descritto
ai punti 10. e 11., in caso di verifica di mancato rispetto dei
limiti vigenti dovuto all'impianto in oggetto, si dispone quanto
segue:
a. devono essere monitorate, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, le sorgenti acustiche interne all'impianto
maggiormente rilevanti;
b. devono essere valutati i contributi di ogni singola sorgente sui
livelli di rumorosita' in periodo diurno e notturno nell'ambiente
circostante e nei ricettori presenti;
c. sulla base dell'analisi effettuata (vedi punto a.) e dei
contributi individuati (vedi punto b.), devono essere identificate le
eventuali sorgenti interne il cui contributo sonoro risulti
responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti
nell'ambiente circostante e nei ricettori presenti rispetto alla
situazione ante operam;
d. nel caso in cui vengano identificate sorgenti di rumore interne
all'impianto il cui contributo sonoro risulti responsabile del
mancato rispetto dei limiti acustici vigenti (punto c.), ogni singola
sorgente di rumore identificata come tale deve essere dotata di
adeguate misure di insonorizzazione e/o mitigazione acustica al fine
di garantire quanto segue: - il rispetto dei valori limite di
emissione diurni e notturni vigenti; - in prossimita' di tutti i
ricettori presenti il rispetto dei valori limite assoluti di
immissione diurni e notturni vigenti; - in prossimita' di tutti i
ricettori esposti alla rumorosita' dell'impianto (ambienti abitativi)
il rispetto dei valori limite differenziali diurni e notturni
vigenti;
e. in seguito devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, nuovi rilievi atti a determinare il rispetto
dei valori limite assoluti e differenziali di rumore in periodo
diurno e notturno in prossimita' di tutti i ricettori presenti
nell'area nei medesimi punti monitorati in precedenza al fine di
verificare l'efficienza delle misure di mitigazione;
13. il monitoraggio e le analisi di cui ai punti 10. e 11. dovranno
essere eseguiti da ARPA, entro tre mesi dalla messa a regime
dell'impianto in progetto, secondo le modalita' e i criteri da essa
definiti e con oneri a carico del proponente e tutti i risultati
dovranno essere trasmessi al Servizio Pianificazione territoriale
dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e al proponente;
14. in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, gli studi e i monitoraggi descritti al punto 12.
lettere a., b., c., e d., dovranno essere effettuati dal proponente a
proprio carico entro 6 mesi dal ricevimento dei risultati del
monitoraggio effettuato da ARPA e sopra descritto ai punti 10. e 11,
e gli studi effettuati e i risultati dovranno essere trasmessi ad
ARPA e all'Amministrazione Provinciale di Forli'-Cesena - Servizio
Pianificazione territoriale;
15. il monitoraggio e le analisi di cui al punto 12. lettera e.
dovranno essere eseguiti da ARPA entro un mese dalla realizzazione
delle ulteriori misure di insonorizzazione e/o mitigazione acustica
eventualmente previste al punto 12. lettera d., e i risultati
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e al proponente;
16. le comunicazioni di messa a regime dell'impianto e dell'eventuale
avvenuta realizzazione di misure di mitigazione acustica successive
di cui al punto 12. lettera d., dovranno essere trasmesse a cura del
proponente, ad ARPA ed all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
17. posto che nella tavola I 1.06 "Integrazione n. 33 - Planimetria
impianto stato attuale componente vegetazionale" non viene
evidenziata la presenza del rilevato e della copertura arborea
localizzati in prossimita' dell'ingresso dell'impianto lato sud-ovest
in un'area a confine con l'abitazione ubicata all'angolo tra Via
Calcinaro e Via Pisignano, verificata inoltre, tramite l'utilizzo di
foto satellitari e in seguito al sopralluogo effettuato, l'effettiva
esistenza di tali elementi, e rilevato, infine, che nelle tavole di
progetto relative all'organizzazione del cantiere tale area e'
occupata da strutture ad esso annesse, si prescrive di preservare il
dosso e la vegetazione presenti e sopra citati e di individuare altri
spazi all'interno del perimetro dell'impianto da adibire a cantiere
temporaneo che abbiano caratteristiche tali da non interferire con i
rilevati e gli elementi vegetali esistenti;
18. relativamente al lato ovest, in corrispondenza del dosso piu'
prossimo alla vasca di sedimentazione finale di progetto, e'
necessario aumentare la densita' degli elementi vegetali presenti
tramite la piantumazione di una compagine prevalentemente arborea
(con diametro del tronco non inferiore a 20-22 cm.) sulla sommita'
del rilevato e nella scarpata sul lato interno dell'area;
19. con riferimento alla porzione nord ovest dell'area, posto che la
finalita' e' quella di adottare una soluzione progettuale che
contribuisca a ridurre gli impatti di tipo paesaggistico e quelli
relativi alla eventuale produzione di odori e aerosol della vasca di
sedimentazione finale di progetto a carico del ricettore posto su Via
Pisignano maggiormente prossimo alla vasca suddetta, si prescrive che
il proponente realizzi una delle seguenti alternative progettuali: a.
realizzare, in prossimita' della recinzione antistante il ricettore
suddetto e per una lunghezza almeno pari alla larghezza dell'attuale
spazio compreso tra i due rilevati esistenti, una siepe alberata con
caratteristiche analoghe a quella situata nei pressi dell'edificio
interno al perimetro dell'impianto antistante l'accesso su Via
Pisignano, e provvedere alla messa a dimora di essenze arboree e
arbustive nella zona pianeggiante alla base del dosso in continuita'
con quelle gia' presenti; b. mettere in collegamento il dosso posto
sul lato ovest con quello situato a nord creando di fatto un unico
rilevato di pari altezza, provvedendo, da un lato, a riportare
materiale idoneo all'attecchimento della vegetazione, e dall'altro a
mettere a dimora essenze arboree e arbustive in coerenza con quelle
individuate nel progetto;
20. si ritiene inoltre necessario risistemare le aree di cantiere
all'interno del perimetro dell'impianto tramite il rinverdimento
delle stesse;
21. al fine di ottenere un piu' efficace miglioramento ambientale
dell'area, la sistemazione a verde dovra' essere avviata
contestualmente alla fase di cantiere nelle parti non interessate
dall'ampliamento, e a realizzazione delle opere avvenuta per le
restanti aree; si ritiene inoltre necessario, per ottenere un
inserimento maggiormente armonico delle essenze arboree e arbustive
di progetto, che gli impianti previsti non siano disposti a filare ma
abbiano una distribuzione di tipo irregolare;
22. sui nuovi impianti vegetazionali dovranno essere previste
operazioni di manutenzione, quali irrigazione di soccorso e
sarchiatura, nei primi cinque anni successivi all'impianto e, per il
medesimo periodo, il risarcimento delle fallanze preferibilmente con
piante che abbiano lo stesso sviluppo di quelle gia' messe a dimora;
23. nella realizzazione delle opere previste dal progetto dovranno
essere applicate tutte le migliori tecniche disponibili per
conseguire un elevato grado di sicurezza e protezione da possibili
contaminazioni del suolo derivanti sia dai reflui trattati che dalle
sostanze chimiche utilizzate nel processo di depurazione. In funzione
della tipologia costruttiva prescelta (in opera, prefabbricata o
mista) dovra' essere previsto un adeguato sistema di
impermeabilizzazione delle porzioni interrate della struttura capace
di conservare la sua efficacia anche a seguito di assestamenti, sotto
l'azione del sovraccarico del manufatto e/o da variazioni
volumetriche dei terreni indotti da oscillazioni del livello di
falda;
24. dovra' essere effettuata una caratterizzazione della falda
freatica superficiale ed una volta individuata la direzione delle
linee flusso dovra' essere prevista l'installazione di almeno due
piezometri ubicati rispettivamente a monte e a valle dell'impianto
lungo la direzione di deflusso sotterraneo e prevedendo,
successivamente in fase di esercizio dell'impianto, il prelievo e
l'analisi chimico-fisica delle acque presenti all'interno degli
stessi. La frequenza del campionamento dovra' essere almeno annuale
con profilo analitico similare a quello previsto e gia' svolto sulle
acque effluenti dall'impianto di depurazione al rio Granarolo. I
risultati della caratterizzazione idrogeologica della falda freatica
superficiale ed i risultati periodici del monitoraggio dovranno
essere trasmessi alla Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena -
Servizio Pianificazione territoriale;
b) di assumere inoltre la seguente decisione riferita all'ipotesi che
il proponente intenda conseguire una valutazione del progetto
presentato espressamente orientata alla verifica dell'idoneita'
dell'impianto di progetto medesimo a conseguire per i reflui in
uscita caratteristiche tali da consentirne un riutilizzo a fini
irrigui: di assoggettare e rinviare il progetto in esame a ulteriore
procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.
10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, al fine di valutare le eventuali
ulteriori modifiche progettuali atte a conseguire il pieno rispetto
di quanto disposto dal DM 185/03 e ferme restando le prescrizioni
elencate al punto a) precedente. Tale decisione e' motivata dalle
considerazioni e valutazioni di seguito elencate:
- I. per quanto concerne le caratteristiche chimico-fisiche e
microbiologiche previste da progetto delle acque reflue allo scarico,
nella documentazione presentata il proponente non relaziona sul
rispetto di tutti i parametri elencati dal DM 185/03, come peraltro
specificatamente richiesto, e quindi non consente una esaustiva
valutazione in tal senso;
- II. nella documentazione presentata il proponente non dichiara e
non garantisce il rispetto del valore limite stabilito dal DM 185/03
per il parametro "tensioattivi" evidenziando pertanto, per le acque
reflue in uscita dall'impianto di progetto oggetto della presente
procedura, la non conformita' alla normativa vigente relativa al
riutilizzo delle acque reflue a scopi irrigui.
Si evidenzia inoltre l'impossibilita' di valutare compiutamente,
sulla base della documentazione presentata, gli impatti ambientali
conseguenti alla realizzazione delle eventuali ulteriori componenti
impiantistiche e/o gestionali atte a garantire il rispetto del sopra
citato DM.
c) di decidere sulla osservazione pervenuta conformemente a quanto
specificato al punto "III. Controdeduzioni nel merito della
osservazione", lettera a. della premessa narrativa, che e' qui
richiamata come parte integrante e sostanziale;
d) di quantificare in Euro 536,00, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;
e) di trasmettere la presente delibera ad Hera Forli' - Cesena Srl,
ad Arpa e al Comune di Cesena;
f) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
g) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza e al Servizio Risorse
idriche, atmosferiche e Smaltimento rifiuti;
h) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.