LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 52
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla ossevare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 agosto 2005 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 52
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il
seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 900 del 13 giugno 2005; oggetto consiliare n. 113 (VIII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 7 in data 16 giugno 2005;
- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo
Cultura Scuola Formazione Lavoro" in sede referente e in sede
consultiva alla Commissione IV "Politiche per la salute e Politiche
sociali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 20
luglio 2005, con relazione scritta del consigliere Massimo Pironi;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 26 luglio
2005, atto n. 4/2005.