REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

            CAPO IX                                                             
        Disposizioni transitorie e finali                                       
          Art. 52                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa              
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e                
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le                   
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con                      
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi                
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai                
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15              
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione                       
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27                
marzo 1972, n. 4).                                                              
La presente legge  sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della              
Regione.                                                                        
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla ossevare               
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 1 agosto 2005  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 52                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione              
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 900 del 13 giugno 2005; oggetto consiliare n. 113 (VIII                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 7 in data 16 giugno 2005;                                            
- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Turismo                  
Cultura Scuola Formazione Lavoro" in sede referente e in sede                   
consultiva alla Commissione IV "Politiche per la salute e Politiche             
sociali".                                                                       
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 20               
luglio 2005, con relazione scritta del consigliere Massimo Pironi;              
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 26 luglio               
2005, atto n. 4/2005.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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