REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

            CAPO IX                                                             
        Disposizioni transitorie e finali                                       
          Art. 49                                                               
Conformita' alle disposizioni comunitarie                                       
1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di                  
quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli              
rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002,            
sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte           
della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa               
previsto.                                                                       
NOTA ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il titolo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del           
5 dicembre 2002, e' riportato alla nota dell'art. 11.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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