LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 49
Conformita' alle disposizioni comunitarie
1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di
quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli
rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002,
sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte
della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa
previsto.
NOTA ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il titolo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, e' riportato alla nota dell'art. 11.