REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

            CAPO IX                                                             
        Disposizioni transitorie e finali                                       
          Art. 48                                                               
Norme finali                                                                    
1. La Regione puo' stipulare con gli esperti dell'Agenzia per                   
l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente             
del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle                  
risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione             
Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre            
1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo                
parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di             
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' di prestazione                
d'opera intellettuale.                                                          
2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27,           
comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione                  
assembleare, provvede con deliberazione motivata.                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina