LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 48
Norme finali
1. La Regione puo' stipulare con gli esperti dell'Agenzia per
l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle
risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione
Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo
parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' di prestazione
d'opera intellettuale.
2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27,
comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione
assembleare, provvede con deliberazione motivata.