REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

            CAPO IX                                                             
        Disposizioni transitorie e finali                                       
          Art. 47                                                               
Clausola valutativa                                                             
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione                
della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere               
l'occupazione e nel migliorare la qualita', la sicurezza e la                   
regolarita' del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e                     
contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle              
linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro           
di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi               
svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo             
4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che           
fornisca informazioni sui seguenti aspetti:                                     
a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di                
destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del             
lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli             
obiettivi elencati all'articolo 8;                                              
b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d)           
ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi             
di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle                    
capacita' degli interventi adottati di aumentare le opportunita'                
occupazionali delle persone con disabilita';                                    
c) le modalita' di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di            
orientamento, nonche' le caratteristiche dei percorsi formativi                 
attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui                    
all'articolo 27;                                                                
d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32,               
commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il               
lavoro e lo stato di operativita' del sistema informativo lavoro                
dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti                  
autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;                                       
e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse              
per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento               
delle condizioni di lavoro, nonche' per la promozione della                     
regolarita' delle condizioni di lavoro;                                         
f) le criticita' emerse nell'attuazione della presente legge, con               
particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli              
interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti                 
proposte di modifica normativa.                                                 
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attivita'            
di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai                   
relativi documenti.                                                             
3. Per svolgere le attivita' di controllo e valutazione sono                    
stanziate adeguate risorse finanziarie.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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