LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 47
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere
l'occupazione e nel migliorare la qualita', la sicurezza e la
regolarita' del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e
contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle
linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro
di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi
svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo
4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che
fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di
destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del
lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli
obiettivi elencati all'articolo 8;
b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d)
ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi
di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle
capacita' degli interventi adottati di aumentare le opportunita'
occupazionali delle persone con disabilita';
c) le modalita' di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di
orientamento, nonche' le caratteristiche dei percorsi formativi
attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui
all'articolo 27;
d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32,
commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il
lavoro e lo stato di operativita' del sistema informativo lavoro
dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti
autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;
e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse
per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento
delle condizioni di lavoro, nonche' per la promozione della
regolarita' delle condizioni di lavoro;
f) le criticita' emerse nell'attuazione della presente legge, con
particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli
interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti
proposte di modifica normativa.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attivita'
di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai
relativi documenti.
3. Per svolgere le attivita' di controllo e valutazione sono
stanziate adeguate risorse finanziarie.