LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VIII
Responsabilita' sociale delle imprese
Art. 46
Interventi
1. La Regione e le Province integrano i principi della
responsabilita' sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi
per l'occupazione e perseguono le finalita' di cui all'articolo 45
attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative
promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti
bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela
dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi
professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e
privati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono,
anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1,
interventi:
a) di informazione e formazione sui temi della responsabilita'
sociale delle imprese;
b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni
di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed
ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti
certificabili, l'assunzione della responsabilita' sociale;
c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera
b), di marchi di qualita' sociale ed ambientale diffusi a livello
europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni
sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);
d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione
della qualita' sociale ed ambientale;
e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle
esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui
alle lettere b), c) e d);
f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la
partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla
presente Sezione;
g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della
responsabilita' sociale;
h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative
per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilita', o
di impiego in misura aggiuntiva;
i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici
interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il
pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come
elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonche'
rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti
su questo fenomeno.
3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7
della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita' sociale), la Regione persegue
l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa
dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali
nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici.
A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4,
nonche' accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il
concorso delle parti sociali, diretti:
a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della
responsabilita' sociale delle imprese;
b) alla definizione di modalita' di verifica e controllo, anche in
accordo con le Aziende unita' sanitarie locali titolari delle
competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di
vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed
assicurativi.
4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di
valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al
presente Capo ed al Capo VII e che rispettino le condizioni di cui
all'articolo 10, commi 2 e 6.
NOTA ALL'ART. 46
Comma 3
1) Il testo dell'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita'
sociale e' il seguente:
"Art. 18
(omissis)
7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi',
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o
ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al
comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
(omissis)".