REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VIII                                                          
        Responsabilita' sociale delle imprese                                   
          Art. 46                                                               
Interventi                                                                      
1. La Regione e le Province integrano i principi della                          
responsabilita' sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi           
per l'occupazione e perseguono le finalita' di cui all'articolo 45              
attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative               
promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti            
bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni                
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente                
maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela            
dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi             
professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e                    
privati.                                                                        
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono,               
anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1,            
interventi:                                                                     
a) di informazione e formazione sui temi della responsabilita'                  
sociale delle imprese;                                                          
b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti  ed organizzazioni            
di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed                
ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti              
certificabili, l'assunzione della responsabilita' sociale;                      
c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera              
b), di marchi di qualita' sociale ed ambientale diffusi a livello               
europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni              
sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);                                 
d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione              
della qualita' sociale ed ambientale;                                           
e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle                
esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui           
alle lettere b), c) e d);                                                       
f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la                 
partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla           
presente Sezione;                                                               
g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della           
responsabilita' sociale;                                                        
h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative              
per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilita', o           
di impiego in misura aggiuntiva;                                                
i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici           
interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il               
pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come                
elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonche'             
rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti           
su questo fenomeno.                                                             
3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7           
della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la                     
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme            
di manifestazione di pericolosita' sociale), la Regione persegue                
l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa                    
dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali               
nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici.           
A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4,               
nonche' accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il                  
concorso delle parti sociali, diretti:                                          
a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e                 
sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della                     
responsabilita' sociale delle imprese;                                          
b) alla definizione di modalita' di verifica e controllo, anche in              
accordo con le Aziende unita' sanitarie locali titolari delle                   
competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di               
vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed                  
assicurativi.                                                                   
4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di                
valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al                 
presente Capo ed al Capo VII e che rispettino le condizioni di cui              
all'articolo 10, commi 2 e 6.                                                   
NOTA ALL'ART. 46                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55             
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo                 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita'               
sociale e' il seguente:                                                         
"Art. 18                                                                        
(omissis)                                                                       
7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare                      
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai                
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il                  
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi',           
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte           
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le                     
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo           
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o           
ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di              
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,              
assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al            
comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici               
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente               
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi                  
nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla               
contrattazione collettiva.                                                      
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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