LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VIII
Responsabilita' sociale delle imprese
Art. 45
Finalita'
1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti
dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilita'
sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle
problematiche sociali ed ambientali nelle attivita' produttive e
commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con
le imprese medesime.
2. La Regione promuove la responsabilita' sociale delle imprese quale
strumento per l'innalzamento della qualita' del lavoro, il
consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la
diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitivita'
del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la
coesione sociale.