REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VII                                                           
        Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro                            
Sezione I                                                                       
Sicurezza nel lavoro                                                            
          Art. 44                                                               
Promozione delle condizioni di regolarita' del lavoro                           
1. La Regione e le Province promuovono la regolarita' delle                     
condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche           
in materia di qualita', tutela e sicurezza del lavoro.                          
2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma           
1 attraverso:                                                                   
a) iniziative di educazione alla legalita';                                     
b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a                 
raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di             
formazione, le funzioni e le attivita' ispettive realizzate dagli               
enti competenti in materia, in particolare nei settori a piu' alto              
rischio di irregolarita';                                                       
c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli                 
appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo                
intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti           
locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;                  
d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con                      
particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui                  
all'articolo 32, commi 6 e 7;                                                   
e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti                    
competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed              
immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro,                  
secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 9;                               
f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi                      
territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con           
particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro,            
quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;                  
g) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la            
piena regolarita' delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il           
miglioramento della qualita' delle stesse e degli strumenti di tutela           
dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti,             
con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati               
dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attivita'                    
imprenditoriali, nonche' nei casi di ricorso ad appalti ed a                    
subappalti.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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