LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VII
Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro
Sezione I
Sicurezza nel lavoro
Art. 43
Coordinamento della pubblica amministrazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli
interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di
coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:
a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a
disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla
regolarita' e sicurezza del lavoro;
b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformita' delle
procedure amministrative e dei metodi di controllo;
c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo
priorita' individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle
effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni
pubbliche;
d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione
dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.
Sezione II
Regolarita' del lavoro
NOTA ALL'ART. 43
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e'
il seguente:
"Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del Lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di
interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, convocate per i
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.".