REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VII                                                           
        Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro                            
Sezione I                                                                       
Sicurezza nel lavoro                                                            
          Art. 43                                                               
Coordinamento della pubblica amministrazione                                    
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro                           
1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli                
interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e            
salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di                    
coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto                  
legislativo n. 626 del 1994.                                                    
2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:                     
a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e                 
salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a                
disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla                
regolarita' e sicurezza del lavoro;                                             
b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformita' delle                 
procedure amministrative e dei metodi di controllo;                             
c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo                   
priorita' individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle            
effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni                     
pubbliche;                                                                      
d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione            
dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.                                  
Sezione II                                                                      
Regolarita' del lavoro                                                          
NOTA ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento                                  
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno             
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la                
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del Lavoro e della           
previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del                    
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi              
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e           
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di           
interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva              
permanente.                                                                     
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, convocate per i                
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,               
dell'UPI e dell'UNICEM.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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