LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VII
Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro
Sezione I
Sicurezza nel lavoro
Art. 42
Interventi
1. La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche
in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione,
all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di
lavoro e in particolare:
a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli
accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente piu'
rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le
misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura
della sicurezza;
b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con
particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni
di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le
organizzazioni sindacali;
c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici
previsti dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:
a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e
comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio
regionale;
b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato
di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Universita',
associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato,
nonche' con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel
settore, sostenendone l'attivita' con proprie risorse.
3. La Regione e le Province favoriscono, altresi', la diffusione
della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
attraverso:
a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle
organizzazioni competenti;
c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema
della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche
nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti di cui all'articolo 45, comma 8 della legge
regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori
immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie,
strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
d) interventi educativi nei confronti dei giovani;
e) realizzazione di unita' formative dedicate al tema della sicurezza
e dell'igiene del lavoro nelle attivita' formative programmate o
riconosciute dalla Regione e dalle Province;
f)
g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 e
con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed
all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di
unita' formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del
lavoro;
h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, finalizzati a definire
condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli
minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare
riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
n. 626 del 1994 ed ai contesti produttivi contrassegnati
dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attivita'
imprenditoriali;
i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi
di lavoro negli interventi di cui all'articolo 44.
4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle
attivita' di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende unita'
sanitarie locali e ne verifica la qualita' e l'efficacia delle azioni
di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di
"audit" dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione
volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti
certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della
gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa
nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante
specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione
di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure
ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del
lavoro, anche in riferimento all'articolo 1, comma 3 della Legge 7
novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto).
6. Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la
corrispondenza con le esigenze e le specificita' delle persone con
disabilita'.
NOTE ALL'ART. 42
Comma 3, lettera c)
1) Il testo dell'art. 45, comma 8, della legge regionale n. 12 del
2003 e' il seguente:
"Art. 45 - Programmazione territoriale
(omissis)
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province
istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti,
compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
(omissis)".
Comma 3, lettera h)
2) Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della
direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva
2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e'
il seguente:
"Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.".
Comma 5
3) Il testo dell'art. 1, comma 3, della Legge 7 novembre 2000, n. 327
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto e' il seguente:
"Art. 1 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle
gare di appalto
(omissis)
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di
settori non disciplinati dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono
tenuti altresi' a considerare i costi relativi alla sicurezza, che
devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
(omissis)".