REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VII                                                           
        Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro                            
Sezione I                                                                       
Sicurezza nel lavoro                                                            
          Art. 42                                                               
Interventi                                                                      
1. La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche           
in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione,             
all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di             
lavoro e in particolare:                                                        
a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei            
luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli                 
accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente piu'                      
rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le                
misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura              
della sicurezza;                                                                
b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con           
particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni           
di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le                       
organizzazioni sindacali;                                                       
c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici                  
previsti dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.                 
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:                    
a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e                      
comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio                     
regionale;                                                                      
b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie                  
professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato             
di salute e sicurezza dei lavoratori;                                           
c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Universita',              
associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato,               
nonche' con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel              
settore, sostenendone l'attivita' con proprie risorse.                          
3. La Regione e le Province favoriscono, altresi', la diffusione                
della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro                     
attraverso:                                                                     
a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;                         
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle                         
organizzazioni competenti;                                                      
c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema             
della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche                  
nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per                 
l'educazione degli adulti di cui all'articolo 45, comma 8 della legge           
regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori             
immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie,              
strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;              
d) interventi educativi nei confronti dei giovani;                              
e) realizzazione di unita' formative dedicate al tema della sicurezza           
e dell'igiene del lavoro nelle attivita' formative programmate o                
riconosciute dalla Regione e dalle Province;                                    
f)                                                                              
g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 e            
con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed                             
all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di                
unita' formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del             
lavoro;                                                                         
h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di                 
lavoro comparativamente piu' rappresentative, finalizzati a definire            
condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli            
minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare                     
riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo           
n. 626 del 1994 ed ai contesti produttivi contrassegnati                        
dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attivita'                    
imprenditoriali;                                                                
i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi            
di lavoro negli interventi di cui all'articolo 44.                              
4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle               
attivita' di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende unita'                  
sanitarie locali e ne verifica la qualita' e l'efficacia delle azioni           
di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di             
"audit" dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione           
volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti               
certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della                 
gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.                              
5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa                   
nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei               
lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante             
specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione             
di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure               
ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del                 
lavoro, anche in riferimento all'articolo 1, comma 3 della Legge 7              
novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della                 
sicurezza nelle gare di appalto).                                               
6. Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la                
corrispondenza con le esigenze e le specificita' delle persone con              
disabilita'.                                                                    
NOTE ALL'ART. 42                                                                
Comma 3, lettera c)                                                             
1) Il testo dell'art. 45, comma 8, della legge regionale n. 12 del              
2003 e' il seguente:                                                            
"Art. 45 - Programmazione territoriale                                          
(omissis)                                                                       
8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province                     
istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti,               
compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.                      
(omissis)".                                                                     
Comma 3, lettera h)                                                             
2) Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.           
626 Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva                      
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,             
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della                   
direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva               
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della            
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva                   
2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento              
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro  e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera                              
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno           
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, ad imprese appaltatrici            
o a lavoratori autonomi:                                                        
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,            
industria e artigianato, l'idoneita' tecnico-professionale delle                
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori           
da affidare in appalto o contratto d'opera;                                     
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi            
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e            
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla           
propria attivita'.                                                              
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:                           
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione            
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto               
dell'appalto;                                                                   
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi             
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al             
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle            
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.               
3. datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il                  
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai                 
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o             
dei singoli lavoratori autonomi.".                                              
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 1, comma 3, della Legge 7 novembre 2000, n. 327           
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di                
appalto e' il seguente:                                                         
"Art. 1 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle              
gare di appalto                                                                 
(omissis)                                                                       
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di           
settori non disciplinati dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e                
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996,             
n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono                 
tenuti altresi' a considerare i costi relativi alla sicurezza, che              
devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto              
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.               
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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