REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VII                                                           
        Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro                            
Sezione I                                                                       
Sicurezza nel lavoro                                                            
          Art. 41                                                               
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento                               
della qualita' della vita lavorativa                                            
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre               
1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva            
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,             
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della                   
direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva               
93/88/CEE,  della direttiva 95/63/CE,  della direttiva 97/42/CE,                
della direttiva 98/24/CE,  della direttiva 99/38/CE  e della                    
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e               
della salute dei lavoratori durante il lavoro), promuove la                     
realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di              
miglioramento della qualita' della vita lavorativa e, a tale fine,              
esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.                                 
2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli                   
obiettivi di cui al comma 1 e' prioritariamente orientata al sostegno           
del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di                  
lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale,             
volti:                                                                          
a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei                   
lavoratori;                                                                     
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale             
parte integrante della qualita' del lavoro e dell'occupazione, anche            
attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei             
luoghi di lavoro;                                                               
c) al supporto alle attivita' per la prevenzione dei rischi rivolte             
ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone                   
pratiche;                                                                       
d) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi           
al genere ed all'eta' dei lavoratori, alla presenza di lavoratori               
immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue                   
modalita' di organizzazione, nonche' alle eventuali condizioni di               
svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e             
la salute nei luoghi di lavoro.                                                 
3. La strategia di promozione di condizioni di regolarita' del lavoro           
e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative               
stabili costituisce elemento prioritario del sistema integrato di               
sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualita' della vita               
lavorativa. Tale sistema si realizza mediante gli interventi di cui             
al comma 2 e di cui all'articolo 42, le azioni della Sezione II ed              
attraverso le misure di stabilizzazione previste all'articolo 13.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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