LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VII
Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro
Sezione I
Sicurezza nel lavoro
Art. 41
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento
della qualita' della vita lavorativa
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della
direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE,
della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro), promuove la
realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di
miglioramento della qualita' della vita lavorativa e, a tale fine,
esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1 e' prioritariamente orientata al sostegno
del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di
lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale,
volti:
a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale
parte integrante della qualita' del lavoro e dell'occupazione, anche
attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
c) al supporto alle attivita' per la prevenzione dei rischi rivolte
ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone
pratiche;
d) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi
al genere ed all'eta' dei lavoratori, alla presenza di lavoratori
immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue
modalita' di organizzazione, nonche' alle eventuali condizioni di
svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e
la salute nei luoghi di lavoro.
3. La strategia di promozione di condizioni di regolarita' del lavoro
e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative
stabili costituisce elemento prioritario del sistema integrato di
sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualita' della vita
lavorativa. Tale sistema si realizza mediante gli interventi di cui
al comma 2 e di cui all'articolo 42, le azioni della Sezione II ed
attraverso le misure di stabilizzazione previste all'articolo 13.