REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VI                                                            
       Servizi per il lavoro                                                    
Sezione I                                                                       
Sistema regionale dei servizi per il lavoro                                     
          Art. 40                                                               
Particolari forme di autorizzazione                                             
1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del                  
decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalita' di autorizzazione             
di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative              
disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina            
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti                 
locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e                       
agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e             
paritarie.                                                                      
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate            
forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i                
servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:                     
a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le               
imprese con sedi operative sul loro territorio;                                 
b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,                
esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio                 
registro;                                                                       
c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie,            
esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi            
non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di                    
intermediazione.                                                                
3. La Giunta regionale disciplina altresi', ai sensi dell'articolo              
39, modalita' particolari di autorizzazione per i soggetti di cui               
all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.                
NOTE ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Regimi particolari di autorizzazione                                  
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di                         
intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le                 
fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con           
specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a              
condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di                
lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa              
continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione             
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto             
disposto al successivo articolo 17.                                             
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di                
intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni               
singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle                  
comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola              
secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che                
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano             
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1,            
dell'articolo 5, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al               
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto                
dall'articolo 17.                                                               
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di                
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori           
di lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie            
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in                 
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e               
aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'            
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti                     
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle            
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.                      
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere                   
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita                     
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'                 
giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei                    
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di                 
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto           
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui                     
all'articolo 5, comma 1.                                                        
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di                    
esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella                   
indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso                     
ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di                            
intermediazione.                                                                
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui                     
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa               
dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al            
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei                  
requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il                    
requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).                           
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta                    
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al            
comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero            
del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie             
in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,              
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato,               
entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia                          
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica           
del corretto andamento della attivita' svolta.                                  
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono                    
disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle            
prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal               
presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti               
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento               
della attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui al                
comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello                
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa            
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali                 
dell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione con               
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro           
e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti                 
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia           
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione            
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.                             
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non                
possono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella              
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai           
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con           
sede legale in altre regioni.".                                                 
Comma 2, lettera c)                                                             
2) Si veda la nota 1) del presente articolo.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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