LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 40
Particolari forme di autorizzazione
1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalita' di autorizzazione
di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative
disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti
locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e
paritarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate
forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i
servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:
a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le
imprese con sedi operative sul loro territorio;
b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio
registro;
c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie,
esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi
non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di
intermediazione.
3. La Giunta regionale disciplina altresi', ai sensi dell'articolo
39, modalita' particolari di autorizzazione per i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
NOTE ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 6 - Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le
fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con
specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a
condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di
lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni
singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle
comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1,
dell'articolo 5, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e
aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di
esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella
indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso
ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di
intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa
dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il
requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al
comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie
in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato,
entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono
disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal
presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui al
comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.".
Comma 2, lettera c)
2) Si veda la nota 1) del presente articolo.