LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 39
Autorizzazione
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di
collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui
all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente,
determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32
(Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del
diritto di accesso), le modalita' ed i criteri per l'autorizzazione
regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca
e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del
personale, nonche' per l'eventuale sospensione e revoca
dell'autorizzazione stessa.