REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VI                                                            
       Servizi per il lavoro                                                    
Sezione I                                                                       
Sistema regionale dei servizi per il lavoro                                     
          Art. 39                                                               
Autorizzazione                                                                  
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali                  
stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di                    
collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui             
all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente,                 
determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32             
(Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del                  
diritto di accesso), le modalita' ed i criteri per l'autorizzazione             
regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca           
e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del                 
personale, nonche' per l'eventuale sospensione e revoca                         
dell'autorizzazione stessa.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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