REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VI                                                            
       Servizi per il lavoro                                                    
Sezione I                                                                       
Sistema regionale dei servizi per il lavoro                                     
          Art. 38                                                               
Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)                          
1. Il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER),                   
costituito nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR) di cui           
alla legge regionale n. 11 del 2004, e' costruito in rete e si                  
raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di               
realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale,            
il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e                             
l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le              
piu' ampie opportunita' occupazionali e di mobilita' geografica del             
lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER             
la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre           
Regioni, nonche' intese con enti competenti in materia di vigilanza             
sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri                  
qualificati soggetti pubblici e privati.                                        
2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e              
diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunita'              
lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi           
vigenti in materia di protezione dei dati, nonche' della                        
semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini           
ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di              
comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi             
telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei                   
Comuni.                                                                         
3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.            
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai           
lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso           
alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro            
disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto           
alle modalita' di pubblicizzazione dei dati, con particolare                    
riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali               
previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento           
delle informazioni.                                                             
4. A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al                
SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi            
per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati a           
livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro,                  
all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al                  
supporto alla ricollocazione di personale.                                      
5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il           
soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.                     
Sezione II                                                                      
Servizi autorizzati                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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