LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 38
Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)
1. Il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER),
costituito nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR) di cui
alla legge regionale n. 11 del 2004, e' costruito in rete e si
raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di
realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale,
il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e
l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le
piu' ampie opportunita' occupazionali e di mobilita' geografica del
lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER
la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre
Regioni, nonche' intese con enti competenti in materia di vigilanza
sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri
qualificati soggetti pubblici e privati.
2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e
diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunita'
lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi
vigenti in materia di protezione dei dati, nonche' della
semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini
ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di
comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi
telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei
Comuni.
3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai
lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso
alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro
disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto
alle modalita' di pubblicizzazione dei dati, con particolare
riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali
previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento
delle informazioni.
4. A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al
SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi
per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati a
livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro,
all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al
supporto alla ricollocazione di personale.
5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il
soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.
Sezione II
Servizi autorizzati