REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VI                                                            
       Servizi per il lavoro                                                    
Sezione I                                                                       
Sistema regionale dei servizi per il lavoro                                     
          Art. 37                                                               
Avviamento a selezione                                                          
presso le Amministrazioni pubbliche                                             
1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di            
cui all'articolo 16 della Legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e           
diffusa informazione mediante avviso pubblico.                                  
2. Le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo           
117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonche' le altre             
amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento,              
possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e           
diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonche' contestuale              
comunicazione alla Provincia competente.                                        
3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione                 
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,                
determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti                   
nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.                        
NOTA ALL'ART. 37                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e'                 
riportato dalla nota 3) dell'art. 32.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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