LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 37
Avviamento a selezione
presso le Amministrazioni pubbliche
1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di
cui all'articolo 16 della Legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e
diffusa informazione mediante avviso pubblico.
2. Le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo
117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonche' le altre
amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento,
possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e
diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonche' contestuale
comunicazione alla Provincia competente.
3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,
determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti
nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e'
riportato dalla nota 3) dell'art. 32.