REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VI                                                            
       Servizi per il lavoro                                                    
Sezione I                                                                       
Sistema regionale dei servizi per il lavoro                                     
          Art. 36                                                               
Monitoraggio                                                                    
1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di                
monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro            
al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e                
l'efficienza.                                                                   
2. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati a livello            
regionale mettono a disposizione della Regione e delle Province i               
dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del               
mercato del lavoro previste all'articolo 4.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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