LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 36
Monitoraggio
1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di
monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro
al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e
l'efficienza.
2. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati a livello
regionale mettono a disposizione della Regione e delle Province i
dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del
mercato del lavoro previste all'articolo 4.